Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32904 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 9 aprile 2024 dal Tribunale di Pavia, ha rideterminato l’importo della provvisionale, confermando per il resto la condanna di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 63, 191 e 197bis cod. proc. pen.
L’affermazione di responsabilità poggerebbe, infatti, soprattutto sulle dichiarazioni rese in dibattimento da NOME COGNOME, posto che gli altri soggetti escussi sono stati soltanto le persone offese e il datore di lavoro dell’imputato, che ha offerto un contributo marginalissimo. COGNOME, tuttavia, Ł stato sentito senza le garanzie difensive, nonostante come rappresentato per tempo dalla difesa – rivestisse la qualità di indagato, essendo stato a sua volta denunciato da COGNOME e conseguentemente iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. nell’ambito del distinto procedimento n. 1908/2023 RGNR.
2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
I giudici di appello, in primo luogo, avrebbero incongruamente sovrapposto la fiducia ispirata da COGNOME alle persone offese in ragione della sua attività online in materia di criptovalute, con la successiva prospettazione – asseritamente fraudolenta – della bontà dell’operazione immobiliare. Al contrario, COGNOME, pur senza esperienza nel settore,
sarebbe stato egli stesso convinto delle buone possibilità di successo dell’iniziativa, sempre correttamente rappresentata nella sua oggettività alle controparti; la versione dell’imputato sarebbe stata arbitrariamente trascurata.
D’altronde, l’istruttoria avrebbe evidenziato che, in realtà, solo NOME avrebbe usato artifici e raggiri nei confronti della moglie, per carpirne la fiducia e spingerla a partecipare all’affare.
La ribadita grossolanità dei raggiri per via documentale, infine, avrebbe dovuto far concludere per l’inidoneità della condotta a indurre in errore le persone offese.
2.3. Travisamento di una prova decisiva.
La scrittura datata 1° luglio 2020 sarebbe stata erroneamente interpretata dai giudici di merito, che l’hanno ritenuta fonte dell’obbligazione di restituire il capitale versato, di cui si accusava ricevuta, con garanzia di interessi al 60%, laddove, al contrario, avrebbe dovuto essere contestualizzata in una articolata sequenza negoziale, ribadendone la mera natura di finanziamento.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Quanto alla spendibilità processuale delle dichiarazioni rese in dibattimento da COGNOME, occorre rilevare, preliminarmente, come una simile questione – che non può prescindere da uno scrutinio, prettamente di merito, sulla effettiva condizione di indagato o ‘indagabile’ per fatto connesso o collegato, al momento dell’escussione – non risulti, come può agevolmente evincersi dall’atto di gravame, previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello.
Invero, si osserva in proposito come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trovi il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perchØ non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01).
La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione a questioni intenzionalmente sottratte alla cognizione del giudice di merito.
La sentenza impugnata, peraltro, fonda le proprie riflessioni sulla narrazione delle persone offese e sulle produzioni documentali, escludendo l’utilità dell’apporto conoscitivo fornito da COGNOME (pp. 5-6); risulterebbe, quindi, non correttamente affermato il superamento della cosiddetta ‘prova di resistenza’ rispetto all’ipotetica espunzione dal materiale istruttorio di una prova non utilizzabile.
Il primo motivo non Ł, dunque, consentito.
Il secondo motivo, analogamente, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., si limita in effetti a sollecitare una radicale rilettura pro reo del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione
strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte.
La Corte territoriale, con motivazione che non palesa incongruenze o illogicità, ha ampiamente illustrato gli elementi a carico del ricorrente, espressamente disattendendo la versione dell’imputato (pretesa vittima di altri truffatori) e, al contrario, evidenziando l’apprezzamento di COGNOME per la sagacia di alcuni suggerimenti di COGNOME in materia di bitcoin che ne avevano conquistato la fiducia, il consiglio di COGNOME di non investire la liquidità pervenuta alla moglie tramite gli ordinari canali bancari e finanziari, la prospettazione di un investimento immobiliare «buono e sicuro» a Montecarlo con garanzia di interessi al 60% maturandi nell’arco di tre mesi, la maliziosa rappresentazione di una falsa realtà mediante invio di un filmato asseritamente riproducente il manufatto in costruzione, la mancanza di ogni dettaglio tecnico durante la trattativa, la genericità e incompletezza della documentazione contrattuale portata alla firma delle controparti, la comunicazione di aver assunto incarichi nella RAGIONE_SOCIALE, l’offerta di continue mendaci rassicurazioni (pp. 3-6, che concludono per la piena sussistenza di artifici e raggiri, posti in essere deliberatamente e consapevolmente dall’imputato e tali da indurre in errore le persone offese, che gli trasferirono la complessiva somma di euro 170.000).
Analoghe considerazioni potrebbero essere spese anche in ordine al terzo motivo, anch’esso diretto a prospettare – in termini, peraltro, affatto generici – una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dai giudici di merito.
Ad ogni buon conto, in presenza di una cosiddetta ‘doppia conforme’ pronuncia di condanna, il vizio di travisamento della prova, derivante dall’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o dall’omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo se – al contrario del caso di specie – il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato Ł stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438-01).
Può, infine, osservarsi come risulti manifestamente priva di pregio la deduzione relativa alla «’grossolanità’ nella predisposizione documentale», posto che non Ł contestato un delitto di falso (nel qual caso, la palese rudimentalità della contraffazione darebbe luogo a un reato impossibile), ma una truffa.
Ai fini della configurabilità di tale reato, il giudizio sulla idoneità degli artifici e raggiri a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato ex post e in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza della frode, al pari dello stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l’offensività della condotta (Sez. 2, n. 762 del 21/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 20412 del 13/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267380-01; Sez. 6, n. 26107 del 14/04/2003, Montechiaro, Rv. 225872-01).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
6.2. Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione all’attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME