Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10556 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 02/07/2025 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore del ricorrente in data 23/02/2026, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso ; lette le conclusioni e la nota spese della difesa di parte civile COGNOME in data
02/03/2026.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 26 gennaio 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di truffa aggravata ascritti a COGNOME NOME e NOME perché estinti per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra
loro, con artifizi e raggiri, indotto in errore NOME COGNOME circa la legittimazione di COGNOME a vendere una imbarcazione di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, così inducendolo a versare sul conto corrente intestato a RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME era legale rappresentante, la somma di complessivi euro 170.000 per acquistare il natante, mai consegnato; in particolare NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE contribuiva a rassicurare il querelante circa la bontà e correttezza dell’operazione e circa il corretto avanzamento dell’affare rendendosi corresponsabile della truffa.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso NOME COGNOME, deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata nel dichiarare il reato di truffa estinto per prescrizione ha confermato le statuizioni civili, applicando le regole della responsabilità civile e, di conseguenza, limitandosi ad accertare l’illecito aquiliano attenendosi al criterio del ‘ più probabile che non ‘ , anziché al principio dell’ ‘ oltre ogni ragionevole dubbio ‘, che deve regolare la valutazione dell’illecito penale.
La Corte territoriale ha affermato che la mancanza di effettive prove a favore dell’innocenza dell’imputato in presenza di una causa estintiva impongono di confermare le statuizioni civili; così facendo, ha delimitato il proprio àmbito di cognizione secondo il criterio del ‘ più probabile che non ‘ e, valutata la mancata evidenza dell’innocenza dell’imputato, ha concluso per l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando la responsabilità civile.
Osserva il ricorrente che con sentenza del 28 Marzo 2024 n. 36208 le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio secondo cui nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è tenuto, stante la presenza della parte civile a valutare, anche a fronte di prove insufficienti e contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Numerose altre pronunzie hanno ribadito che il procedimento nel merito prevale comunque sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova; non vi è pertanto nessun dubbio in ordine alla necessità per il giudice di appello di valutare i fatti secondo i criteri della prova penale e pronunciarsi sulle statuizioni civili.
Nel caso in esame sussiste mancanza di motivazione, poiché la Corte si è limitata a richiamare la causa estintiva ritenendola prevalente anche sulla prova non evidente dell’innocenza dell’imputato.
Sotto altro profilo ricorre nel caso di specie il vizio di violazione di legge, poiché le sentenze devono essere motivate a pena di nullità e la motivazione deve essere completa, analitica e intrinsecamente coerente.
Quando l’imputato sia condannato anche al risarcimento del danno, il giudice di appello non può limitarsi a prendere atto che i termini di prescrizione sono medio tempore spirati, ma dovrà verificare la sussistenza della prova della responsabilità dell’imputato. Ne consegue che rimane intatto il potere della Corte di appello di prosciogliere l’imputato con formula dubitativa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di dichiarare improcedibile l’azione penale per invalidità e tardività della querela.
La Corte di appello ha ritenuto infondate le questioni sollevate in merito al presunto mancato deposito della querela nei termini e nelle modalità previste dalla legge, sostenendo che la querela è stata legittimamente proposta dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE economicamente danneggiata; ha anche ritenuto che la querela non fosse tardiva perché proposta entro il termine di novanta giorni da quando la persona offesa aveva compreso di essere stata truffata, a sèguito del l’ inutilità delle sue richieste di restituzione della somma di denaro versata quale pagamento di una barca mai consegnatagli; ha, peraltro, ha ritenuto che l ‘ eventuale tardività rispetto all’acquisita conoscenza non assumerebbe alcuna rilevanza, poiché il reato di truffa aggravata dal danno di particolare gravità era all’epoca dei fatti perseguibile d’ufficio ed è divenuto procedibile a querela in epoca successiva. Il termine della querela dovrebbe di conseguenza ritene rsi decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova normativa, sicchè, anche sotto questo profilo, la querela sarebbe tempestiva.
Osserva il ricorrente che la querela è invalida per difetto di legittimazione in quanto COGNOME ha presentato la querela in proprio e come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma poichè il danno economico è stato subito dalla RAGIONE_SOCIALE la querela sporta in proprio non produce alcun effetto e quella sporta quale legale rappresentante non è valida, poiché avrebbe dovuto specificamente indicare la fonte dei poteri di rappresentanza, mentre nel caso in esame COGNOME si è semplicemente qualificato come legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE senza indicare la fonte della sua legittimazione. Inoltre, la querela è stata proposta oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge a decorrere dall’epoca in cui la persona offesa ha avuto contezza del reato, poiché per stessa ammissione della persona offesa, scaduto l’ultimo termine previsto per il rimborso delle somme già versate si era reso conto dell’intera situazione, aveva continuato a inviare missive cui non aveva ricevuto risposta e, pertanto, aveva proposto
querela l’11 aprile 2016 ben oltre il termine di tre mesi. La persona offesa aveva già contezza di essere stata vittima di una truffa sicché la querela deve ritenersi tardiva.
La tesi sostenuta dalla Corte di appello per cui l’introduzione della normativa che ha reso procedibile a querela le truffe aggravate dal danno patrimoniale di rilevante qualità ha prorogato il termine per la presentazione della querela, che pertanto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, opera anche come sanatoria dell’eventuale querela tardiva non è condivisibile, poiché la persona offesa avrebbe dovuto presentare un’altra querela.
2.3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen. poiché la Corte ha erroneamente ritenuto sussistente il concorso materiale dell’imputato nel reato con motivazione assolutamente contraddittoria, in quanto in contrasto con la realtà processuale accertata. La Corte si è limitata a valorizzare le dichiarazioni della persona offesa la quale ha dichiarato di avere incontrato NOME in occasione del primo viaggio a RAGIONE_SOCIALE, nel mese di giugno 2015; ma non ha considerato che dal 2015 non vi sono stati movimenti di denaro tra COGNOME e NOME.
Osserva la difesa che questa ricostruzione si pone in contrasto con le altre emergenze processuali e in particolare non considera che NOME è intervenuto nell’operazione fraudolenta soltanto in epoca successiva alle trattative tra COGNOME e COGNOME e al trasferimento della somma di 170.000 euro tra il 26 maggio e il 16 giugno 2015 in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Il fantomatico incontro nel giugno 2015 tra NOME e COGNOME e NOME non è mai stato riferito in querela ed è stato introdotto dalla persona offesa solo allo scopo di coinvolgere anche NOME, mentre è processuale che questi si recò a visionare la barca solo il 15 ottobre 2015 e quindi il suo coinvolgimento nel tentativo di acquisto da RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva a luglio 2015 è stato dovuto soltanto alle difficoltà incontrate dal COGNOME nel chiudere l’affare propedeutico alla vendita in favore di COGNOME. NOME pertanto è del tutto estraneo alla formazione del documento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del giugno 2015 palesemente falso e nulla consente di ipotizzare che fosse a conoscenza del riferimento di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendosi sempre riferito a RAGIONE_SOCIALE. Questa ricostruzione è confermata dalla trascrizione dell’incontro del 4 dicembre 2015 in cui NOME comunica di non avere ricevuto il denaro e di non poter fissare una data precisa per la successiva vendita, fintanto che non fosse stato definito l’acquisto con la banca, con cui le trattative erano ancora in corso. NOME COGNOME è pertanto del tutto estraneo alle trattative tra COGNOME e COGNOME e il suo coinvolgimento è stato determinato dal tentativo di concludere la complessiva operazione nell’assoluta inconsapevolezza del coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a lui del tutto ignota.
Il Collegio di appello ha invece superato le emergenze processuali giungendo ad una ricostruzione arbitraria.
Con memoria trasmessa il 23 febbraio 2026 la difesa del ricorrente ha censurato le argomentazioni rese dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.
Con nota trasmessa il 2 marzo 2026 l’AVV_NOTAIO in difesa della parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale, nonché al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 6332,00 oltre accessori di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reitera, in gran parte, le censure già formulate con l’appello , cui la Corte territoriale ha fornito adeguate risposte, congrue alle emergenze processuali e conformi ai princìpi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.
1.1. La prima censura è manifestamente infondata.
La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, non può desumere le ragioni della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato in quanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche per ritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dal confutare in maniera specifica i motivi d’appello proposti dall’imputato al fine di escludere i presupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametro dell’evidenza della prova d’innocenza o dell’assenza assoluta di quella di colpevolezza, ma anche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio ( ex multis , Sez. 5, n. 1951 del 04/11/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322 – 01; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283 – 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, COGNOME, Rv. 246138 – 01).
Questo principio è stato di recente ribadito dal più alto consesso di legittimità il quale ha precisato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880 – 01).
In particolare è indubbio che nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l’imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte
civile, il giudice, a fronte dell’estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del “più probabile che non” nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, COGNOME, Rv. 286861 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi princìpi e, nel rilevare l’intervenuta estinzione del reato di truffa ascritto in concorso al NOME, ha comunque fornito adeguata motivazione in merito alla responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nella truffa, escludendo la possibilità di residui dubbi in merito al coinvolgimento del NOME nella vicenda che lo ha tratto a giudizio: in particolare ha esaminato il merito della vicenda secondo i criteri processual-penalistici e ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa – che dimostrano il coinvolgimento di NOME nell’operazione fraudolenta, sin dalla fase delle trattative per l’acquisto della imbarcazione – e la documentazione acquisita a loro riscontro.
La Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito di avere conosciuto NOME tramite COGNOME già in occasione del primo viaggio in RAGIONE_SOCIALE nel mese di giugno 2015, finalizzato ad ispezionare la barca. In questa occasione, l’incontro con NOME avvenne nell’ufficio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sita in Ostia, per discutere anche di alcune riparazioni da effettuare sul natante.
La Corte, peraltro, ha rilevato come la tesi difensiva, secondo cui il primo incontro tra le parti sarebbe avvenuto soltanto ad ottobre 2015, quando già la trattativa si era conclusa, trova esplicita smentita nella constatazione che nel mese di agosto 2015 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilasciava apposita fattura per l’importo totale versato dal COGNOME pari a 170.000 euro, in quanto NOME si era presentato come socio del COGNOME e COGNOME aveva preteso che anche la RAGIONE_SOCIALE di NOME gli rilasciasse apposita fattura.
Il motivo di ricorso non si confronta con questo specifico aspetto della motivazione, che non trova in effetti altra spiegazione se non nella circostanza che l’imputato fosse perfettamente consapevole e attivamente coinvolto nella trattativa e in qualche modo anche nella conclusione dell’affare. Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità.
1.2. La censura in ordine alla invalidità della querela perché presentata da soggetto non legittimato è manifestamente infondata per le ragioni correttamente esposte nella sentenza (pag. 8) in cui si evidenzia come la querela è stata legittimamente presentata dalla persona offesa in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui risulta amministratore e socio unico azionista.
Certamente la querela non è tardiva poiché il reato all’epoca era perseguibile d’ufficio e , con l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per il delitto di truffa aggravata dal danno patrimoniale di speciale entità, risulta ora perseguibile a querela della persona offesa.
Va detto che l’eventuale tardività della querela è stata sanata e comunque nel caso in esame la persona offesa si è poi costituita parte civile e, secondo consolidata giurisprudenza, tale costituzione è considerata espressione della volontà della parte civile di confermare l’intento punitivo nei confronti dell’imputato.
1.3. Il terzo motivo non è consentito poiché invoca una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che è stata ampiamente sviscerata dai giudici di merito che sono concordemente pervenuti, in forza di argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle emergenze processuali, ad affermare la responsabilità in concorso del COGNOME per avere contribuito con il suo comportamento a garantire la serietà e fattibilità dell’operazione proposta dal COGNOME e a indurre la persona offesa, circuendola, a concludere la trattativa negoziale che lo avrebbe esposto a grave danno patrimoniale.
La Corte ha infatti correttamente evidenziato gli innumerevoli elementi di fatto che militano a favore della prospettazione accusatoria, rendendo al riguardo efficaci e convincenti argomentazioni basate su dati oggettivi con cui il ricorrente non si confronta.
Tra gli indici rivelatori del pieno coinvolgimento del NOME nella vicenda per cui è processo , la Corte d’appello ha valorizzato (pag. 16) una circostanza di stringente rilievo logico: la fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE facente capo al NOME nel mese di agosto 2015 in epoca precedente a quello che, nella ricostruzione perorata dalla difesa, avrebbe dovuto essere il primo incontro tra la persona offe sa e NOME, avvenuto nell’ottobre 2015.
Per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
La richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dal difensore della parte civile NOME COGNOME non può trovare accoglimento in quanto il predetto si è limitato a depositare in giudizio una generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, senza fornire alcun utile contributo al contraddittorio scritto e senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti dalla controparte ( ex multis , Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287766 – 01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE 3 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME