Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49700 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza resa i114 settembre 2022 dalla Corte di Appello di Roma
COGNOME NOME nata in Germania il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per la parte civile Rai, che si riporta all memoria, chiede la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni scritte e nota spese, e dell’AVV_NOTAIO che insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 13 Marzo 2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di truffa aggravata alla stessa contestato perché estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, condannandola alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
2.Avverso detta pronunzia propone ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la difesa aveva eccepito nel corso del giudizio di primo grado la nullità delle attività svolte sino all’udienza dinanzi tribunale, in quanto inizialmente il capo di imputazione prevedeva la provvisoria
incolpazione relativa al delitto di truffa aggravata in danno della RAGIONE_SOCIALE; a seguito della querela sporta dalla RAGIONE_SOCIALE era stato iscritto altro procedimento a carico di ignoti e poi riunito al primo, sicché il capo di imputazione era stato integrato rispetto a quello provvisorio in ragione della riunione del fascicolo 14431/2009 con l’aggiunta della descrizione della condotta addebitata in danno della parte offesa RAGIONE_SOCIALE; tuttavia l’avviso di conclusione delle indagini era stato notificato all’indagata e al difensore di fiducia ma non vi era prova fosse stato notificato anche al codifensore AVV_NOTAIO, al quale non era stato notificato il decreto di citazione a giudizio; il tribunale con ordinanza del 19 dicembre 2012 accogliendo l’eccezione della difesa riteneva di disporre ex art. 18 cod.proc.pen. la separazione dei fatti oggetto della medesima imputazione con stralcio della posizione della RAGIONE_SOCIALE e restituzione degli atti al PM, disponendo la prosecuzione del solo procedimento R.G. n. 2881 del 2008 in cui figura persona offesa la RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente sostiene che il giudice non poteva riformulare e spezzettare il capo di imputazione unitario formulato dal pubblico ministero. La Corte di appello ha tuttavia respinto l’eccezione sostenendo che non sussiste alcuna nullità per effetto dello stralcio di parte della imputazione relativa alla truffa, che si sarebbe consumata in danno della RAGIONE_SOCIALE.
2.2 Violazione di legge e in particolare di norme processuali e vizio di motivazione poiché il reato di truffa in danno della RAGIONE_SOCIALE era già estinto prima della pronunzia della sentenza del tribunale, in quanto la condotta truffaldina addebitata a NOME COGNOME si è consumata prima del 28 Aprile 2004, con il conseguimento dell’ingiusto profitto costituito dalla somma di 219.000 C oggetto del bonifico eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione della fiction. Da ciò consegue che il tribunale non avrebbe potuto emettere le statuizioni civili. Ma il tribunale ha erroneamente individuato il tempus commissi delicti al 20 Febbraio 2007, data della dichiarazione di NOME con la quale quest’ultima riferiva fatti accaduti molto tempo prima e ha ritenuto che questo documento fosse falso perché non proveniente dall’autrice, ma fosse stato formato dalla stessa imputata che avrebbe con tale documento falso tratto in inganno la RAGIONE_SOCIALE e quindi commesso il reato di truffa.
In questa dichiarazione si legge che la signora COGNOME aveva effettivamente ceduto i diritti sul libro, ricevendo quanto stabilito in contratto, e che la società RAGIONE_SOCIALE era effettivamente titolare dei diritti d’autore. Osserva la ricorrente che questa dichiarazione non aveva inciso sulle determinazioni della RAGIONE_SOCIALE, mentre ha assunto rilevanza solo ai fini del secondo profilo della truffa, quello in danno della RAGIONE_SOCIALE, che è stato stralciato.
La Corte di appello ha rigettato anche tali doglianze affermando che il fatto accertato in sentenza si è consumato nel 2007 quando la COGNOME ha prodotto alla RAGIONE_SOCIALE i documenti falsi che le hanno consentito di conservare la somma già ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE per effetto del contratto.
Osserva di contro la ricorrente che in realtà la truffa si era consumata il 28 aprile 2004 quando la COGNOME aveva conseguito il bonifico da parte della RAGIONE_SOCIALE e se in seguito ha commesso altre condotte fraudolente, consegnando ulteriori documenti falsificati, si tratterebbe di ulteriori reati non contestati nell’imputazione.
Con memoria trasmessa il 3 ottobre 2023 l’AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE ha motivatamente contro dedotto alle argomentazioni formulate con il ricorso e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque venga rigettato confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 D primo motivo è manifestamente infondato poiché, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, non sussiste alcuna nullità per effetto dello stralcio di parte della imputazione relativa alla condotta di truffa che si sarebbe consumata in danno della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un reato distinto da quello commesso in danno della RAGIONE_SOCIALE e solo in un secondo momento riunito all’originaria imputazione.
Ed in effetti l’art. 18 lett. D) cod. proc.pen. consente al giudice di disporre la separazione dei processi nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni e nel caso in esame è indubbio che, a prescindere dalla riunione in un unico capo di imputazione, la COGNOME era chiamata a rispondere di due distinte condotte di truffa in danno di due diverse parti offese, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha chiarito che il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati o del procedimento relativo ad alcune delle vittime del reato, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile. (Sez. 2 – , Sentenza n. 57761 del 31/10/2018 Ud. (dep. 20/12/2018 ) Rv. 274722 – 01)
Ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità della censura per genericità, poiché la Corte ha respinto la doglianza formulata con il gravame osservando che la difesa non ha neppure individuato quale profilo di nullità ex art. 178 cod. proc.pen. si sarebbe verificato e con il ricorso la difesa non si confronta con questa motivazione e nulla deduce al riguardo, limitandosi a reiterare il motivo di appello.
1.2 D secondo motivo è manifestamente infondato.
L’imputazione contestata alla COGNOME addebita all’imputata di avere prodotto falsa documentazione attestante l’avvenuta cessione alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui lei stessa era legale rappresentante, dei diritti di autore sull’opera Memorie di NOME e l’avvenuto saldo del corrispettivo dovuto e di avere così tratto in inganno la RAGIONE_SOCIALE interessata alla realizzazione di una fiction che versava la somma di oltre 219.000 C più iva per tale progetto produttivo, dal 23/1/2004 al 7/3/2008.
La Corte ha motivatamente respinto la censura formulata con l’appello circa la data del commesso reato, osservando che la truffa si è consumata nel Febbraio 2007, quando sono stati consegnati alla RAGIONE_SOCIALE i falsi documenti che hanno consentito alla COGNOME di conservare la somma di oltre 220.000 €, già ricevuta nel 2004, come corrispettivo per il progetto produttivo, in forza dell’intesa intercorsa con la RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di una fiction tratta da un’opera letteraria di cui La RAGIONE_SOCIALE si era assicurata i diritti d’autore f al 20 dicembre 2007.
Attraverso questa dichiarazione apparentemente sottoscritta dall’autrice del libro, che l’ha poi disconosciuta, si concedeva una proroga dei diritti di cessione in favore della società RAGIONE_SOCIALE sino alla data del 10 ottobre del 2008 quale termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto avere inizio le riprese. In quel documento si affermava inoltre che l’autrice aveva già ricevuto il totale dei corrispettivi per i diritti del RAGIONE_SOCIALE, mentre non era vero.
Dal tenore della imputazione, sia pure con qualche imprecisione, si evince che i raggiri si sono succeduti nel corso del rapporto contrattuale e la falsa dichiarazione di proroga del termine di efficacia della cessione dei diritti di autore ha consentito alla COGNOME d trattenere la somma già ricevuta dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2004 , quale corrispettivo della cessione del progetto produttivo.
Non è possibile retrodatare la condotta ascritta all’imputata al 2004 poiché all’epoca la ricorrente non aveva posto in essere alcun artifizio e non aveva tratto in inganno la controparte contrattuale . Solo in seguito alle difficoltà intervenute nella fase esecutiva del progetto si era resa necessaria ottenere la proroga della cessione dei diritti di autore e la COGNOME aveva,producendo il falso documento di cui sopra itrattenuto indebitamente le somme ricevute.
Al riguardo giova ribadire che nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e del conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicchè, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l’attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva. (Sez. 2, Sentenza n. 29853 del 23/06/2016 Ud. (dep. 14/07/2016 ) Rv. 268073 – 01)
Nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un’unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione. (Sez. 2, Sentenza n. 29853 del 23/06/2016 Ud. (dep. 14/07/2016 ) Rv. 268074 -)
Ed è quanto accaduto nel caso di specie in cui l’imputata ha falsificato un documento al fine di sottrarsi all’evidente inadempimento delle clausole dell’accordo di cessione intercorso nel 2006 e garantirsi la possibilità di trattenere indebitamente delle somme già percepite.
L’inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in 3.000 € in ragione del grado di colpa nella proposizione del ricorso. Nel rispetto del principio di soccombenza la ricorrente va altresì condannata alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che, in ragione dell’impegno manifestato, si ritiene equo a liquidare in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge
Roma 11 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore
COGNOME
NOME COGNOME rsellino
COGNOME