Truffa Aggravata e Remissione di Querela: Quando il Reato Non si Estingue
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 8989 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sulla procedibilità del reato di truffa aggravata, specialmente in contesti come le frodi online. La decisione sottolinea che la remissione della querela da parte della vittima non è sufficiente a estinguere il reato se sussiste l’aggravante della minorata difesa. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
Il Fatto: Una Truffa Online e la Decisione del Tribunale
Il caso nasce da un procedimento per truffa aggravata ai danni di un individuo. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato il non doversi procedere, ritenendo il reato estinto a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa.
Tuttavia, l’accusa originaria non si limitava alla truffa semplice. Contestava specificamente l’aggravante di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, come previsto dall’articolo 61, n. 5 del Codice Penale. Questa circostanza è spesso riscontrata nelle cosiddette ‘truffe online’, dove la distanza e l’anonimato mettono la vittima in una posizione di maggiore vulnerabilità.
Il Ricorso in Cassazione: Il Principio di Procedibilità della Truffa Aggravata
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha impugnato la decisione del Tribunale, sostenendo un’errata applicazione della legge penale. Il punto centrale del ricorso era semplice: la presenza dell’aggravante della minorata difesa rende il reato di truffa procedibile d’ufficio. Di conseguenza, la volontà della persona offesa, espressa tramite la remissione della querela, diventa irrilevante ai fini della prosecuzione dell’azione penale.
Secondo il ricorrente, il giudice di merito, prima di dichiarare l’estinzione del reato, avrebbe dovuto valutare nel merito la sussistenza o meno della circostanza aggravante contestata. Ignorare questo passaggio preliminare costituiva un errore di diritto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, annullando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema penale. Quando viene contestata una circostanza aggravante che muta il regime di procedibilità di un reato (da ‘a querela’ a ‘d’ufficio’), il giudice ha l’obbligo di accertarne l’effettiva esistenza.
Nel caso specifico, l’articolo 640 del Codice Penale prevede che la truffa sia punibile a querela della persona offesa, ma fa salve le ipotesi in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste nello stesso articolo o nell’articolo 61, numero 5. La contestazione di aver approfittato della ‘minorata difesa’ della vittima – condizione tipica delle truffe commesse online – rende il delitto procedibile d’ufficio.
Di fronte alla richiesta congiunta delle parti di dichiarare l’estinzione del reato per remissione di querela, il Tribunale avrebbe dovuto, come primo passo, verificare se l’aggravante fosse fondata. Solo escludendola con una valutazione di merito, avrebbe potuto procedere a dichiarare l’improcedibilità per intervenuta remissione. In caso contrario, avrebbe dovuto rigettare la richiesta e proseguire con il giudizio, poiché l’azione penale era obbligatoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Rafforza la tutela delle vittime di reati complessi come le truffe online, dove la vulnerabilità è un elemento intrinseco. Stabilisce che l’interesse dello Stato a perseguire reati resi più gravi da determinate circostanze prevale sulla volontà della singola vittima di non proseguire.
In sintesi, la remissione della querela non è un ‘liberi tutti’ automatico. Il sistema giudiziario deve prima assicurarsi che non siano presenti elementi, come la truffa aggravata da minorata difesa, che richiedono una risposta punitiva da parte dello Stato a prescindere dalla volontà del singolo. La sentenza viene quindi annullata e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale per un nuovo giudizio che tenga conto di questi principi.
In caso di truffa aggravata, la remissione della querela estingue sempre il reato?
No. Secondo la sentenza, se è contestata l’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), come può accadere in una truffa online, il reato diventa procedibile d’ufficio. Di conseguenza, la remissione della querela da parte della vittima non è sufficiente a estinguere il reato.
Cosa avrebbe dovuto fare il giudice di primo grado prima di dichiarare l’estinzione del reato?
Il giudice avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della circostanza aggravante contestata. Solo dopo averla motivatamente esclusa, avrebbe potuto considerare la remissione della querela come causa di estinzione del reato.
Perché la truffa online può integrare l’aggravante della minorata difesa?
La sentenza evidenzia che la modalità della truffa online è idonea a esporre la vittima a una maggiore vulnerabilità, approfittando di circostanze di luogo (la distanza) e di mezzi (l’anonimato della rete) che ostacolano la difesa, integrando così l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 5 c.p.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8989 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale COGNOME che chiede l’annullamento della sentenza con rinvio della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Ricorso trattato ex art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di truffa aggravata dalla m difesa perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello d Catanzaro deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale poiché, non essendo stata esclusa la circostanza aggravante comune di cui all’articolo 61 n. 5 c.p., il r non rientra tra quelli perseguibili a querela della persona offesa.
Con mail inviata per EMAIL il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso s accolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedib d’ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere. Infa reato, contestato in imputazione come truffa aggravata (art.640 comma 2 n. 2-bis c.p.) è p descritto espressamente, in calce, con la specifica indicazione dell’aggravante “dell’a profittato di circostanze di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista 61 n.5 c.p.”.
Il fatto, commesso nel 2017, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell’art.640, comma n. 2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa “se il fatto è commess presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5”. Il comma successivo (il t dell’art.640 c.p.) dispone che “il delitto è punibile a querela della persona offesa, sal ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.
Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano coralmente “sentenza di doversi procedere per remissione di querela”, avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l’eventuale possibilità di escluderla, ovvero rigettare la ric delle parti.
In difetto, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per nuovo giud al Tribunale di Larnetia Terme, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti per nuovo giudizio al Tribuna di Lametia Terme in diversa composizione.