Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 851 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA a PIMONTE
avverso la sentenza in data 17/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per la mancata riduzione della pena in ragione della celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze sostenute nel grado di giudizio;
nessuno Ł comparso nell’interesse del ricorrente, nonostante la richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 17/12/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha riformato la sentenza in data 01/07/2024 del G.u.p. del Tribunale di Palmi, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 56, 640 cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione della pena.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente la Corte di appello non si Ł conformata alle indicazioni della sentenza di annullamento, con la quale si demandava al giudice del rinvio di verificare se la persona offesa si fosse determinata al pagamento perchØ indotto in errore dalla condotta dell’imputato o se, invece, si fosse già determinato in tal senso, a prescindere dalle suggestioni provenienti dai dialoghi con l’imputato.
Rimarca come ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto sarebbe stato necessario disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, acquisendo i tabulati telefonici ed estendendo la prova dichiarativa, con l’audizione dell’imputato e della parte civile.
1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 438, 605 e 607 cod. proc. pen..
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha determinato la pena senza applicare
la riduzione del terzo prevista in ipotesi di giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ non consentito.
Con la sentenza rescindente si rimetteva al giudice del rinvio il compito di approfondire alcuni aspetti della vicenda, nella prospettiva della corretta qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 619quater cod. pen. ovvero ai sensi dell’art. 640 cod. pen..
1.1. La vicenda in esame trova origine in un’indagine -in materia di vendita di sostanze anabolizzanti e in relazione alla morte di un ragazzo- nei confronti di NOME COGNOME, proprietario di alcune palestre e al quale era stato sequestrato un cellulare, poi restituito.
Immediatamente dopo il dissequestro del cellulare, il COGNOME veniva contattato mediante whatsapp dall’odierno ricorrente, in servizio nell’RAGIONE_SOCIALE e da lui già conosciuto, il quale gli chiedeva insistentemente di concordare un incontro. Dopo un’iniziale esitazione, il COGNOME cedette all’invito e incontrò il COGNOME, il quale gli riferiva che una terza persona era risentita verso di lui, perchØ avrebbe ricevuto anabolizzanti fasulli, e che (tale persona) possedeva elementi di conoscenza suscettibili di comprometterne la posizione. Il COGNOME disse al COGNOME che la persona aveva chiesto, in cambio del silenzio, una somma di denaro (nella specie, quattromila euro che, grazie all’intercessione del COGNOME, sarebbero diventati mille) e si offrì di spendere la propria qualifica di Carabiniere per mediare la trattativa: a tratti spaventando il suo interlocutore (“tu ci tieni alla tua famiglia?” et similia); a tratti rassicurandolo, con il mettere a sua disposizione la tutela propria e di un altro collega Carabiniere, amico del COGNOME (il NOME), anche per eventuali vicende future.
1.2. Su tale base fattuale, si richiedeva al giudice del rinvio di verificare preliminarmente se il “ricattatore” la cui azione il COGNOME si offrì di assecondare o neutralizzare (a seconda delle sue variabili prospettazioni verbali), esistesse davvero o fosse il frutto della sua invenzione, finalizzata a lucrare l’ingiusto profitto, giacchŁ in questo secondo caso si verterebbe nell’ipotesi della truffa.
In secondo luogo, si chiedeva al giudice del rinvio di approfondire il tema dell’atteggiamento psicologico della vittima e verificare se questi sia stato indotto in errore dall’altrui inganno (nel qual caso sarebbe vittima di una truffa) o se, per contro, si fosse già determinato al pagamento a prescindere dalle suggestioni esercitate dall’agente (nel qual caso avrebbe risposto del delitto di corruzione).
1.3. La Corte di appello, quale giudice di rinvio, ha ritenuto che gli elementi fattuali già descritti, valutati insieme alle ulteriori emergenze processuali, fossero conducenti nel senso dell’inesistenza dell’ignoto ricattatore e che COGNOME fosse stato quindi vittima dell’inganno di COGNOME, che ingenerava in suo danno un pericolo immaginario, così ritenendo configurato il reato di truffa aggravata, nella forma tentata in quanto la vittima allertava le forze dell’ordine e COGNOME non conseguiva il profitto.
La conclusione raggiunta dalla corte di appello Ł giuridicamente corretta, ove si consideri che questa Corte ha piø volte chiarito che si ha truffa vessatoria allorquando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non Ł coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492 – 01; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362 – 01).
A fronte di una motivazione giuridicamente corretta e che ha dato puntuale risposta ai quesiti rimessi dalla sentenza rescindente, le obiezioni sviluppate con il ricorso si mostrano mere valutazioni in fatto che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di
legittimità.
1.4. Il motivo Ł inammissibile anche nella parte in cui si duole della mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale mediante la nuova escussione della parte civile e dell’imputato, oltre che con l’acquisizione dei tabulati telefonici.
A tale riguardo va premesso che la sentenza di primo grado Ł stata resa in esito al giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, così dovendosi rammentare che «nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piø ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01).
Le censure del ricorrente, sostanzialmente volte a rappresentare la neces-sità o l’opportunità di procedere ad approfondimenti attraverso la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, non tengono conto di tale orientamento oramai consolidato, così che il motivo risulta manifestamente infondato.
Il secondo motivo d’impugnazione Ł fondato.
Come appena ricordato, il giudizio di primo grado Ł stato celebrato con le forme del giudizio abbreviato, così che, in punto di determinazione della pena, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dispone che essa venga diminuita di un terzo.
Tale riduzione non si rinviene nel procedimento illustrato dalla Corte di appello in punto di rideterminazione della pena, visto che nella motivazione viene indicata la pena base (pari a mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa), viene indicato l’aumento a un anno ed euro trecento di multa per effetto dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 9 cod. pen., ma non si ha alcun riferimento alla riduzione per il rito.
La pena Ł stata, dunque, determinata in violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dal che consegue l’annullamento della sentenza impugnata sul punto.
L’annullamento, comunque, può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, dovendosi soltanto applicare la riduzione di un terzo alla pena determinata dalla corte di appello, così pervenendosi alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Il ricorso Ł inammissibile nel resto.
L’esito del giudizio preclude ogni statuizione sulle spese, anche in relazione alla parte civile, che non Ł comparsa.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME