Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39738 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39738 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Ferrara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Sassuolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/11/2022, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 20/07/2021 del Tribunale di Modena: a) riconosceva a NOME COGNOME la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., e rideterminava, conseguentemente, la pena che era stata irrogata allo stesso COGNOME; b) confermava la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato di truffa in concorso aggravata dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, primo comma, cod. pen.) e, per la COGNOME, dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (art. 99, quarto comma, cod. pen.).
Secondo il capo d’imputazione, il reato di truffa aggravata era stato contestato agli imputati «per avere, in concorso tra loro, COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, NOME che si presentava quale consulente di RAGIONE_SOCIALE con il nome di COGNOME NOME e interveniva personalmente nella definizione dell’operazione, con artifizi e raggiri consistiti nel presentare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA la falsa garanzia bancaria NUMERO_DOCUMENTO n° NUMERO_DOCUMENTO datata RAGIONE_SOCIALE 23.02.2016, apparentemente emessa da RAGIONE_SOCIALE Popolare di RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE dell’importo di C 200.000,00, indotto in errore il funzionario preposto che, grazie alla suddetta garanzia, concedeva a RAGIONE_SOCIALE un’apertura di RAGIONE_SOCIALE in conto corrente a tempo indeterminato fino a concorrenza di C 5.000,00 e un fido promiscuo per lo smobilizzo dei crediti commerciali sino all’importo massimo di C 200.000,00, in tal modo procurando a RAGIONE_SOCIALE ingiusto profitto con conseguente danno di particolare gravità per l’istituto bancario considerato che, alla data del 04.10.16 il conto corrente affidatario n° 9017 presentava un saldo debitore di C 184.819,24; in Formigine il 07.03.2016. COGNOME con la recidiva art. 99, 4 0 comma cp»
Avverso l’indicata sentenza del 29/11/2022 della Corte d’appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, per il tramite del proprio difensore e con un unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto nell’interesse di entrambi gli imputati, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., e dell’art. 124, comma 1, «c.p.p.» (recte: cod. pen.), e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il correlativo vizio della motivazione.
Dopo avere premesso che la recente modifica dell’art. 640 cod. pen. (il riferimento è, evidentemente, alle modifiche apportate al Libro II del codice penale dall’art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha comportato la punibilità a querela di parte del delitto di truffa aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., i ricorrenti, sull’implicito corretto presupposto dell’applicabili retroattiva di tale modifica, deducono la tardività della querela in quanto essa sarebbe stata proposta dalla persona offesa RAGIONE_SOCIALE, il 17 gennaio 2017, oltre il termine, previsto dall’art. 124, primo comma, cod. pen., di tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato, atteso che tale notizia sarebbe stata appresa dalla predetta persona offesa il 30 settembre 2016, quando, come indicato nella stessa sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE Popolare di RAGIONE_SOCIALE inviò a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE una missiva nella quale, «dopo aver negato ogni rapporto con la ditta dell’imputato, disconosceva la fideiussione in parola, in quanto redatta e sottoscritta da soggetti estranei al proprio organigramma».
I ricorrenti affermano poi l’illogicità dell’affermazione della Corte d’appello di Bologna secondo cui «la querela presentata dalla RAGIONE_SOCIALE di Formigine non può ritenersi intempestiva, posto che è stata proposta nel gennaio del 2017, quando la mera comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE era giunta poco più di tre mesi prima», in quanto, «se la querela è stata presentata “poco più di tre mesi» dalla presa d’atto della truffa subita, tanto dovrebbe bastare per ritenerla intempestiva ex art. 124 c.p.».
Con il secondo motivo, proposto nell’interesse della sola NOME COGNOME, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.
La ricorrente premette di avere contestato la sussistenza dell’attribuita recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sia nel corso del giudizio di primo grado sia nel proprio atto di appello per la ragione che ogni effetto penale delle precedenti condanne si sarebbe estinto o per l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale o, quando alle condanne ex art. 444 cod. proc. pen., per il decorso del termine di cinque anni senza che l’imputata avesse commesso reati della stessa indole.
Ciò premesso, la ricorrente deduce che la Corte di cassazione, con la sentenza, emessa nei confronti della stessa COGNOME, n. 238/2021 (il riferimento è al numero sezionale, trattandosi della sentenza n. 9243 del 02/02/2022), avendo ritenuto «valorizzabili solo 4 condanne a carico della COGNOME», avrebbe “derubricato” la contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., «come ipotesi riconducibile al III comma dell’art. 99 c.p. (specifica e infraquinquennale)», sicché la COGNOME ritiene che «altrettanto debba avvenire nel presente processo», con la conseguenza che dovrebbe essere rinnovato il giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le aggravanti di cui all’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., e, appunto, della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Si deve anzitutto precisare che, con esso, i ricorrenti non contestano che il reato loro attribuito – come è stato accertato dalle conformi sentenze dei giudici di merito – avesse cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e fosse, perciò, aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen. (essi affermano infatti di proporre il motivo «a prescindere dalla fondatezza di detta doglianza difensiva (relativa alla sussistenza o meno dell’aggravante)»), ma deducono fondamentalmente che lo stesso reato, ancorché accertato come aggravato ex art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., dovrebbe essere ritenuto improcedibile in quanto il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto la procedibilità a
querela della persona offesa della truffa aggravata ex art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., e la querela in allora proposta da RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata tardiva, in quanto proposta oltre il termine, previsto dall’art. 124, primo comma, cod. pen., di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
Ciò precisato, il motivo è manifestamente infondato, atteso che, anche qualora risultasse dimostrata l’invocata tardività della querela proposta in allora dalla persona offesa, ciò sarebbe del tutto privo di rilievo, per le ragioni che seguono.
L’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022, col sopprimere, nel terzo comma dell’art. 640 cod. pen., le parole «o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7», ha reso il reato di truffa aggravato da tale circostanza, in precedenza procedibile d’ufficio, punibile, invece, a querela della persona offesa.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 2 cod. pen., tale disposizione, in quanto incide, in senso favorevole all’imputato, sull’an e sul quomodo dell’applicazione del precetto penale, si applica retroattivamente.
Tuttavia, per le truffe commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all’art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, per le stesse truffe, il termine per la presentazione della querela decorre dalla menzionata data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. ! in
Pertanto, sulla base di tale disposizione transitoria, in tale ipotesi – che ricorre anche nel caso in esame – è con riferimento al momento dell’entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordine alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela, senza che possano rilevare eventuali “deficit” legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta.
La diversa tesi, sostenuta dai ricorrentei, condurrebbe all’irragionevole risultato di consentire la procedibilità, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 2022, con riguardo a mere denunzie, alle quali sia poi seguita, nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, una “tardiva” manifestazione di volontà di punizione – e anche con riguardo ad ipotesi in cui nessuna denunzia sia mai stata presentata (essendosi appresa aliunde la notitia criminis) e di escludere invece la stessa procedibilità con riguardo ad atti, quali quelli costituiti da una querela irrituale, che, in ragione del regime di procedibilit ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l’identica valenza di notitia criminis.
Né la soluzione qui seguita potrebbe essere accusata di comportare una “rimessione in termini” della persona offesa, attesa l’evidente improprietà di un riferimento a tale istituto rispetto a un termine che, all’epoca, non esisteva,
Pertanto, avendo riguardo, per le ragioni che si sono dette, al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è sufficiente rilevare come la persona offesa RAGIONE_SOCIALE avesse già espresso la propria volontà punitiva, sia presentando una querela – non rileva se tardiva o, come è stato ritenuto dai giudici di merito, tempestiva – sia costituendosi parte civile (in senso analogo: Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526-01).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Preliminarmente, è opportuno rammentare alcuni principi, affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui: a) in tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa ostativa dell’effetto estintivo, quale che sia la sua natura (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453-01); b) è preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento qualora, nel termine di cinque anni, l’autore di quel reato commetta un nuovo delitto, pur se l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale abbia determinato l’estinzione di ogni effetto penale dello stesso (Sez. 3, n. 11045 del 17/11/2016, dep. 2017, Batteta, Rv. 269873-01); c) la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642-01); d) ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione (Sez. U, 30/03/2023, COGNOME, informazione provvisoria n. 4/2023). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata (specifica e infraquinquennale) sulla base di cinque sentenze, la cui pena non risulta essere stata eseguita nelle forme dell’affidamento in prova al servizio sociale: 1) la sentenza (indicata al n. 9 del certificato del casellario giudiziale) emessa ex art. 444 cod. proc. pen., del 26/06/1997 del Tribunale di Modena, irrevocabile il 03/10/1997, per reati tributari commessi nel 1992 e il 10 luglio 1996, con una pena di tre mesi di reclusione e £ 4.4000.000 di multa (sostituita la pena della reclusione con la multa di £ 2.250.000); 2) la sentenza (indicata al
n. 11 del certificato del casellario giudiziale), emessa ex art. 444 cod. proc. pen., del 24/10/1997 della Pretura di Reggio Emilia, irrevocabile il 25/02/1998, per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. commesso il 13 giugno 1994, con una pena di quindici giorni di reclusione (sostituita tale pena con la multa di E 1.125.000); 3) la sentenza (indicata al n. 12 del certificato del casellario giudiziale), emessa ex art. 444 cod. proc. pen., del 03/03/1999 del Tribunale di Modena, irrevocabile il 18/04/1999, per un reato tributario commesso il 2 settembre 1996, con una pena di sei mesi di reclusione e E 10.000.000 di multa (sostituita la pena della reclusione con dodici mesi di libertà controllata); 4) la sentenza (indicata al n. 15 del certificato del casellario giudiziale) del 26/01/2004 della Corte d’appello di Bologna, irrevocabile il 26/11/2004, per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. commesso il 26 giugno 1997, con una pena di un anno e quattro mesi di reclusione; 5) la sentenza (indicata al n. 26 del certificato del casellario giudiziale) del 03/02/2014 della Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 12/11/2015, per il reato di truffa commesso dall’agosto 2006 fino al settembre 2007, con una pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa.
Anche alla luce dei principi, affermati dalla Corte di cassazione, che si sono rammentati sopra, si deve osservare che: a) come rilevato anche dalla già citata Sez. 3, n. 9243 del 02/02/2022, gli effetti penali dei primi tre reati, oggetto delle sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., non sono estinti in quanto, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di tali sentenze, l’imputata ha commesso il delitto tributario (indicato al n. 16 del certificato del casellario giudiziale) di all’art. 4, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1982, n. 516, accertato nel marzo 1999, e il delitto di calunnia (indicato al n. 18 del certificato del casellar giudiziale) commesso il 24 novembre 1999; b) gli effetti penali degli altri due reati (quelli indicati al n. 15 e al n. 26 del certificato del casellario giudiziale), non son parimenti estinti.
Da ciò consegue che, poiché l’imputata, al momento della consumazione del delitto di truffa sub iudice, risultava gravata da più condanne definitive per reati precedentemente commessi i cui effetti penali non si erano estinti, la Corte d’appello di Milano ha del tutto legittimamente riconosciuto la contestata recidiva reiterata (specifica e infraquinquennale).
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/07/2023.