Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44024 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44024 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli il 24/12/2002
avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona in data 12/5/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi del 23,comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigett ricorso;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Ancona rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse del COGNOME avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Ascoli Piceno ch aveva applicato all’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza in relazi al delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen. commesso in Asco Piceno il 13/4/23.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, deducendo:
2.1 il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla gravità indizi difensore assume che i giudici della cautela abbiano trascurato diversi elementi nell ricostruzione dell’episodio contestato, non essendosi soffermati sul lasso temporale intercors tra il fermo del COGNOME e l’ora di formalizzazione della denunzia da parte della vitt sull’assenza di controlli in relazione alle passeggere che viaggiano con l’indagato, su incertezze della p.o. nel riconoscimento degli oggetti preziosi rinvenuti. Inoltre, la aveva eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla P.g. subito fermo in assenza delle garanzie di legge.
Il difensore aggiunge che non risulta attendibile il riconoscimento del prevenuto da par della vittima e lacunosa l’informativa di P.g. in ordine alle ragioni del fermo di polizia av in assenza di un atto di denunzia-querela.
Quanto alle esigenze cautelari il ricorrente lamenta che il Gip emittente, le cui valutaz sono state recepite dall’ordinanza impugnata, non ha differenziato le posizioni dei fermati ha trascurato lo stato di incensuratezza del COGNOME, effettuando un’erronea prognosi i ordine alla pena irrogabile in fase di giudizio. Il difensore si duole, infine, delle valuta collegio cautelare in punto di attualità e concretezza del rischio di recidiva, evidenzi l’assenza di indici che depongano per la proclività a delinquere dell’indagato.
Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità delle cens proposte che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con corretti argomen giuridici dall’ordinanza impugnata. Va preliminarmente chiarito che non possono trovare ingresso in questa sede doglianze che concernono la misura precautelare del fermo di P.g. e la successiva udienza di convalida, trattandosi di provvedimenti autonomamente impugnabili, le cui eventuali irregolarità non refluiscono nell’ordinanza ex art. 27 cod.proc.pen.
Quanto agli elementi di cui i giudici della cautela avrebbero pretermesso l’esame i difensore omette di chiarirne la decisività in rapporto alle emergenze scrutinate dall’ordina censurata. Invero, il Tribunale ha dato conto degli elementi che fondano la gravità indizia con argomenti con cui la difesa non si confronta in termini puntuali, stante la prec confutazione operata in ordine a tutti i rilievi difensivi pertinenti al thema decidendi: la pretesa
divergenza tra i beni sequestrati agli indagati e quelli oggetto di denunzia, le assert deduzioni circa l’inattendibilità del riconoscimento fotografico della vittima, l’irril dell’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato alla P.g. in quant utilizzate a sostegno del giudizio di gravità indiziaria.
3.1 Analogamente con riguardo al rischio concreto ed attuale di reiterazione di condotte della stessa specie l’ordinanza impugnata ha chiarito che lo stesso radica nelle modalità commissive del fatto, le quali denotano programmazione e professionalità nell’esecuzione dell’illecito, realizzato in trasferta e concOrsualmente, a dimostrazione della contiguità prevenuto a qualificati ambienti criminali, legittimamente negando valore dirimente allo stat di incensuratezza dell’indagato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2023
Sentenza a motivazione semplificata