Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1244 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a FOGGIA il 23/08/1991
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 23/03/1994
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 17/06/1993
NOME nato il 03/07/1992
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 23/06/1995
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 12/02/1998
NOME nato a FOGGIA il 08/07/1983
COGNOME NOME COGNOME nato a FOGGIA il 10/03/1996
NOME COGNOME nato a FOGGIA il 29/06/1994
NOME nato a FOGGIA il 20/08/1991
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 08/11/1995
NOME nato 11 19/03/1991
NOME nato a FOGGIA il 13/04/1989 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto.
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
Il difensore di parte civile, Avv. NOME COGNOME depositava conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen.
Segnatamente:
-a NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME era contestato di avere prodotto fraudolentemente la medesima radiografia al polso a supporto delle diverse richiesta di risarcimento presentate alla compagnia “RAGIONE_SOCIALE“;
a tutti gli altri ricorrenti (NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME) veniva contestato di avere prodotto fraudolentemente a supporto della richiesta di risarcimento “falsa documentazione medica”.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di tutti i ricorrenti, proponeva, con ricorso distinti, ma omogenei, il seguente motivo comune:
2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stata acquisita la documentazione prodotta dalla parte civile all’udienza del 4 aprile 2024, ovvero i certificati medici prodotti nell’ambito del procedimento a carico dei medici che li avevano redatti, senza un provvedimento di rinnovazione del dibattimento e senza che fosse consentito agli imputati di contrastare le nuove emergenze allegando una “prova contraria”.
3.L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME deduceva con ricorsi distinti, ma omogenei, oltre al motivo descritto al § 2, i seguenti ulteriori motivi comuni:
3.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: la prova della falsificazione dei certificati sarebbe stata tratta dalla documentazione prodotta dalla parte
civile, la cui falsità era oggetto di valutazione nel procedimento in corso a car medici; tali certificati non erano – allo stato – dichiarati falsi e la loro produzion al più, potuto fornire la prova della pendenza di un procedimento a carico dei medici non quella della loro falsità.
3.2. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: i ricorre distinto procedimento che era in corso a carico dei sanitari che avevano reda certificati, erano stati qualificati come “concorrenti” nella formazione di u “ideologico”, laddove, in questo procedimento, erano stati considerati autori di un “materiale”; la contraddizione preluderebbe all’emersione di un “conflitto tra giudi a ciò si aggiungeva che nel corpo della motivazione – a pagina 15 – si farebbe riferi ad una falsità materiale, mentre dalla documentazione prodotta sarebbe emersa una fals ideologica, il che integrerebbe un travisamento della prova.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, deduceva con ricorsi omogenei, oltre al motivo descritto al § 2, il seguente ulteriore motivo:
4.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: nella sen impugnata – a pagina 6 – era stato affermato che il consulente aveva ritenuto ch radiografia al polso della COGNOME era la stessa portata in visione anche per i sinistri a COGNOME, COGNOME e COGNOME, confermando che, nel presente giudizio, si trattava di falso materiale, e non ideologico, predittivo di un conflitto tra giudicati.
L’Aw. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre al motivo descritto al § 2, deduceva il seguente ulteriore motiv
5.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe ipotiz un conflitto logico tra la sentenza di condanna emessa in questo processo e la sent che sarà emessa nel procedimento parallelo a carico dei sanitari; peraltro, poich procedimento parallelo i ricorrenti erano stati accusati di una condotta concorsu Corte d’appello avrebbe dovuto tenere in considerazione tale emergenza ed offrire u motivazione rafforzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo descritto nel § 2, proposto nell’interesse di tutti i ricorrenti, non soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che nel giudizio di appello l’acquisizione di una prova document pur non implicando la necessità dì una formale ordinanza di rinnovazione dell’istrutt
dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pe (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 – 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231676 – 01).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la contestata richiesta di acquisizione dei documenti è stata legittimamente effettuata – come risulta dal verbale di udienza – nel contraddittorio tra le parti: le difese, tuttavia, si opponevano – inver genericamente – all’acquisizione, senza chiedere alcuna prova contraria.
Risultano, pertanto, pienamente rispettate le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità per la acquisizione di documenti in grado di appello.
2. Il motivo descritto al § 3.1. è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha contestato la capacità dimostrativa dei certificati acquisiti la cui fals era oggetto di specifico accertamento nel processo a carico dei medici che li avevano rilasciati. Secondo il ricorrente tali certificati non potrebbero essere ritenuti “falsi” in que procedimento poiché la valutazione della falsità era stata affidata ai giudici del diverso processo pendente a carico dei medici che li avevano redatti.
In via preliminare si rileva che non può essere riconosciuta alcuna limitazione al potere di accertamento dei giudici ai quali è affidata la valutazione della sussistenza della responsabilità di imputati cui è contestata una truffa all’assicurazione consumata attraverso la presentazione di documentazione “falsa”. La valutazione della sussistenza della condotta fraudolenta implica infatti la valutazione della falsità dei documenti prodotti per ottenere il risarcimento non dovuto.
La circostanza che, in separato procedimento, siano stati tratti a giudizio per falso ideologico i medici che hanno sottoscritto alcuni certificati è un elemento che non può condizionare le valutazioni affidate al giudice cui compete la valutazione della responsabilità per le truffe. Eventuali contrasti di giudicato – al momento non rilevabili potranno, essere oggetto di futuro richieste di revisione, ove si ritenga che vi siano i presupposti per presentarle.
A ciò si aggiunge che la Corte di appello non ha posto a fondamento dell’accertamento di responsabilità la falsità dei certificati, acquisiti solo in appello, ma ha ribadito la cent rilevanza degli accertamenti effettuati con la consulenza tecnica, ampiamente valorizzata anche dal tribunale. Rispetto al già solido quadro probatorio i certificati contestati s atteggiano come elementi ulteriori e non decisivi, che corroborano – ma non fondano le valutazioni poste alla base della conferma di condanna.
La Corte di merito rilevava infatti che, in relazione a COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME il referto presentato alla Compagnia di assicurazione era
“diverso” da quello ufficiale; il che indicava che chi lo aveva presentato aveva int alla configurazione di un quadro diagnostico più grave di quello reale, elemento confortava quanto già rilevato dai consulenti (pag. 15 della sentenza impugnata).
Il motivo descritto nel paragrafo 3.2 non supera la soglia di ammissibilità in q manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce un ipotetico conflitto di giudicati correlato al fatto procedimento parallelo a carico dei medici sarebbe stato contestato un falso “ideologi mentre in questo procedimento era in stato contestato un falso “materiale”.
Si ribadisce quanto già affermato circa l’indipendenza di giudizi per fatti con quando pendono nella fase di cognizione e la possibilità di valutare l’ipotetico cont qualora si verificasse, con una istanza di revisione.
Si rileva, comunque, che in questo giudizio i capi di imputazione indic genericamente che le truffe all’assicurazione si sono consumata attraverso la produzi di certificati “falsi”, senza alcuna specificazione relativa al fatto che si trattas materiale o ideologico;
Peraltro con riferimento a COGNOME, COGNOME e COGNOME, la condotta contestata ed accertata si riferiva alla allegazione alla richiesta di risarcimento presen assicurazione di una “medesima radiografia”, condotta che, come correttamente rilevat dalla Corte di merito, implicava la falsità della produzione, dato che la radiograf poteva riferirsi a tutti i ricorrenti.
4.Le ragioni appena esposte, circa la indipendenza dei giudizi di cognizio consentono di ritenere manifestamente infondato anche i motivo descritti al § 4.1. ed 5.
Come già rilevato, i consulenti, in questo procedimento, avevano affermato che l radiografie al polso depositate dagli indagati COGNOME COGNOME e COGNOME era identiche il che veniva logicamente ritenuto sufficiente per la conferma della responsab per la truffa contestata.
Il tema dell’ipotetico conflitto di giudicati veniva proposto anche in relazion posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, con doglianze che, per le ragioni già espost superano la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondate.
5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
I ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spe rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE società anonima” che, tenuto conto dei parametri di legg liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa s nel presente giudizio dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE società anoni che, tenuto conto dei parametri di legge, liquida in complessivi euro 4500,00, accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
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La Presidente