Truffa aggravata: i rischi di un ricorso generico in Cassazione
Il reato di truffa aggravata richiede una strategia difensiva estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quanto sia fondamentale la specificità dei motivi di ricorso per evitare la dichiarazione di inammissibilità e le relative sanzioni pecuniarie.
Il caso di truffa aggravata e il giudizio di merito
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di truffa aggravata, ricevendo una pena determinata in misura inferiore al minimo edittale. Nonostante la mitezza della sanzione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi principali: la contestazione della sussistenza dell’illecito e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La questione della sussistenza del reato
Il primo motivo di ricorso riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la sussistenza della truffa aggravata. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che tale profilo non era stato propriamente devoluto in sede di appello. Secondo il principio di specificità, non è possibile sottoporre al giudice di legittimità questioni che non sono state oggetto di specifica doglianza nel grado precedente, rendendo il motivo di fatto inammissibile.
Il diniego delle attenuanti generiche nella truffa aggravata
Il secondo punto del ricorso si concentrava sul diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. La difesa lamentava una mancanza di motivazione da parte della Corte territoriale, ma i giudici di legittimità hanno respinto fermamente questa tesi. La Corte d’Appello aveva infatti già ampiamente giustificato il diniego basandosi su elementi oggettivi e soggettivi.
L’assenza di elementi positivi e i precedenti penali
Per la concessione delle attenuanti generiche non basta la semplice richiesta, ma occorre che emergano elementi di segno positivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva evidenziato la presenza di precedenti penali specifici a carico del ricorrente e l’assenza di qualsiasi comportamento meritevole di una riduzione di pena ulteriore rispetto a quella già operata, che era stata fissata ben al di sotto del minimo edittale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati o, peggio, una critica generica che non si confronta con le ragioni espresse nella sentenza impugnata. La genericità dei motivi, unita alla mancata contestazione critica delle evidenze processuali (come i precedenti penali), impedisce l’accesso al vaglio di legittimità. Il ricorso è stato dunque ritenuto aspecifico, poiché non ha saputo scardinare l’impianto logico della sentenza d’appello.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono l’inammissibilità totale del ricorso. Oltre alla conferma della condanna per truffa aggravata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali e specifici, evitando impugnazioni meramente dilatorie che aggravano la posizione economica e giuridica dell’assistito.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, oltre a sollevare questioni non trattate nei gradi precedenti.
Quali elementi impediscono la concessione delle attenuanti generiche?
La presenza di precedenti penali specifici e l’assenza di elementi positivi nel comportamento dell’imputato giustificano il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48627 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del GIP del locale Tribunale che, in data 18/5/2018, aveva dichiarato NOME colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di giustizia.
-Rilevato che il difensore con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’illecito, profilo no devoluto in appello nè altrimenti allegato, in ordine al quale non sussisteva, pertanto, l’obbligo di pronunziare da parte del giudice del gravame;
considerato che il secondo motivo in punto di diniego delle attenuanti ex art. 62bis cod.pen. è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente non si rapporta criticamente alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale ( pag. 2) che ha esaustivamente evidenziato le ragioni che ostano all’accoglimento della richiesta difensiva, richiamando i precedenti specifici che militano a carico della prevenuta, l’assenza di elementi di segno positivo, la determinazione della pena in misura di gran lunga inferiore al minimo edittale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preàidente