Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48280 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a BROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza Sesta sezione n. 35630 del 2022) e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena loro inflitta in ordine al reato di concorso in peculato.
Ricorso di NOME
«Violazione artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) e d e cod. proc. pen.».
1.1. «Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per come risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alle indicazioni offerte dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 35630/2022, con la quale era stata annullata con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, ovvero dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. Violazione dei canoni di valutazione della prova e/o del criterio del ragionevole dubbio in riferimento a singoli passaggi in cui è articolata la ricostruzione probatoria del delitto. Erronea applicazione della legge penale».
1.2. «Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per come risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravami ovvero non è applicazione legge penale. Travisamento della prova. Insussistenza degli Elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato».
Ricorso di NOME NOME
«Violazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. ed anche in relazione all’art. 628, comma 2, e 627 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE rispettato quanto statuito nella sentenza n. 35630/2022 resa dalla Sesta sezione della Corte di cassazione. Violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 640, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e contraddittorietà per come risultante dal testo del provento impugnato, per avere la Corte di appello disatteso quanto statuito dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione. Erronea applicazione della legge penale».
«Violazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. ed anche in relazione all’art. 628, comma 2, e 627 cod. proc. pen., per non avere la Corte di
appello di RAGIONE_SOCIALE rispettato quanto statuito nella sentenza r. 35630/2022 resa dalla Sesta sezione della Corte di cassazione. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per carne risultante dal testo del perdente impugnato vero dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ovvero errata applicazione legge penale o di altre non norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale. Violazione dei canoni di valutazione della prova e del criterio del ragionevole dubbio con riferimento a singoli passaggi in cui è articolata la ricostruzione probatoria del delitto. Erronea applicazione della legge penale».
«Violazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. ed anche in relazione all’art. 628, comma 2, e 627 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE rispettato quanto statuito nella sentenza n. 35630/2022 resa dalla Sesta sezione della Corte di cassazione. Erronea applicazione legge penale. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per come risultante dal testo il provento impugnato ovvero dagli atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ovvero errata applicazione della legge penale. Travisamento della prova. Insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato».
I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria-memoria del 4/10/2023, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Con memoria del 23/10/2023, il difensore e procuratore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per la conferma delle statuizioni civili di cui alla sentenza impugnata, con condanna dei ricorrenti alle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente giudizio come da notula allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in punto di qualificazione giuridica del fatto da ricondursi nell’alveo della truffa aggravata ex artt. 640, comma 2, n. 1 e 61, n. 9 cod. pen.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il COGNOME, quale medico del Pronto soccorso e il COGNOME, quale medico responsabile del 118 di RAGIONE_SOCIALE, con funzione di vicario del direttore del servizio’ in concorso tra loro, si sarebbero
appropriati dell’elicottero deputato al soccorso sanitario, destinandolo per il trasporto da RAGIONE_SOCIALE a Palermo di COGNOME NOME, in assenza delle condizioni di gravità ed urgenza che ne legittimassero l’uso, in quanto il paziente non si trovava in condizioni di estrema gravità tali da richiedere interventi indifferibili ed urenti che non potessero essere realizzanti nell’ospedale di prima accoglienza, con un danno per l’ente pubblico di quasi 16.000 euro.
La sentenza di annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso degli imputati avverso la precedente sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato. Sono stati, infatti, ritenuti inammissibili i motivi di ricorso «a discaric dedotti dalle difese, volti ad attaccare la solidità del quadro probatorio e la sua capacità dimostrativa in ordine al disvalore penale della vicenda per come sottolineato alle pagine 3, 4 e 8 della motivazione della sentenza di annullamento.
Si tratta di una precisazione necessaria in quanto gli imputati, negli odierni motivi di ricorso (in particolare il secondo del COGNOME ed il secondo e in parte il terzo del COGNOME), seppur sotto il profilo della violazione del principio di diri enunciato dalla sentenza di annullamento, nonché del vizio di motivazione e di travisamento della prova, hanno per gran parte reiterato profili di censura già svolti in precedenza financo con i precedenti ricorsi per cassazione, da ritenersi, pertanto, inammissibili in questa sede.
Sebbene il rinvio conseguente all’annullamento comportasse anche la verifica di temi di fatto (vedi al riguardo pag. 7 e 8), l’indagine demandata al giudice del merito ha un perimetro ben delineato in quanto volta a superare quella automaticità di ricaduta nella fattispecie più grave a cui i precedenti giudici di merito erano pervenuti con una motivazione definita «sincopata» e giuridicamente oscura perché non affrontava le «questioni giuridiche» (così si esprime la Sesta sezione a pag. 8) che pure erano state devolute alla cognizione della Corte di cassazione.
Si trattava, infatti, di accertare se il COGNOME avesse, in raclione della funzione ricoperta, la possibilità di disporre del bene, nell’accezione giuridica precisata dalla sentenza di annullamento che avrebbe fatto propendere per il peculato; ovvero, laddove tale disponibilità fosse preclusa in quanto demandata ad altri, si fosse al cospetto di una condotta fraudolenta che fosse causa del successivo utilizzo del bene pubblico contra ius, che avrebbe fatto propendere per la truffa aggravata; ovvero ancora ci si trovasse dinanzi ad un risultato illecito conseguito sfruttando l’errore altrui.
Dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che il NOME, appreso da un esponente politico del sinistro occorso al paziente, si fosse subito attivato mediante telefonate per la predisposizione del volo e l’intervento immediato dello specialista
presso la diversa struttura di Palermo ove il paziente avrebbe dovuto essere trasportato a mezzo di elisoccorso. In particolare, il coimputato COGNOME aveva predisposto la documentazione necessaria, mantenendo il codice rosso del paziente e chiedendo il trasferimento sebbene non fosse in quel nosocomio necessario e il COGNOME, facendo leva sul suo ruolo di responsabile della CE del 118, sebbene fuori dal servizio, scavalcando il medico competente a disporre il trasporto di emergenza, telefonava all’operatore del 118, rappresentando, stante la particolare gravità del caso, l’esistenza di accordi già conclusi in ordine al trasferimento del paziente a Palermo con l’elisoccorso
L’imputato, quindi, dava chiaramente ad intendere che il trasferimento era già programmato, come se fosse stato regolarmente autorizzato.
Inoltre, si legge sempre nella motivazione della sentenza impugnata che l’imputato evitava di dire all’interlocutrice di avere concordato il trasferimento con la collega COGNOME – in servizio quella sera ma momentaneamente assente dalla sala operativa – cui sarebbe spettato il compito di autorizzare quel trasporto.
Parimenti, l’imputato ometteva di riferire che il paziente avesse riportato compromissioni delle funzioni vitali o che necessitava di interventi indifferibili ed urenti e che non vi fosse la possibilità di approntare le cure dei caso nei nosocomi di RAGIONE_SOCIALE, condizioni queste necessarie per attivare il trasferimento in elisoccorso verso la città di Palermo.
Se questa è la situazione di fatto descritta dai giudici del rinvio, l’utilizzo del res pubblica costituisce, però, una conseguenza della condotta illecita del NOME che si è concretizzata mediante la falsa rappresentazione della realtà in ordine alla gravità della situazione del paziente e all’esistenza di un’autorizzazione già intervenuta per effettuarne il trasporto.
Si è al cospetto, dunque, di un’attività decettiva realizzata sia attraverso un comportamento commissivo dovuto alla rappresentazione di circostanze non vere, sia mediante un silenzio maliziosamente serbato sulla presenza dei requisiti di indifferibile urgenza e di assenza di adeguata cura in loco che, se doverosamente rappresentati, avrebbero precluso il trasferimento. Gli artifizi e raggiri non sono dunque finalizzati a mascherare l’illecita appropriazione di un bene di cui l’imputato aveva già la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, posto che l’utilizz dipendeva, in quel frangente, dalle determinazioni di altro soggetto a ciò specificamente incaricato, bensì per conseguire in modo fraudolento quel possesso che altrimenti gli sarebbe stato precluso in quelle circostanze.
Si tratta di una conclusione conforme al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e allo specifico compito che era stato demandato al giudice del rinvio. Muovendo, infatti, dall’affermazione secondo cui il concetto di disponibilità «non può essere allargato fini a comprendervi una qualsiasi relazione,
anche mediata ed eventuale, con la cosa ed il denaro, valendo invece ad indicare quei soli poteri giuridici che consentono all’agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a sub stanziare la condotta di appropriazione», si chiedeva proprio al giudice del rinvio di accertare se «il NOME, al momento in cui fu posta la condotta» avesse in ragione del suo ufficio la disponibilità dell’elicottero.
Ricorre, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di rinvio e in conformità ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, l’ipotesi della truffa aggravata anche mediante l’abuso delle funzioni pubbliche.
Gli ulteriori motivi articolati dal NOME e dal ricorso del COGNOME sono volti a denunciare, sotto la veste dei vizi di legge e motivazionale e, in particolare, anche del travisamento della prova, la ricostruzione operata del fatto, non censurabile in sede di legittimità, soprattutto se si considera che gli elementi di prova, puntualmente indicati dalla Corte di rinvio a sostegno dell’approfondimento dei temi indicati dalla sentenza di annullamento, risultano scevri da travisamenti ed errori ricostruttivi, salvo le conclusioni in diritto che le difese hanno contestat con rilievi condivisi dal Collegio.
Dalla differente qualificazione giuridica del fatto consegue l’estinzione del reato per prescrizione. La truffa, seppur aggravata ex comma 2 n. 1 dell’art. 640 cod. pen., ha un termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, a cui vanno aggiunti i termini di sospensione di giorni 61 per impedimento della difesa (rinvio dal 12/07/2018 al 19/09/2018) e di giorni 6 per un ulteriore rinvio chiesto dalla difesa per la discussione (dal 6/12/2018 al 12/12/2018), ossia un termine complessivo di anni sette e mesi otto e giorni 6, interamente decorso al 12/02/2021.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., infatti, nel caso in cui la Corte cassazione annulli un capo della sentenza di condanna per l’esatta qualificazione giuridica di un fatto-reato, non si forma in relazione a quest’ultimo il «giudicato parziale», poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell’imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica (Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, COGNOME, Rv. 276321 – 01).
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto, diversamente qualificato in truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, comma 2, n. 1 e 61 n. 9 cod. pen., estinto per prescrizione, confermandosi per l’effetto le statuizioni civili (condanna generica) disposte dai giudici di merito, quanto relative alla responsabilità civile derivante da fatto illecito che ha cagionato un pregiudizio all’RAGIONE_SOCIALE, quale persona offesa danneggiata dal reato.
Tenuto conto che si è proceduto con il rito cartolare, tardiva risulta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la memoria della parte civile con allegata la nota spese, essendo pervenuta alla Corte di cassazione via pec il 23/10/2023 per l’odierna udienza. Con la conseguenza che la parte civile non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all’udienza pubblica (Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284875 – 01) e difettando, altresì, l’effettivo svolgimento di una tempestiva attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez., n. 36535 de 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché, qualificato il fatto contestato ex artt. 640, comma secondo, e 61, n. 9 cod. pen., il reato è estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile RAGIONE_SOCIALE ente pubblico in persona del leg. rappr. p.t.
Così deciso, il 24/10/2023