Truffa aggravata e determinazione della pena: i limiti del ricorso
La determinazione della sanzione penale in caso di truffa aggravata rappresenta un momento cruciale del processo, in cui il giudice deve bilanciare la gravità del fatto con la personalità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro i quali è possibile contestare l’entità della pena in sede di legittimità, confermando un orientamento rigoroso volto a scoraggiare ricorsi meramente riproduttivi di questioni già risolte.
Il caso e la condanna per truffa aggravata
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di truffa aggravata, commesso in concorso e con l’aggravante della recidiva. Nonostante la gravità della condotta e i precedenti penali dell’imputato, i giudici di merito avevano optato per un trattamento sanzionatorio contenuto, concedendo le attenuanti generiche nella loro massima estensione e attestandosi sui minimi edittali.
L’imputato ha tuttavia proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in merito alla pena inflitta. La difesa sosteneva che i criteri di determinazione della sanzione non fossero stati adeguatamente esplicitati, cercando così di ottenere un’ulteriore riduzione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come il motivo di impugnazione fosse puramente riproduttivo di censure già vagliate e correttamente disattese nei gradi precedenti. In particolare, è stato sottolineato che la pena era da considerarsi estremamente mite alla luce della pervicacia nel delinquere dimostrata dal ricorrente e del danno non trascurabile arrecato alle persone offese.
La Cassazione ha ricordato che non vi è margine per un sindacato di legittimità quando la decisione sulla pena è motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni parametro previsto dal codice penale, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi che assumono un rilievo preminente nel giudizio complessivo.
Implicazioni pratiche per la difesa
Questa pronuncia conferma che, in presenza di una motivazione coerente che rispetti gli indici di gravità del fatto e la capacità a delinquere, la discrezionalità del giudice di merito non può essere messa in discussione in Cassazione. Per i difensori, ciò significa che la contestazione del trattamento sanzionatorio deve fondarsi su specifiche violazioni di legge o su manifeste illogicità, piuttosto che su una generica richiesta di benevolenza.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del ricorso, giudicato inammissibile perché non si confrontava criticamente con le ragioni espresse dalla Corte d’Appello. I giudici hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva già applicato un trattamento di favore, ignorando persino la recidiva contestata e applicando le attenuanti generiche al massimo grado. La motivazione fornita dai giudici di merito è stata ritenuta pienamente aderente ai principi di logica e diritto, rendendo insindacabile la scelta discrezionale della pena.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali di legittimità, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in un improprio terzo grado di merito sulla misura della pena.
Quando un ricorso sulla pena è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse lamentele già respinte nei gradi precedenti senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza.
Quali elementi influenzano la mitezza della pena nella truffa?
Il giudice valuta la gravità del danno, i precedenti penali, la capacità a delinquere e l’eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Cassazione può modificare una pena decisa in Appello?
Solo se la motivazione del giudice di merito risulta illogica o viola i parametri di legge, altrimenti la scelta discrezionale della pena non è sindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1590 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 23 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 19 febbraio 2021 nei confronti di NOME COGNOME, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa aggravata, di cui agli artt. 99 comma secondo nn. 1 e 2, comma quarto, 110 e 640 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, i particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto la pena congrua ai fatti commessi, considerando che il Tribunale già benevolmente si è attestato sui limiti edittali della pena, il cui discostamento per la sola pena pecuniaria è stato ritenuto correttamente pressoché irrisorio (così come l’aumento per la continuazione); inoltre, non è stata neppure considerata dal Tribunale la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche sono già state concesse nella loro massima estensione: sicché correttamente, la Corte di appello ha ritenuto la pena estremamente mite, tenuto conto dei precedenti penali, della sua pervicacia delinquere e del non minimo danno cagionato alle persone offese;
ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicator anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.