Truffa Aggravata per Minorata Difesa: la Cassazione Conferma la Linea Dura
L’ordinanza n. 44439/2023 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla distinzione tra truffa semplice e truffa aggravata per minorata difesa. La Corte ha ribadito che la presenza di specifiche circostanze che riducono la capacità della vittima di difendersi cambia radicalmente la qualificazione giuridica del reato e, di conseguenza, le sue modalità di persecuzione. Questo principio è fondamentale, poiché la presenza dell’aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, superando la necessità della querela di parte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di truffa pluriaggravata. La difesa del ricorrente si basava su un unico motivo: l’errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente, il reato commesso avrebbe dovuto essere inquadrato come truffa semplice e non aggravata. Tale distinzione non è meramente formale: la truffa semplice è un reato procedibile a querela della persona offesa. In assenza di tale querela, il procedimento si sarebbe dovuto concludere con una sentenza di non doversi procedere. La difesa contestava, quindi, la sussistenza delle circostanze aggravanti individuate dai giudici di merito, tra cui quella della cosiddetta minorata difesa.
La Decisione della Cassazione sulla Truffa Aggravata
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era solida, coerente e pienamente conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata. La Corte territoriale aveva infatti individuato con precisione gli elementi probatori che integravano le circostanze aggravanti contestate, inclusa quella cruciale della minorata difesa, prevista dagli articoli 640, comma 2, n. 2-bis, e 61, n. 5, del codice penale.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella validazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse non solo esistente, ma anche caratterizzata da una logicità lineare e coerente. I giudici di merito avevano correttamente spiegato perché, nel caso di specie, la vittima si trovasse in una condizione di ridotta capacità di difesa, giustificando così l’applicazione dell’aggravante. La presenza di questa circostanza, insieme alle altre contestate, trasforma il reato da procedibile a querela a procedibile d’ufficio. Di conseguenza, l’argomento difensivo basato sulla mancanza della querela è stato ritenuto irrilevante e non idoneo a scalfire la correttezza della condanna. La Corte Suprema ha quindi respinto le censure del ricorrente, confermando che l’analisi della corte territoriale era immune da vizi di legge o di motivazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio: la valutazione delle circostanze concrete in cui avviene il fatto è essenziale per la sua corretta qualificazione giuridica. La truffa aggravata per minorata difesa non è una mera ipotesi teorica, ma trova applicazione in tutti quei casi in cui l’autore del reato sfrutta una specifica vulnerabilità della vittima. La decisione sottolinea che, una volta accertata tale aggravante, le questioni procedurali come la presenza o meno della querela perdono di rilevanza. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che la tutela penale si rafforza in contesti di particolare debolezza della parte offesa, garantendo che la giustizia possa fare il suo corso anche senza l’impulso formale della vittima.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ perché la motivazione della Corte d’Appello, che aveva identificato le circostanze aggravanti del reato di truffa, è stata giudicata logica, coerente e conforme alla legge e alla giurisprudenza.
Qual è il ruolo dell’aggravante della ‘minorata difesa’ in questo caso?
L’aggravante della minorata difesa è stata decisiva perché la sua presenza ha qualificato il reato come ‘truffa pluriaggravata’. Questo tipo di reato è procedibile d’ufficio, rendendo quindi irrilevante l’assenza di una querela da parte della persona offesa, che era il punto centrale del ricorso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44439 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2022 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ne delitto di truffa pluriaggravata in luogo di quella semplice e conseguente mancata emissione della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale, respingendo le medesime censure già oggetto di appello, ha individuato gli elementi di prova integranti le circostanze aggravanti contestate – tra le quali anche quella della cosiddetta minorata difesa (artt. 640, secondo comma, n. 2-bis, e 61, n. 5, cod. pen.) – dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità oltreché conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.