Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38653 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Pescara il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 31 gennaio 2025 dalla Corte di appello di L’Aquila . lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aqui la ha confermato la sentenza resa il 17 Febbraio 2023 dal Tribunale di Teramo, che aveva affermato la responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto di truffa, così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 494 cod.pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita.
2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato deducendo sei motivi di ricorso.
2.1. Violazione degli artt. 157 e 160 cod.pen. nonché dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 17 Marzo 2020 e vizio di motivazione in quanto la Corte ha respinto la richiesta
difensiva di dichiarare prescritto il reato contestato, sostenendo che al termine di sette anni e sei mesi, previsto ex artt. 157 e 161 cod. pen., dovevano aggiungersi 277 giorni di sospensione; tra questi la Corte ha incluso 64 giorni di sospensione legata all’epidemia di Covid affermando che gli stessi vanno computati dal 27 Marzo 2020 , data dell’udienza originariamente fissata, al 29 giugno 2020, data a cui è stato rinviato il processo.
La Corte ha correttamente individuato il termine iniziale a far data dal 27 Marzo 2020, ma avrebbe dovuto individuare il termine finale alla data dell’11 maggio 2020, poiché il processo rientrava nella cosiddetta Fase uno dell ‘ emergenza pandemica, essendo l’udienza di trattazione già calendarizzata nel periodo compreso tra il 9 Marzo 2020 e l’11 maggio 2020. Pertanto, a giudizio della difesa, la sospensione operava dal 27 Marzo 2020 all’11 maggio 2020, per una durata complessiva di 45 giorni, in luogo dei 64 giorni individuati dalla Corte di appello.
Per tale ragione alla data del 31 gennaio 2025 il reato contestato si era già prescritto e la Corte avrebbe dovuto dichiarare la sua estinzione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a quanto disposto dagli artt. 124 e 529 cod. proc. pen. poiché la truffa è reato perseguibile a querela di parte e la persona offesa ha sporto denunzia – querela il 10 Marzo 2017, oltre tre mesi dopo la stipula della polizza. La Corte di appello ha ritenuto che la persona offesa sia venuta a conoscenza della truffa, soltanto nei primi giorni di Marzo 2017 quando aveva ricevuto comunicazione dall ‘ agenzia RAGIONE_SOCIALE, ma non emerge la data in cui è pervenuta detta comunicazione e allora è logico ritenere che la lettera sia stata ricevuta immediatamente dopo il 25 novembre 2016 e in data prossima al giorno di emissione della polizza.
L’art. 529 cod.proc.pen. impone al giudice di pronunziare sentenza di non doversi procedere, per tardività della querela, anche quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria e, nel caso di specie, diversi indizi dimostrano la tardiva proposizione della querela.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la difesa aveva indicato il teste NOME COGNOME nella propria lista e il Tribunale, dopo avere ammesso questa testimonianza, il 17 Febbraio 2023 ha revocato l’ordinanza di ammissione sul presupposto erroneo che COGNOME all’epoca del processo fosse emigrato in Inghilterra. Con i motivi nuovi la difesa chiedeva alla Corte di appello di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame del teste COGNOME, nelle more rientrato in Italia. La rinnovazione era necessaria in quanto il presupposto per la revoca della testimonianza era venuto meno, ma la Corte ha ritenuto che quanto sostenuto dall’appellante fosse smentito dal verbale di udienza del 17 Febbraio 2023, poiché il Tribunale aveva revocato l’ordinanza ammissiva del teste in ragione della completezza degli elementi di prova acquisiti. Osserva il ricorrente che la formula utilizzata dal Tribunale è una formula di stile e sia il Tribunale che la Corte hanno omesso di fornire adeguata spiegazione delle ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente la completezza degli elementi di prova acquisiti; la Corte ha poi errato nel rigettare la
richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, considerato che il Tribunale ha affermato che l’unico teste della difesa avesse riferito su un episodio incerto nel tempo, che non può essere ricondotto a quello contestato. Proprio perché l’unico testimone aveva offerto elementi ritenuti non dirimenti, avrebbe dovuto riconoscersi all’imputato la possibilità di difendersi attraverso la testimonianza del COGNOME NOME.
La sentenza della Corte di appello deve, pertanto, ritenersi viziata poiché è stato violato il diritto di difesa dell’imputato, in particolare il diritto di difendersi provando i fatti a discarico, e non è stata acquisita una prova richiesta dall’imputato, in forza di una motivazione contraddittoria e carente.
2.4. Violazione di legge, in particolare dell’art. 521 codice di rito, e vizio di motivazione poiché il Tribunale ha erroneamente ritenuto di dare al fatto una diversa definizione giuridica rispetto a quella enunciata nell’imputazione, giudicando l’imputato colpevole del delitto di truffa, anziché del delitto di sostituzione di persona, mentre avrebbe dovuto disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. La Corte di merito ha respinto l’eccezione, confermando la decisione del Tribunale di Teramo, sul rilievo che il fatto storico contestato è identico e non vi sarebbe alcun vulnus difensivo, ma tale decisione è errata poiché la condotta tipica del reato previsto dall’art. 494 cod.proc.pen. contempla l’induzione in errore della vittima, l’ingiusto profitto e la sostituzione della propria all’altrui persona; la condotta tipica del reato di truffa contempla un quid pluris in quanto l ‘ agente deve avere posto in essere artifizi e raggiri, il bene giuridico tutelato è il patrimonio, mentre quello tutelato dalla sostituzione di persona è la fede pubblica e l’elemento deve coprire tutti gli elementi della fattispecie; la sostituzione di persona non comporta necessariamente la realizzazione di un artifizio o raggiro. L’imputato non ha falsificato il documento di identità della signora COGNOME NOME sostituendo la propria all’altrui persona, ma ha consegnato ad COGNOME NOME la patente della NOME.
Il ricorrente osserva inoltre che l’imputato non è stato posto in grado di preparare un’adeguata difesa per discolparsi. La sentenza, inoltre, incorre nel difetto di motivazione poiché a fronte delle censure formulate dall’imputato non è stato fornito alcun elemento concreto per ritenere che il fatto storico sia lo stesso.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 546 primo comma 1 lett. 3 cod.proc.pen. poiché la Corte di appello e il Tribunale hanno ritenuto erroneamente sussistenti gli elementi che configurano la fattispecie della truffa, ma la persona offesa non ha subito alcun raggiro né artifizio e nessuna condotta ingannatoria è stata posta in essere dall’imputato in danno di NOME COGNOME, la quale non era a conoscenza della polizza RAGIONE_SOCIALE e non ha subito alcun danno patrimoniale dalla condotta posta in essere dal COGNOME, né alcun depauperamento del proprio patrimonio, poiché la polizza vita stipulata era in suo favore e il premio sarebbe stato versato dal medesimo COGNOME. La polizza non comporta la sottoscrizione della COGNOME contraente, la quale non ha espresso alcuna volontà di procedere alla stipula
della polizza, pertanto la stessa non poteva essere messa in copertura e quindi era sin dall’origine inesistente e inefficace.
L’unico soggetto che ha subito un danno è la RAGIONE_SOCIALE che, tuttavia, non ha proposto querela, sicché l’azione penale non doveva essere iniziata, né tantomeno proseguita e, per l’effetto, andava emessa sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. Peraltro l’imputato si è limitato a seguire il consiglio dell ‘agente assicurativo COGNOME, il quale gli aveva suggerito di intestare la polizza vita per cui è processo ad altra persona.
La Corte di appello ha poi errato nel ritenere che l’imputato abbia tratto un immediato vantaggio economico, poiché nessuno sconto collegato alla polizza vita intestata alla COGNOME è stato applicato alle polizze RC-auto stipulate da COGNOME, che, pertanto, non ha ricevuto alcun profitto dalla condotta contestata, sicché il delitto di truffa non può essere configurato; peraltro, COGNOME usufruiva di altri e diversi sconti.
Il ricorrente osserva inoltre che l’imputato non può avere commesso il fatto contestato poiché non aveva la disponibilità della copia della patente di guida della persona offesa, che era stata coniugata con il coimputato NOME COGNOME, sicché è verosimile che soggetto autore del reato fosse proprio quest’ultimo.
2.6. Violazione degli artt. 131 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in quanto il Tribunale non ha considerato ex officio che nel caso di specie poteva applicarsi la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, essendo il comportamento non abituale e di modesta gravità, avendo procurato un profitto assai esiguo, pari ad uno sconto sul premio assicurativo del valore di 90 euro.
La condotta non è stata sorretta da un dolo particolarmente intenso e il danno patito dalla parte civile risulta inesistente e comunque assai modesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza, ratificata dalle Sezioni unite di questa Corte, nel caso in cui l’udienza per il giudizio fosse stata in origine fissata nel periodo di sospensione assoluta dalle attività giudiziarie per l’epidemia COVID, ricompreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 , va calcolato un periodo di sospensione di 64 giorni, ex art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a prescindere dal momento in cui era stata in origine fissata la data dell’udienza, anche qualora per ipotesi avrebbe dovuto essere celebrata nell’ultimo giorno del periodo di sospensione obbligatoria da ogni attività giudiziaria. (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).
E’ stato infatti precisato che la c.d. sospensione “Covid” dei termini di prescrizione del reato per complessivi 64 giorni si applica per intero al procedimento la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, sicché la detta sospensione non può essere limitata al minor periodo compreso tra la data dell’udienza rinviata per l’emergenza pandemica e la fine del citato periodo di congelamento delle attività processuali. (Sez. 6 , n. del 09/04/2025, C., Rv. 288320 -01)
Nel caso in esame la Corte di merito in motivazione ha indicato la data in origine fissata per l’udienza del 27 Marzo 2020 e la data del rinvio al 29 giugno 2020 e ha correttamente calcolato 64 giorni di sospensione nel rispetto di questo principio, sebbene il rinvio fosse stato disposto per un arco temporale più lungo.
1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo poiché la Corte respinge la censura sulla tardività della querela, osservando che la parte civile era venuta a conoscenza della stipula della polizza solo nei primi giorni di Marzo 2017, dopo avere richiesto alla società copia della documentazione menzionata nella lettera della agenzia RAGIONE_SOCIALE. Questo assunto viene contestato dalla difesa solo in modo generico facendo riferimento ad una prova logica dal contenuto congetturale.
1.3. La terza censura è manifestamente infondata. L’art. 606 comma 1 lett. D) cod.proc.pen. prevede come specifica ipotesi di vizio di motivazione l’omessa assunzione di una prova decisiva e si riferisce esclusivamente ad una prova che abbia carattere determinante ai fini del giudizio di colpevolezza, mentre nel caso in esame né con l’appello, né con il ricorso la difesa ha esposto il contenuto della testimonianza e le ragioni per cui l’escussione del teste COGNOME potrebbe risultare idonea ad inficiare il giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale.
Deve inoltre osservarsi che la Corte di appello ha spiegato che l’istruttoria deve ritenersi completa e il compendio probatorio assunto in primo grado consente di pervenire all ‘ affermazione di responsabilità del COGNOME per il reato di truffa; peraltro, ha sottolineato che lo stesso appellante non aveva neppure indicato le ragioni per cui ritenesse utile o necessaria l’audizione del teste COGNOME , così formulando una motivazione corretta e immune dai vizi dedotti.
1.4. La quarta censura non è consentita poiché si deduce una pretesa violazione di legge che non è stata sollevata con i motivi di appello e pertanto non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità in forza dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
Va peraltro osservato che lo stesso comportamento ben può realizzare l’elemento materiale di entrambi i reati i reati di truffa e di sostituzione di persona, che si distinguono in ragione del diverso bene giuridico tutelato, sicchè la diversa qualificazione giuridica operata dal Tribunale non risulta errata e rientra nei poteri del giudicante.
1.5. La quinta censura è in parte infondata e in parte non consentita.
La Corte di appello ha spiegato bene che la persona offesa COGNOME ha subito il raggiro perché l’imputato, utilizzando la sua patente o carta di identità, ha dato indicazioni di stipulare in suo nome una polizza RAGIONE_SOCIALE vita, senza il suo consenso; il soggetto danneggiato è sicuramente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché l’imputato ha usufruito di uno sconto in ragione di una apparenza di polizza RAGIONE_SOCIALE sulla vita, ma anche la COGNOME se non fosse intervenuta si sarebbe ritrovata vincolata ad una polizza da lei non sottoscritta, che l’avrebbe obbligata al pagamento dei premi.
La censura in ordine alla legittimazione a proporre querela da parte della COGNOME non è stata formulata con i motivi di appello e non può essere sollevata in questa sede. Va, comunque, osservato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ricompreso tra i soggetti titolari del diritto di querela nell’ipotesi di truffa anche il terzo danneggiato.
In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato. (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234 – 01). Nel caso in esame è indubbio che la COGNOME ha subito un danno quantomeno morale a causa della condotta del ricorrente, in quanto si è trovata vincolata ad una polizza RAGIONE_SOCIALE che non voleva.
1.6 Egualmente inammissibile è la doglianza riferita alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Collegio conosce quel recente orientamento secondo cui la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707)
Deve tuttavia osservarsi che questo orientamento si fonda su una lettura parziale di quanto affermato da Sez. Un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266594 e da Sez. Un., n. 13682 del 25 febbraio 2016, COGNOME, in motivazione, le quali hanno concordemente ed espressamente vincolato la rilevabilità d’ufficio della causa di esclusione della punibilità nel giudizio di legittimità all’ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse anteriore alla entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28.
Il collegio, di contro, intende aderire all’orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, c.p.p., se il predetto istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare, comunque, sulla
relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16 marzo 2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 – dep. 16/05/2016, COGNOME, Rv. 266678).
Va, peraltro, osservato che anche l’ indirizzo minoritario di segno contrario, secondo cui la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d’ufficio nel giudizio di legittimità, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, richiede l’ammissibilità del ricorso e che i presupposti di fatto per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 6, n. 7606/17 del 16 dicembre 2016, Curia e altro, Rv. 269164).
Il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02)
Nello specifico, invece, il ricorso afferma solo in modo generico l’esistenza dei relativi presupposti legali, valorizzando il valore dello sconto ottenuto illecitamente dall’imputato, mentre, per contro, dalla sentenza della Corte di appello emerge la presenza di plurimi precedenti specifici a carico dell’imputato, che non si conciliano con la non abitualità delle condotte, richiesta dal citato art. 131-bis per l’esclusione della punibilità. Il motivo d’impugnazione, dunque, non è consentito e comunque si palesa generico.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella somma di euro 3000, in proporzione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Roma 14 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME