Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18796 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4303/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Tortorici il 02/04/1971
avverso la sentenza del 16/06/2023 della Corte d’appello di Messina
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 8 febbraio 2023 del Tribunale di Patti con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di cui all’art. 640-bis cod. pen. (capi A, B e C della rubrica delle imputazioni) nonchØ del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 482 e 483 cod. pen. (capo D) commessi negli anni 2015 e 2016.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
violazione di legge in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. in quanto nel caso in esame la Corte di appello avrebbe al piø potuto ritenere la penale responsabilità dell’imputato per violazione dell’art. 316-ter cod. pen. e non per il contestato reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. in quanto nel caso in esame difetterebbe l’elemento della induzione in errore;
violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il primo motivo di ricorso oltre che del tutto generico in quanto contiene solo elementi di diritto volti a tracciare la distinzione tra il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. senza fare alcun richiamo a quanto sul punto rilevato dalla Corte territoriale che, nel respingere il corrispondente motivo di gravame, ha evidenziato come l’imputato
risulta essere stato l’artefice delle falsità idonee ad indurre in errore l’Ente erogatore, Ł anche manifestamente infondato in quanto non tiene conto della consolidata giurisprudenza in materia secondo la quale «Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorchØ lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sØ idoneo a trarre in errore l’autorità» ( ex multis : Sez. 2, n. 49464 del 01/10/2014, COGNOME, Rv. 261321 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 47064 del 21/09/2017 Rv. 271242 – 01; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, COGNOME, Rv. 279036 03; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; Sez. 2, n. 7064 del 21/09/2017, Virga, Rv. 271242; Sez. 2, n. 40260 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271036; Sez. 2, n. 49462 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000);
che , nel caso di specie, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell’odierno ricorrente sia stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen., sottolineando come la sussistenza di artifizi e raggiri emerga dalla falsità delle dichiarazioni e dei documenti allegati e dal carattere strumentale di tale falsità all’ottenimento del contributo (si vedano le pagg. 5-7 della impugnata sentenza).
Considerato poi che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che , al riguardo, la Corte territoriale risulta aver fatta corretta applicazione del principio secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME