Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME, annullandolo in riferimento all’imputazione cautelare di sostituzione di persona (che non consentiva per i limiti edittali l’applicazione di alcuna misura cautelare) e confermando il quadro di gravità indiziaria, e di sussistenza delle esigenze di cautela, in ordine al delitto di truffa aggravata (per il danno rilevante e per aver
approfittato della minorata difesa delle persone offese), commesso utilizzando falsi profili presenti su social network, per ingannare le vittime e ottenere versamenti di somme di denaro ingiustificati o, comunque, adducendo pretesti fasulli.
Ha proposto ricorso la difesa dell’indagato deducendo, con unico motivo, la manifesta illogicità dell’ordinanza in ordine al profilo della gravità indiziaria e dell sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale non aveva considerato le dichiarazioni della moglie dell’indagato, anch’essa convolta nella stessa indagine e che aveva riferito come il marito fosse del tutto estraneo alle condotte di truffa da lei realizzate ed ignaro dei movimenti effettuati sulla carta di credito intestata alla donna ed in uso ad entrambi (poiché il ricorrente su quella carta versava il denaro ottenuto con attività di lavoro o con erogazioni liberali provenienti da volontari, circostanza che logicamente doveva indurre, se consapevole dell’uso illecito dello strumento elettronico di pagamento, a non versare tali somme su quella carta). In tale contesto, era manifestamente illogica l’affermazione del Tribunale che aveva desunto la compartecipazione del ricorrente dall’esecuzione di prelievi effettuati con la stessa carta, trattandosi di circostanza neutra (comunque non dimostrativa della consapevolezza della provenienza illecita delle somme ottenute dalla moglie e versate su quella carta).
Anche in relazione al profilo delle esigenze di cautela, il provvedimento era sorretto da una motivazione “fragile”, in difetto di accertate condotte di compartecipazione fattiva alle attività di inganno e di ricezione delle somme dalle vittime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato.
La censura articolata dal ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con l’apparato giustificativo dell’ordinanza impugnata, che non riposa solo sul dato criticato dalla difesa (la derivazione logica della consapevolezza della condotta illecita della moglie dal dato fattuale dell’esecuzione di prelievi mediante la carta su cui confluivano i versamenti delle persone offese) ma si fonda sul complesso dei dati illustrati (pag. 6) riguardanti l’indicazione fornita personalmente dal ricorrente, ad una delle persone offese, relativa alla carte su cui eseguire i versamenti; l’uso comune della stessa carta, del ricorrente e della moglie; l’elevato ammontare delle somme provento delle truffe realizzate dalla moglie, e versate su quella carta, in un momento in cui il ricorrente era da poco uscito dal carcere; i prelievi eseguiti personalmente dal ricorrente nello stesso arco temporale;
l’inverosimiglianza della tesi difensiva proposta in sede di interrogatorio (secondo la quale la carta sarebbe stata alimentata da bonifici eseguiti da un non meglio identificato amico nigeriano, che avrebbe poi chiesto di usare quella carta).
Così ricostruita la trama argomentativa del provvedimento, non si apprezza il vizio di manifesta illogicità denunciato, tenendo conto del costante insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884); ciò, in quanto «il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
Del tutto vago e aspecifico, infine, il motivo in punto di censura della motivazione riferita alla verifica delle esigenze di cautela, positivamente riscontrata dal Tribunale alla luce delle specifiche modalità esecutive, dimostrative di un apparato non occasionale né isolato ma, al contrario, attentamente predisposto per coinvolgere più soggetti che operavano con modalità sovrapponibili e che erano riusciti a trarre in inganno un numero significativo di vittime.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/9/2023