Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11680 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, avulsi dal sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01), essendo inibito a questa Corte ogni diverso apprezzamento delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si Ł evidenziato come a base del giudizio di responsabilità dell’imputato non sia stata posta solo la descrizione e il riconoscimento dell’anziana donna, bensì quanto emerso dai fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza);
osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62bis cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello, a fronte della gravità della condotta truffaldina, realizzata con modalità che producono un notevolissimo allarme sociale, traumatizzando le persone piø fragili e anziane, oltre che confermare la pena per come determinata dal primo giudice (in misura non eccessivamente distante dal minimo) ed affermare l’assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, hanno, seppur implicitamente, ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno o per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.