Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50428 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50428 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a TRANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette COGNOME le COGNOME conclusioni COGNOME del COGNOME Sostituto COGNOME Procuratore COGNOME Generale COGNOME NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23, comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 14/9/2023 confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona del 27/7/2023 che aveva disposto il sequestro della somma di euro tremila quattrocento nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’ad. 640, comma secondo, cod. pen. Deduce che il tribunale ha ritenuto il concorso dell’indagata nella truffa
per cui si procede, senza tuttavia indicare quale artificio abbia posto in essere; che gli indagati – tra cui l’odierna ricorrente – avrebbero indotto in errore l’INP sulla esistenza in vita di NOME COGNOME, mediante le condotte di sottrazione e soppressione di cadavere, di omessa denunzia di scomparsa ovvero di omessa richiesta della nomina di un curatore; che, tuttavia, trattasi di condotte non direttamente funzionali all’induzione in errore della persona offesa, a differenza di quella di omessa denunzia di morte, sulla cui interpretazione in termini di raggiro è in corso un acceso dibattito giurisprudenziale; che al più il fatto potrebbe essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., rispetto alla quale, tuttavia, non risulta superata la soglia indicata nel comma 2 di detta disposizione.
2.1 In data 20/11/2023 sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Va innanzitutto premesso che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sezioni Unite, n. 25933 del 29/5/2008, COGNOME, non massimata sul punto; Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, COGNOME; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916 – 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, COGNOME, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores in procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l’itinerario logico seguito dal giudice
(Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sezione 2, n. 5807/2017 cit.; Sezione 3, n. 4919/2016 cit.; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01).
1.2 Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie il primo profilo del motivo di ricorso con cui si propone una interpretazione alternativa della ricostruzione dei fatti – con riferimento alle condotte di sottrazione e soppressione di cadavere, di omessa denunzia di scomparsa ovvero di omessa richiesta della nomina di un curatore – è inammissibile perché propone sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
1.3 Infondato, invece, è il profilo che pone la questione della configurabilità della truffa aggravata – nella quale concorre ai sensi dell’art. 110 cod. pen. l’odierna ricorrente – in presenza della omessa denunzia di morte. Ed invero, nel caso di specie il silenzio si salda ad altre condotte commissive (sottrazione e soppressione di cadavere), sì da assumere un significato concludente.
In altri termini, la condotta va considerata complessivamente, tenendo conto anche dei comportamenti attivi posti in essere per creare un’apparenza non corrispondente al vero, che precedono la mancata comunicazione all’ente della morte del COGNOME. Nel caso di specie, dunque, il silenzio non assume rilievo autonomo in sé, ma acquisisce una veste diversa, con una propria carica di disvalore, nel rapporto interferenziale con altri fattori, che ne alterano significato puramente omissivo, con la conseguenza che va considerato come meramente apparente: il tacere sul decesso del percettore della pensione non costituisce una semplice inerzia ma, letto unitamente ai comportamenti attivi posti in essere, acquisisce un significato differente, assai più pregnante, trasformandosi così in un comportamento concludente, che – quale forma di comunicazione implicita – corrisponde ad una comunicazione diretta ed acquisisce un proprio rilievo penalistico come costituente un comportamento positivo, quindi di valore commissivo.
Pertanto, una attenta valutazione del silenzio impone di distinguere tra il semplice silenzio inerzia, di per sé incolore in quanto puramente negativo e il silenzio eloquente, di carattere comunicativo o comunque espressivo, che è invece munito di specifica significatività, quale contegno positivo con significato e valore di dichiarazione, per l’emersione di circostanze ed elementi di varia natura che arricchiscono la situazione nella quale s’innesta il contegno dell’agente e, quindi, anche il suo significato penalistico quale condotta da considerarsi connmissiva. Ciò che va valutato, caso per caso, è il rilievo del silenzio nel contesto specifico: se rileva solo di per sé, quale semplice inazione, non può
costituire raggiro tipico, richiesto dall’art. 640 cod. pen. e, quindi, non può ritenersi sufficiente ai fini dell’integrazione della condotta truffaldina; se, invec il silenzio è soltanto apparente, nel senso che, in rapporto alle concrete circostanze del caso, cela un determinato atteggiamento fraudolentemente preordinato ad ingannare l’altro contraente, lo stesso non costituisce una mera inazione, una stasi, ma acquisisce un più pregnante significato comunicativo quale silenzio qualificato, proprio in quanto corredato da un quid plurís e, dunque, rileva come comportamento concludente, idoneo ad ingannare la persona offesa. Per queste ragioni, va quindi considerato come un contegno psichico attivo, in quanto tale tipico e per questo penalmente rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di truffa.
Tornando al caso oggetto di scrutinio, ritiene il Collegio che l’omessa comunicazione non rilevi come una vera e propria condotta inerte, ma che piuttosto assuma una valenza ulteriore in ragione del contesto, nel quale rappresenta solo una parte della condotta rilevante penalmente. In conclusione, ciò che viene in rilievo è il comportamento complessivo dell’agente che, interamente considerato, può essere inteso in forma commissiva, seppur consti di atteggiamenti impliciti, favorendo una particolare interpretazione concludente ad opera dell’ente tenuto alla erogazione della pensione (Sezione 2, n. 46209 del 3/10/2023, NOME).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.