Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10869 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10869 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME COGNOME atto che esso si risolve nella ripetizione motivi già formulati nell’atto di appello, cui la Corte di merito ha adeguatamente rispost osservato in particolare, in relazione al primo motivo, che:
risulta manifestamente infondata, oltre che contraddittoria, la tesi dell’insussisten del raggiro per la riconoscibilità dello stesso;
non corrisponde al vero la allegazione della mancanza di prova dei pagamenti da parte della persona offesa, alla luce della elencazione che si trova a pg. 13 della sentenza
è ampiamente giustificata, con opportuni richiami di giurisprudenza, la sussistenza delle aggravanti contestate (pg 14 e 15);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’one argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 16, ove gli argomenti avverso le attenu sono indicati nell’entità del danno, la presenza di precedenti, il mancato ristor resipiscenza ed, ancora, la mancata indicazione di specifiche, idonee ragioni a supporto);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 03/03/2026