Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18883 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4469/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOMEalias NOME COGNOME cui CODICE_FISCALE) nato nella Repubblica Dominicana il 16/10/1985
avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d’appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Lettì i motivi nuovi inviati dalla difesa dell’imputato in data 20 aprile 2025;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 1 giugno 2022 del Tribunale di Terni con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al contestato reato di truffa (art. 640 cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME che con artifizi e raggiri sarebbe stata indotta dall’imputato a stipulare un contratto di assicurazione per la propria autovettura, poi rivelatosi falso. Reato commesso in data 3 luglio 2018.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
violazione di legge in relazione al contestato reato di cui all’art. 640 cod. pen. in quanto osserva la difesa del ricorrente, effettivamente il COGNOME svolgeva l’attività di broker assicurativo senza peraltro aver chiesto del denaro alla persona offesa ed essendosi lo stesso limitato a false sottoscrivere una informativa precontrattuale, non avendo poi potuto procedere agli ulteriori adempimenti in quanto tratto in arresto;
b) vizi di motivazione della sentenza impugnata legati alla sostanziale mancata risposta ai motivi di appello nei quali si era dedotto che nel documento sottoscritto dalla persona offesa non Ł indicata alcuna data di decorrenza del documento assicurativo e che nessuna somma risulta essere
stata percepita dall’imputato il quale versava in buona fede e che non ha violato in alcun modo la volontà negoziale della persona offesa che era comunque interessata a sottoscrivere il contratto di assicurazione.
Con motivi nuovi trasmessi in data 20 aprile 2025 la difesa dell’imputato ha altresì dedotto violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata attraverso il richiamo alle dichiarazioni della parte civile che secondo la difesa sono state erroneamente interpretate dai Giudici di merito, nonchØ sottolineando che la parte civile ha sottoscritto un preventivo e non un contratto di assicurazione.
Considerato che il ricorso Ł riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che i motivi di ricorso sono, comunque, fondati su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione Ł compito esclusivo del giudice di merito ed Ł inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell’affermazione di responsabilità;
che non emergono dagli atti travisamenti di emergenze processuali rilevabili in questa sede di legittimità.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME