Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1288 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro il 16 giugno 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame c.c ….9i,, avanzatq,nell’interesse di COGNOME ~1avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 18 maggio 2022 ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato contestato al capo A della imputazione, pari ad euro 200.000 circa. Si contesta all’indagato di avere, in concorso con il fratello COGNOME NOME, posto in essere il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poiché con artifizi e raggiri ha indotto in errore la Regione RAGIONE_SOCIALE circa la propria qualità di giovane agricoltore, così procurandosi l’ingiusto profitto d agevolazioni in favore di nuove imprese agricole e di giovani agricoltori, cagionando un danno pari all’importo su indicato. In sintesi COGNOME NOME, pur non svolgendo l’attività di giovane imprenditore agricolo, ha usufruito di benefici economici indebiti per diversi anni; in particolare essendo iscritto
all’RAGIONE_SOCIALE e frequentando con regolarità e risiedendo in quella città, non ha mai gestito direttamente l’attività agricola dell’azienda, condizione necessaria per usufruire dei contributi meglio indicati nella incolpazione provvisoria.
2.Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell’indagato COGNOME NOME deducendo:
2.1 Violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 321 e 546 cod. proc.pen., 111 della Costituzione e vizio di motivazione poiché la misura reale è stata applicata in relazione al presunto reato di truffa aggravata avente ad oggetto i fondi dei programmi regionali PSR e PAC, senza neppure distinguere tra le due forme di contribuzione che presentano requisiti diversi. Nel caso in esame i fondi PSR, quantificati in 117.886,09 C , sono stati utilizzati per acquistare beni mobili registrati strumentali all’azienda, che sono agevolmente aggredibili; tale caratteristica elide la necessità di procedere ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre in ragione del tipo di truffa contestata si doveva procedere al sequestro diretto di beni immobili la cui conservazione avrebbe preservato qualsivoglia tipologia di danno.
La prospettazione accusatoria poi si riferisce a circa 82.000 C di fondi PAC, somme che non potevano essere sottoposte a sequestro poiché questo strumento di sostegno viene concesso in ragione del possesso dei titoli e l’indagato COGNOME NOME era in possesso dei titoli necessari per poter accedere ai fondi. A fronte di questa specifica doglianza il tribunale del riesame non ha offerto alcuna motivazione, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione che integra una violazione di legge.
2.2 Violazione dell’articolo 321 comma due cod. proc.pen. per mancanza del fumus boni iuris poiché oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene purché sia anche indirettamente collegato al reato, ma nel caso di specie il tribunale non ha risposto alle doglianze difensive, adottando una motivazione per relationem a quella dell’ordinanza applicativa della misura e non ha neppure dato conto della diversità dei fondi che si sostiene essere stati acquisiti con modalità fraudolente.
Osserva il ricorrente che da pagina due a pagina 5 viene riportata la motivazione della richiesta del pubblico ministero mentre da pagina 5 a pagina 9 viene riportata la motivazione dell’ordinanza del gip e non viene data alcuna considerazione alle doglianze difensive. Deduce il ricorrente che l’indagato ben poteva allontanarsi in un determinato periodo di tempo dall’azienda e risiedere a RAGIONE_SOCIALE, poiché non aveva nessun obbligo di presenziare sui terreni, in quanto il requisito di agricoltore in attività, richiesto usufruire dei contributi, è soddisfatto dal semplice possesso di partita IVA attiva in campo agricolo. Inoltre l’indagato ha stipulato una polizza fideiussoria che copriva l’investimento anche nel caso di fatto illecito; l’indagato ha inoltre realizzato tutti interventi, fatta eccezione per il saldo del PSR.
2.3 violazione dell’articolo 321 cod. proc.pen. per mancanza del periculum in mora in quanto il tribunale ha completamente omesso di valutare che esiste una polizza fideiussoria dell’importo complessivo del beneficio chiesto e per la durata totale
dell’investimento, sicché nessun danno ingiusto può configurarsi punto a ciò si aggiunge che i fondi sono stati utilizzati per acquistare beni i funzionali all’azienda e pe manutenere i terreni e apportare le necessarie migliorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è in parte inammissibile perché deduce motivi che non sono consentiti in questa sede e in parte manifestamente infondato.
Occorre infatti preliminarmente ricordare che in presenza di una misura cautelare reale questa Corte di legittimità è competente a valutare soltanto la sussistenza del vizio di violazione di legge che ricorre anche nell’ipotesi di assoluta mancanza della motivazione.
Per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario secondo la legislazione della Regione RAGIONE_SOCIALE esercitare la coltivazione del fondo dedicandovi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e quindi non meno di 1050 ore lavorative l’anno.
Non possono pertanto essere dedotti vizi di carenza della motivazione o di contraddittorietà intrinseca della stessa che esulano dalla competenza di questa Corte. Nel caso in esame con il secondo motivo, che per ragioni sistematiche sembra opportuno esaminare per primo, si lamenta la insussistenza di motivazione effettiva in ordine al fumus commissi delicti, ma va di contro osservato che il tribunale, dopo avere richiamato alcuni passi dell’ordinanza cautelare, ha reso una propria autonoma motivazione evidenziando che dagli accertamenti eseguiti è emerso che COGNOME NOME non poteva ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo attivo richiesta per la erogazione dei fondi di sostegno poiché risiedeva stabilmente a RAGIONE_SOCIALE dove frequentava l’università /e non si occupava in alcun modo dell’azienda come emerge sia dalla sua prolungata assenza dalla RAGIONE_SOCIALE, sia dalla circostanza che l’unica documentazione afferente alla azienda era rinvenuta nell’abitazione del fratello, sia dal tenore di alcune conversazioni intercettate. Il tribunale ha sottolineato che l’apertura della partita IVA e la stipulazion del contratto di compravendita sono tutte attività mistificatorie strumentali all’ottenimento dei fondi in questione, così come la falsa attestazione della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo. COGNOME NOME non svolgeva alcuna delle attività che potevano rientrare in tale nozione, mantenendo il proprio centro di interessi presso la città di RAGIONE_SOCIALE mentre la gestione dell’azienda era esercitata dal fratello NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A pagina 9 della ordinanza il tribunale disattende puntualmente le osservazioni difensive evidenziando che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, COGNOME NOME non poteva svolgere nessuna delle funzioni riconducibili alla nozione di imprenditore agricolo e LL l’azienda veniva gestita esclusivamente tlà -11~c5 -rics2rrentq. Il tribunale GLYPH ha sottolineato che il beneficiario delle erogazioni pubbliche non aveva i requisiti richiesti
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dal bando, in quanto l’azienda agricola veniva effettivamente condotta da COGNOME NOME, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti effettuati, soggetto che non avrebbe potuto usufruire delle somme e dei contributi ricevuti.
Senza dire che dal tenore del ricorso emerge che COGNOME NOME dichiarava di essere coltivatore diretto, qualifica che comporta l’obbligo di dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni in proprietà o in affitto e che risulta di cer incompatibile con la qualifica di studente fuori sede.
Con il ricorso la difesa puntualizza e ripercorre la normativa in tema, sottolineando che non è necessaria la presenza continuativa in azienda dell’imprenditore agricolo, ma non si confronta con i dati di fatto riportati dal tribunale da cui emerge la sostanzial impossibilità per l’indagato di dedicarsi, anche solo in maniera sporadica, alla coltivazione dei fondi e alla gestione dell’azienda agricola, come falsamente dichiarato.
1.2. La prima censura deduce una doglianza inammissibile poiché non incide sulla legittimità del provvedimento di sequestro, ma sulle modalità di esecuzione della misura cautelar; il mancato rinvenimento del denaro provento diretto della truffa, ha avuto ad oggetto alcuni beni immobili. Nel caso di specie, peraltro, non ricorre alcuna violazione di legge poiché, stante il mancato reperimento del diretto profitto del reato costituito dalle somme erogate, è legittima l’apposizione di un vincolo a beni immobili, piuttosto che a beni mobili registrati, rispetto ai quali è maggiore l’eventuale pericolo di dispersione.
1.3 Anche la terza censura relativa alla insussistenza del periculum in mora è generica e manifestamente infondata poiché dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti emerge che la copia della polizza fideiussoria non è stata prodotta integralmente in sede di riesame, non copre per intero gli importi che sono stati erogati e lconnunque ) non costituisce uno strumento idoneo ad escludere, ma soltanto a contenere l’eventuale pregiudizio cagionato all’ente pubblico.
Il ricorso per tali considerazioni deve ritenersi inammissibile perché deduce violazioni di legge che non ricorrono nel provvedimento impugnato.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in regione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
RAGIONE_SOCIALE 16 novembre 2022
GLYPH
il consigliere estensore
NOME COGNOME