Truffa aggravata: i rischi di un ricorso generico in Cassazione
Il reato di truffa aggravata richiede una strategia difensiva estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la genericità dei motivi di ricorso possa condurre inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, confermando le statuizioni dei giudici di merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di truffa aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. La vicenda vedeva al centro una serie di raggiri che avevano portato la persona offesa a subire un danno patrimoniale rilevante. Gli elementi probatori cardine erano costituiti da riscontri oggettivi: versamenti effettuati su una carta prepagata riconducibile all’imputato, messaggi di testo estratti dal cellulare della vittima e la trascrizione di una conversazione telefonica dal contenuto inequivocabile.
L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione riguardo alla propria responsabilità, alla sussistenza delle aggravanti e alla misura della pena inflitta.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso, rilevando immediatamente una criticità insuperabile: la genericità delle doglianze. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già sollevate in appello, senza confrontarsi realmente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. In particolare, non è stato chiarito quali elementi decisivi fossero stati ignorati dalla Corte di merito.
La Cassazione ha evidenziato che la sentenza impugnata era, al contrario, ben strutturata e fondata su un apparato probatorio solido. L’attendibilità della persona offesa era stata confermata dai plurimi riscontri tecnici e documentali, rendendo le contestazioni della difesa mere affermazioni apodittiche.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di specificità dei motivi di impugnazione. Per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a una critica astratta, ma deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della sentenza impugnata. Nel caso della truffa aggravata in esame, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato sia l’impianto accusatorio sia l’aggravante del danno patrimoniale (ex art. 61 n. 7 c.p.), fornendo una motivazione congrua e priva di vizi logici. La reiterazione di argomenti già respinti, senza nuovi elementi di contrasto, rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità estrinseca.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state rigorose: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della condanna penale e civile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali e specifici, evitando impugnazioni dilatorie o basate su argomentazioni generiche che, nel sistema attuale, portano solo a un aggravamento delle sanzioni pecuniarie per il condannato.
Perché il ricorso per truffa aggravata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere quanto già discusso in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali prove hanno sostenuto l’accusa di truffa?
Le prove principali includevano versamenti tracciabili su carta prepagata, messaggi telefonici estratti dal dispositivo della vittima e la trascrizione di una telefonata tra le parti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in questo caso pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48586 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTESILVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara in data 5/10/2020 che aveva riconosciuto l’imputato COGNOME NOME colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
-Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del prevenuto, all’apparato circostanziale e alla dosimetria della pena, senza chiarire quali elementi addotti in sede di gravame e dotati di efficacia decisiva siano stati pretermessi dalla Corte di merito;
che, infatti, i giudici d’appello hanno adeguatamente scrutinato le doglianze difensive (pagg. 3-4) dando conto dell’attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e dei plurimi riscontri rivenienti dalle indagini e costituiti, in particolare, versamenti effettuati sulla postepay dell’imputato, dai messaggi telefonici estratti dal telefono della p.o. e dalla trascrizione della telefonata in data 22/4/2017;
considerato che il ricorrente reitera in forma apodittica anche le censure sull’aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. e sulla dosimetria della pena sebbene la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni della reiezione del gravame;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione, risultando insuscettibili di incidere sull’irricevibilit dell’impugnazione le ulteriori considerazioni svolte nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
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