Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 20 settembre 2022 dalla Corte di appelo di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 17 luglio 2017 con cui NOME NOME è stato dichiarato responsabile del reato di truffa, per avere con arl:ifizi e raggiri consistiti nel consegnar in pagamento per la riparazione effettuata sull’autovettura Audi un assegno bancario rimasto insoluto perché emesso successivamente alla chiusura del relativo conto corrente, si procurava un ingiusto profitto, con correlato danno per la persona offesa.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo:
2.1Violazione degli articoli 177,178,179, 180,191 e 420 bis codice di procedura per avere proceduto alla celebrazione del giudizio nell’illegittima assenza dell’imputato, nonostante questi fosse stato con decreto dichiarato irreperibile.
La difesa lamenta che il processo si è svolto nei confronti di un imputato già dichiarato irreperibile, peraltro in presenza di un difensore di ufficio, mentre la discipl dell’assenza prevede che nell’ipotesi in cui l’imputato sia irreperibile il processo venga sospeso, disponendo nuove ricerche.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa è stata valutata positivamente, senza effettuare una compiuta verifica della stessa e dei riscontri necessari ad avvalorare la sua credibilità, nonostante questa fosse portatrice di interessi antagonistici rispetto a quelli dell’imputato.
Inoltre l’assegno era stato ricevuto il 3 giugno 2015 e pertanto avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato di truffa.
2.3 Vizio di motivazione in ordine ai presupposti del reato di truffa poiché la Corte d Cassazione ha escluso che le condotte successive alla stipula del contratto, dirette a consolidare l’inganno sulla riuscita dell’affare, configurino una rinnovata espressione del dolo contrattuale nella fase esecutiva del negozio, in quanto sono intese ad allontanare il disvelamento della natura fraudolenta dell’operazione e non integrano la condotta materiale del delitto contestato. La truffa a consumazione prolungata si configura solo nei casi in cui a fronte di un accordo iniziale il cliente effettui periodici versament somme scaglionate nel tempo, mentre ricorre la truffa contrattuale nei casi in cui l’agente pone in essere artifizi e raggiri al momento della conclusione del negozio traendo in inganno il soggetto passivo.
In conclusione , in caso di truffa contrattuale, i comportamenti del truffatore posti i essere dopo la deminutio patrimoni sono idonei solo a consolidare l’errato convincimento della vittima e non incidono sul perfezionamento del reato che interviene nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici.
1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, all’udienza del 12 settembre 2016, il Tribunale, avendo preso atto dell’irreperibilità dell’imputato, ha disposto la sospensione del procedimento; dal verbale in atti risulta che il successivo 4 novembre 2016 la Questura di Bologna provvedeva a identificare e notificare a mani del ricorrente il provvedimento di sospensione del processo. L’imputato dichiarava il proprio domicilio e nominava come difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO.
Di conseguenza, revocata l’ordinanza di sospensione del procedimento, il Tribunale fissava udienza e provvedeva a notificare il decreto di citazione al difensore di fiducia anche per conto dell’imputato, che in occasione della notifica della citazione non veniva rintracciato al domicilio dichiarato. Successivamente l’imputato nominava come
difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, revocando ogni precedente mandato. Per effetto della successiva rinunzia al mandato dell’AVV_NOTAIO, veniva nominato all’imputato un difensore di ufficio. In conclusione l’imputato ha avuto chiara contezza della pendenza del giudizio e si è sottratto alla vocatio in ius, in quanto non ha ritenuto di comunicare al Tribunale la modifica del domicilio da lui stesso dichiarato, sicchè la notifica della citazione presso il difensore di fiducia deve ritenersi del tutto regolare.
A ciò si aggiunga che la relativa eccezione non era stata neppure dedotta con i motivi di appello sicchè ogni eventuale irregolarità della stessa notifica al difensore di fiducia risulterebbe comunque sanata.
1.2 II secondo motivo di censura non è consenl:ito poiché si appunta sull’attendibilità della persona offesa e, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, in sostanza invoca una diversa valutazione del compendio probatorio, che i giudici di merito hanno concordemente valutato nel rispetto dei criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza. Peraltro la Corte di appello ha verificato la piena attendibilità delle accuse della persona offesa supportata documentalmente dall’assegno protestato.
1.3 La terza censura è generica. La Corte ha reso adeguata e congrua motivazione a pagina due e tre della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica della condotta come truffa e alla sussistenza degli artifizi consistiti nella condotta maliziosa dell’imputato il quale ha pagato l’acconto con denaro contante, inducendo la persona offesa a confidare sulla sua solvibilità, e poi ha saldato la maggior somma dovuta con un assegno tratto su un conto a lui non intestato e peraltro già chiuso da tempo, così manifestando la fraudolenta volontà di sottrarsi al pagamento dovuto.
1.4 Quanto all’eccezione di prescrizione, occorre tenere presente che nel corso del giudizio sono intervenute sospensioni dal 12/9/2016 al 9/11/2016 per irreperibilità dell’imputato e dal 10/4/2017 fino al 22/5/2017 per adesione del difensore all’astensione, per complessivi 99 giorni , sicchè il termine di prescrizione sarebbe maturato il 12/3/2023, ovvero dopo la data della pronunzia impugnata.
L’inammissibilità del ricorso, in accordo con un ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale ne preclude il rilievo in questa sede (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32347 del 15/02/2018 Ud. Rv. 273312 – 01)
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 4000 in ragione dell’elevato grado di colpa nella proposta impugnazione e nella formulazione di un’ecceziore processuale infondata in punto di fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende
Roma 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente
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SergiBani