Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 27/03/2023 della Corte appello di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto d ricorso;
lette le memorie depositate nell’interesse del ricorrente e della parte civile;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa il 22 aprile 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE in relazione al reato di tentata truffa aggravata perché commessa nei confronti di un ente pubblico, per avere falsamente dichiarato di aver subito un danno alla sua autovettura dovuto ad una insidia esistente sulla strada pubblica, inoltrando al Comune RAGIONE_SOCIALE una richiesta di risarcimento.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il fatto, quand’anche delittuoso, andasse qualificato ai sensi dell’art. 642 cod.pen., trattandosi di ipotes speciale di truffa perfezionatasi con l’inoltro da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE della richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, circostanza che avrebbe reso l’azione penale improcedibile per difetto di querela;
violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.;
violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, non avendo la Corte attribuito prevalenza alle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine al diniego della non menzione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Quanto al primo motivo, esso risulta del tutto generico, a fronte della ricostruzione operata dalle due sentenze di merito, nella parte in cui SI censura la ritenuta rilevanza penale del fatto, tenuto conto che si era accertato che il danno causato alla automobile del ricorrente non poteva essere stato causato da quanto evidenziatosi dai sopralluoghi sul luogo del fatto e considerato anche che l’esame dei tabulati telefonici aveva rivelato che l’imputato colà non si trovava al momento al quale aveva fatto riferimento nella richiesta di risarcimento al Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Nel che, la sussistenza di artifici e raggiri idonei ad integrare il reato di truffa.
1.2. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, l’impossibilità di sussumer nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 642 cod.pen., posta a tutela esclusiva del compagnie assicuratrici e per questo speciale rispetto alla truffa, risiede nella pacifica circostanza che la richiesta di risarcimento del danno era stata avanzata dal ricorrente non ad una compagnia di assicurazione ma al Comune di RAGIONE_SOCIALE,
risultando meramente eventuale la circostanza che l’ente pubblico avesse successivamente interessato una compagnia assicurativa per ragioni neanche certamente finalizzate all’indennizzo da parte dell’assicurazione, secondo quanto emerge nell’ultima pagina della sentenza di primo grado sulla presa in carico diretta da parte del Comune dei sinistri, come quello in esame, procuranti un danno inferiore a 50 mila euro.
Il reato di cui all’art. 642 cod.pen. presuppone un rapporto sinallagmatico esistente tra l’assicurato e l’assicuratore, sebbene a commettere il reato può essere persona diversa dal primo (la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibi esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio RAGIONE_SOCIALE compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350).
E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.
La Corte ha ritenuto, con valutazione di merito non rivedibile in questa sede perché non viziata sotto il profilo logico-ricostruttivo, che il danno arrecato al Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e già liquidato in euro 1000 dal giudice di primo grado, non fosse di particolare esiguità.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha confermato il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della equivalenza in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità dei fatti, sottolineando, anche a proposito del motivato diniego del beneficio della non menzione della condanna, la “scaltrezza e l’arguzia” manifestata dall’imputato nell’inscenare la tentata truffa.
La motivazione attinge al merito del giudizio e non è manifestamente illogica. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep 2020, COGNOME, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415).
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'”emenda”, e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base
(1)
degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275813; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 251509). Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro tremilacentosessantasette, oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME