Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39602 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTENERO DI BISACCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 10/11/2022, ha confermato la sente za resa dal Tribunale di Vasto in data 08/04/2019 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cod. pen.,con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
Lette le conclusioni della parte civile;
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena base in quanto eccessiva e asseritamente sproporzionata, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati cong riferimenti all’atto impugNOME, oltre che meramente riproduttivi di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle pertinenti ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della negativa personalità del prevenuto, gravato dai numerosi precedenti penali specifici, costituiti da ben ventinove condanne irrevocabili per il delitto di truffa)
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che, infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.
A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi d natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (in questo senso, cfr. Sez. 4 – , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01.
Tale attività non si rinviene nel caso in esame, con la conseguenza che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente