Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1248 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 07/07/1981
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 6 ottobre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in ordine al reato di truffa ai danni di una compagnia di assicurazioni, commesso simulando il verificarsi di un sinistro mai accaduto allo scopo di conseguire l’indennizzo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
violazione di legge per l’assenza degli elementi costitutivi del reato, dovendosi escludere l’elemento materiale di esso ai sensi dell’art. 49 cod.pen.;
violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale
di Milano anziché del Tribunale di Napoli, luogo di verificazione del sinistro denunciato, nonché violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 128 cod. proc. pen, dal momento che all’imputato non era stato notificato l’avviso di deposito della sentenza impugnata;
violazione di legge per la mancata assunzione, attraverso la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, di una prova decisiva costituita dall’esame testimoniale di Concordia Teodoro, il soggetto alla guida del furgone coinvolto nell’incidente denunciato;
vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, avendo la Corte di appello ritenuto sufficienti gli elementi probatori acquisiti senza procedere alla assunzione delle prove elencate in ricorso (escussione del proprietario dell’autovettura coinvolta nell’incidente, esame dei periti assicurativi, esame dell’imputato, accertamento peritale sulla dinamica dell’incidente, esame di Concordia Teodoro, soggetto che aveva sottoscritto il modello di conciliazione amichevole). Inoltre, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, delle pene sostitutive e dell’entità del risarcimento del danno e delle spese giudiziali che si assume essere sproporzionate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici ed in parte manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, a fronte dell’ampia motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato, secondo quanto risultante dalla disamina dei successivi motivi. Viene indicata, senza alcun costrutto da parte del ricorrente, la norma di cui all’art. 49 cod.pen.. 2. In ordine al secondo motivo, per ciò che attiene alla eccezione di incompetenza territoriale, il ricorso omette di confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte appello sul punto, anche attraverso il richiamo al pacifico principio di diritto secondo il quale, la competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritt patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (I
motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali merito all’oggetto della richiesta risarcitoria). (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Tribunale Napoli, Rv. 275663).
Quanto alla eccezione inerente alla mancata notificazione all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza impugnata, deve rilevarsi che il difensore di fiducia del ricorrente, unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., aveva ricevuto regolare avviso ed aveva proposto il ricorso; l’avviso non spettava anche all’imputato non potendo questi impugnare autonomamente la sentenza di secondo grado.
3. Quanto ai motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità, anche attraverso la censura in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, nella parte in cui ha valorizzato il contenuto della relazione ispettiva della compagnia di assicurazioni, acquisita agli atti e confermata al dibattimento da un testimone, portante l’accertamento della non verificazione del sinistro anche attraverso l’esame da parte degli incaricati di Concordia Teodoro, il soggetto asseritamente coinvolto in esso in quanto alla guida del camion incidentato, il quale aveva disconosciuto la propria firma sul modello di conciliazione amichevole, firma che i giudici di merito, nell’esercizio del loro potere di verifica, hanno individuato ictu °cui/ come falsa ponendola in pendant con altre firme dell’interessato presenti agli atti.
La relazione ispettiva e la correlativa testimonianza, per altro verso, avevano messo in luce, attraverso il controllo del furgone del Concordia, evidenze non compatibili con il sinistro denunciato, come anche incompatibile rispetto a quanto denunciato era la specifica morfologia dei luoghi ove si sarebbe verificato l’incidente.
Alla luce di questi dati, non richiamati in ricorso, l’accertamento della responsabilità del ricorrente per la simulazione del sinistro e, con essa, per il reato contestato, è priva di vizi logico-giuridici, dovendosi ritenere smentito l’assunto difensivo che l’istruttoria dibattimentale non fosse completa e dovesse essere rinnovata con l’assunzione di nuove prove, tra le quali anche l’esame dell’imputato al quale, peraltro, egli, nel giudizio di primo grado, non si era sottoposto per propria volontà, non presenziando all’udienza fissata per il suo espletamento.
In punto di diritto, si deve ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudiz di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter
decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez, 6, n.1400 del 22/10/2014, dep.2015, PR., Rv. 261799).
Quanto alle residuali censure, il ricorrente non ha interesse a dolersi del trattamento sanzionatorio, la pena essendo stata determinata nel minimo edittale, poi ridotto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive sono state negate sulla base di un giudizio prognostico positivo di ricaduta nel reato, fondato anche sui precedenti penali del ricorrente, sul quale giudizio il ricorso sorvola (cfr. fg. 5 della sentenza impugnata, ove si mette in luce anche il fatto che il ricorrente aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena).
Infine, il ricorrente non ha motivo di dolersi dell’entità del risarcimento del danno in favore della parte civile, dal momento che la condanna era di tipo generico, mentre il ricorso non è sufficientemente specifico nell’indicare, attraverso il richiamo alle relative tabelle di liquidazione dei compensi professionali, la ragione per la quale le spese processuali assegnate alla parte civile fossero eccessive. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 07/11/2024.