Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40355 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40355 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo: che il ricorso di COGNOME NOME sia dichiarato inammissibile; l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla rideterminazione della pena in due anni e due mesi di reclusione ed € 400,00 di multa e che il ricorso dello stesso NOME sia dichiarato inammissibile nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/11/2022, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 30/09/2021 del Tribunale di Milano – che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata (dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso – escludeva la recidiva che era stata atl:ribuita al COGNOME e confermava la condanna dei due imputati per il menzionato reato di truffa, rideterminando la pena irrogata allo stesso COGNOME in due anni e quattro mesi di reclusione ed € 600,00 di multa, e confermando la pena che, nella stessa misura, era stata irrogata allo COGNOME dal Tribunale di Milano.
Secondo il capo d’imputazione, il reato di truffa aggravata in concorso era stato contestato ai due imputati «perché, in concorso tra loro e previo accordo, mediante artifici e raggiri consistiti nel proporre a COGNOME NOME di investir somme di denaro nell’acquisto di oro con guadagno garantito anche dall’intervento nell’operazione di investimento dello Stato Città del Vaticano ed esibendo a tal fine falsi documenti apparentemente provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, inducevano in errore COGNOME NOME il quale, per dare avvio all’investimento, effettuava un bonifico di euro 60.000,00, sul conto on -line di COGNOME NOME in data 31.8.2015 ed un versamento in contanti di euro 20.000,00 nei giorni successivi nelle mani di COGNOME, ricevendo in garanzia due assegni di pari importo risultanti scoperti ed in tal modo si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno poiché nessuna operazione di investimento del denaro veniva eseguita. Con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Commesso in Basilio (Milano) il 31.8.2015 (sede della Banca Mediolanum ove perveniva il bonifico) e nel settembre 2015 (data secondo versamento di denaro)».
Avverso l’indicata sentenza del 21/11/2022 della Corte d’appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3. Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a sei motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 640 cod. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, per contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost.
Il ricorrente premette che la persona offesa NOME COGNOME aveva proposto la propria denuncia-querela solo il 20 luglio 2016, cioè oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato previsto dall’art. 124, primo comma, cod. pen., e che il processo era stato ugualmente instaurato perché agli
imputati era stata contestata l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen., in presenza della quale, prima del modifica del terzo comma dell’art. 640 cod. pen. operata dall’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di truffa era procedibile d’ufficio.
Ciò premesso, il ricorrente deduce anzitutto che, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., tale modifica si dovrebbe applicare anche alla fattispecie in esame, con la conseguenza che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per non doversi procedere per la ricordata tardività della querela.
In secondo luogo, il ricorrente denuncia l’illegittimità costil:uzionale dell’art. del decreto-legge n. 162 del 2022 – il quale, aggiungendo al d.lgs. n. 150 del 2022 l’art. 99-bis, ha previsto che tale decreto sarebbe entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (mentre, senza tale previsione, esso sarebbe entrato in vigore il 10 novembre 2022, cioè il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica) – per contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost., sull’assunto che tale norma costituzionale comporterebbe che «il termine di entrata in vigore della legge deve essere indicato nella legge stessa e non può essere indicato da un’altra legge», come è invece avvenuto con il censurato art. 6 del d.lgs. n. 162 del 2022. Il ricorrente ritiene la sollevat questione di legittimità costituzionale rilevante, in quanto, se accolta, comporterebbe che il d.lgs. n. 150 del 2022 «sia entrato in vigore il 1°/11/2022» e fosse quindi già vigente al momento della pronuncia dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano, la quale, quindi, avrebbe dovuto ritenere il reato procedibile a querela, rilevare la tardività della querela presentata dal COGNOME e, pertanto, dichiarare non doversi procedere.
Il ricorrente aggiunge che, poiché la persona offesa NOME COGNOME è deceduto nel corso del processo di primo grado, non sarebbe possibile sospendere il processo per consentire alla stessa persona offesa di proporre querela ai sensi degli artt. 85 e 86 del d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che l’art. 126 cod. pen. stabilisce che il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 727 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «all’asserita falsità dei documenti riconducibili alla Città del Vaticano».
Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto sarebbe stato sostenuto dalla Corte d’appello di Milano, l’accertamento della falsità dei documenti apparentemente provenienti dalla Stato Città del Vaticano costituirebbe un elemento essenziale, in quanto, come si evincerebbe dallo stesso capo d’imputazione, l’esibizione di tali documenti alla persona offesa aveva costituito l’artificio e raggiro mediante il quale sarebbe stato commesso l’attribuito reato di truffa.
Lo COGNOME rappresenta quindi che l’acquisizione, nel corso del dibattimento, durante le deposizione del testimone AVV_NOTAIO NOME COGNOME del 23 settembre 2021, «di un verbale redatto dai carabinieri di Roma (respingendo l’opposizione della difesa degli imputati) nel quale si fa riferimento alla Gendarmeria vaticana che avrebbe consultato una non meglio precisata autorità vaticana che avrebbe confermato la falsità dei titoli per l’acquisto dei quali il COGNOME avrebbe pagato le somme indicate nel capo d’imputazione»: da un lato, violerebbe l’art. 727 cod. proc. pen., in quanto l’assistenza ielle autorità dell Stato Città del Vaticano, che è uno Stato straniero, avrebbe richiesto il rispetto della procedura prevista da detto art. 727 cod. proc. pen., la quale non consentiva, come invece era avvenuto, un interpello diretto delle autorità vaticane da parte dei RAGIONE_SOCIALE; dall’altro lato, non sarebbe comunque idonea a provare la falsità dei menzionati documenti, in quanto, ai fini di tale prova, non potrebbe «valere la ricezione di una relazione nella quale si asserisce che un’Autorità vaticana non meglio specificata, impersonata da non si sa chi, abbia affermato che i suddetti titoli sarebbero falsi».
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza dell’art. 43 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione «in relazione all’esistenza dell’elemento psicologico del dolo».
Il ricorrente deduce che, per affermare che egli aveva agito con dolo, sarebbe necessario accertare che era a conoscenza della falsità dei titoli dello Stato Città del Vaticano e che, nonostante tale conoscenza, ne aveva proposto l’acquisto al COGNOME, con le conseguenze che l’accertamento della falsità dei predetti titoli avrebbe «una ricaduta diretta anche sull’accertamento dell’elemento psicologico del reato» e che, in mancanza di tale accertamento, non si potrebbe sostenere giuridicamente la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla dichiarata colpevolezza dello COGNOME per il reato di truffa dell’importo di euro 80.000,00».
Il ricorrente lamenta che la Corte dl’appello di Milano non avrebbe adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, nei termini richiesti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata, in particolare: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘arte, Rv. 25321401), con particolare riguardo alle dichiarazioni del COGNOME relative alla consegna allo stesso, da parte dello COGNOME, dei due assegni di C 60.000,00 e di C 20.000,00, atteso che, se tali dichiarazioni del COGNOME fossero state criticamente vagliate, la Corte d’appello di Milano avrebbe «visto che tale asserita consegna degli assegni, da parte dello COGNOME in favore del COGNOME, non solo non è comprovata da alcunché (eccetto che dalle dichiarazioni della parte offesa), ma è
assurda, illogica, ed anche contra legem visto che gli assegni allegati alla querela proposta dal COGNOME non sono assegni girabili e sono stati emessi, da una società non collegata allo RAGIONE_SOCIALE, direttamente in favore di COGNOME NOME».
3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione «in relazione al fatto che lo COGNOME avrebbe ricevuto da parte di COGNOME NOME anche l’ulteriore importo di euro 20.000,00».
Il ricorrente deduce che la motivazione della Corte d’appello di Milano in ordine alla truffa che sarebbe stata perpetrata ai danni del COGNOME con la dazione, da parte dello stesso allo COGNOME, dell’importo in contanti di C 20.000,00 sarebbe illogica in quanto: da un lato, non sarebbe stato possibile che il COGNOME disponesse di tale somma giacché essa non era presente sul suo conto corrente, del quale la difesa dell’imputato aveva prodotto l’estratto conto, e la stessa motivazione, là dove la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto che il COGNOME potesse detenere la somma di C 20.000,00 su un altro conto corrente, sarebbe anche giuridicamente erronea, in quanto la Corte d’appello avrebbe «dovuto pretendere che il Pubblico Ministero fornisse la prova del possesso da parte del COGNOME di un importo così cospicuo, non limitandosi ad asserire genericamente che, contrariamente ad evidenze documentali, il COGNOME poteva comunque possedere l’importo di euro 20.000,00»; dall’altro lato, la Corte d’appello di Milano, nel ritenere l’attendibili delle affermazioni della persona offesa COGNOME, non avrebbe adeguatamente valutato tale attendibilità, nei termini richiesti dalla già ricordata giurisprudenz della Corte di cassazione, non avendo spiegato perché si dovesse ritenere degna di fede la dichiarazione di avere consegnato allo COGNOME C 20.000,00 nonostante: non vi fosse «prova della suddetta dazione»; diversamente da quanto aveva fatto per la precedente dazione di 60.000,00 il COGNOME non si era premurato di procurarsi una prova scritta; la legge non permel:teva operazioni in contanti superiori a C 1.000,00; sul conto corrente del COGNOME COGNOME vi era la provvista di 20.000,00; poiché il COGNOME era un pensionato e la sua pensione era accreditata sul menzionato conto corrente «non era possibile che il COGNOME avesse altre entrate economiche magari accreditate SU altri conti correnti»; il documento che la persona offesa aveva consegnato in allegato alla querela prevedeva versamenti di C 60.000,00 da effettuare a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario intestato al COGNOME, con la conseguenza che non si spiegherebbe perché il COGNOME avrebbe dovuto effettuare una seconda dazione di denaro in contrasto con il predetto documento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione «della sentenza di I° grado» e la mancanza di motivazione dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano «in relazione al fatto che
lo COGNOME avrebbe consegnato al COGNOME due assegni bancari a garanzia della somma di euro 80.000,00 che il COGNOME ha pagato»
Il ricorrente, oltre a contestare la motivazione della sentenza di primo grado a proposito di tale consegna, lamenta che la Corte d’appello di Milano avrebbe omesso di motivare in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME relative alla stessa consegna e deduce che questa non sarebbe stata «possibile» in quanto i due assegni non risultavano «emessi o girati dallo COGNOME», erano stati emessi da una società unipersonale della quale non si riusciva a comprendere bene il nome ma che non era collegata allo COGNOME, non si comprenderebbe perché il COGNOME si sarebbe accontentato della materiale consegna degli assegni senza pretendere che lo COGNOME apponesse sugli stessi la firma per girata.
4. Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 125, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen.
Dopo avere richiamato alcuni principi in materia di concorso di persone nel reato, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano avrebbe illogicamente desunto un proprio contributo causale alla realizzazione del reato di truffa e il correlativo dolo, in capo a sé, dello stesso reato «esclusivamente attraverso una condotta posta in essere dallo COGNOME», avrebbe reso una motivazione che sarebbe basata «esclusivamente su mere congetture» – dovendosi sottolineare «che il conto corrente incriminato è stato aperto con la modalità on-line, utilizzando un documento contraffatto» – e avrebbe completamente omesso di considerare e valutare la testimonianza che era stata resa, il 23 settembre 2021, dal comandante della RAGIONE_SOCIALE Pettorano sul AVV_NOTAIO, il quale, come era stato evidenziato nel proprio atl:o di appello, in un motivo che non sarebbe stato considerato dalla Corte d’appello di Milano, avrebbe chiarito che «nessun accertamento investigativo fu eseguito nei confronti del COGNOME, escludendo un qualunque coinvolgimento dello stesso, a titolo di concorso, con la condotta posta in essere dal coimputato» (così il ricorso).
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 546, commi 1, lett. e), e 3, e 597, comma 3, dello stesso codice e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte
d’appello di Milano irrogato una pena illegale in quanto in violazione del divieto di reformatio in peius.
Dopo avere richiamato alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, sul tema di tale divieto, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano, avendo escluso la recidiva – che, nella sentenza di primo grado, aveva comportato un aumento della pena detentiva di dieci mesi di reclusione – ha operato una diminuzione della stessa pena detentiva di soli otto mesi di reclusione, così incorrendo nella violazione del menzionato divieto.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Dopo avere richiamato alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di motivazione sulla richiesta dell’imputato di concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che, nel negare tale beneficio, la Corte d’appello di Milano avrebbe utiliz2:ato «mere formule di stile ed argomentazioni apparenti» e non avrebbe considerato le argomentazioni che erano state sviluppate nel proprio atto di appello a sostegno della concessione delle menzionate circostanze attenuanti, consistenti, in particolare, negli elementi che: i propri precedenti penali riguardavano fatti commessi circa trent’anni fa; tutte le condanne che egli aveva riportato erano state riunite in un provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, il 24 giugno 2012, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato l’estinzione della pena relativa a tutte le condanne, a seguito del positivo esito dell’affidamento in prova; era stato documentalmente dimostrato il percorso lavorativo e riabilitativo che egli aveva intrapreso, dal quale si poteva evincere il distacco da qualsiasi dinamica delinquenziale; il proprio ruolo nel reato si doveva ritenere «assolutamente marginale», come sarebbe stato dimostrato dal fatto che egli non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nella vicenda delittuosa né alcun contatto con la persona offesa, diversamente dal coimputato COGNOME.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 192 e 546, commi 1, lett. e), e 3, dello stesso codice, nonché degli artt. 132 e 133 cod. pen., e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla conferma della pena base che era stata irrogata dal primo giudice nella misura, molto superiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione, di due anni di reclusione.
Dopo avere richiamato alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di motivazione della determinazione della misura della pena, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano, nel confermare la menzionata pena base che era stata irrogata dal Tribunale di Milano, avrebbe reso una motivazione meramente apparente, strutturata mediante il richiamo per relationem alle argomentazioni che la stessa Corte aveva esposto con riguardo alla posizione dello COGNOME – nonostante il diverso ruolo che questi aveva avuto nella vicenda delittuosa – senza chiarire le ragioni della propria decisione con riferimento alla propria specifica posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 150 del 2022, col sopprimere, nel terzo comma dell’art. 640 cod. pen., le parole «o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, numero 7», ha reso il reato di truffa aggravato da tale circostanza, in precedenza procedibile d’ufficio, punibile, invece, a querela della persona offesa.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 2 cod, pen., tale disposizione, in quanto incide, in senso favorevole all’imputato, sull’an e sul quomodo dell’applicazione del precetto penale, si applica retroattivamente.
Tuttavia, per le truffe commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), lo stesso decreto ha previsto, all’art. 85, una disciplina transitoria secondo la quale, per le stesse truffe, il termine per la presentazione della querela decorre dalla menzionata data di entrata in vigore del decreto legislativo, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Pertanto, sulla base di tale disposizione transitoria, in tale ipotesi – che ricorre anche nel caso in esame – è con riferimento al momento dell’entrata in vigore della nuova legislazione che vanno svolte le valutazioni in ordirle alla sussistenza e alla ritualità della condizione di procedibilità della querela, senza che possano rilevare eventuali “deficit” legati a momenti processuali in cui la stessa condizione non era richiesta.
La diversa tesi, sostanzialmente sostenuta dal ricorrente, condurrebbe all’irragionevole risultato di consentire la procedibilità, ai sensi dell’art. 85 d d.lgs. n. 150 del 2022, con riguardo a mere denunzie, alle quali sia poi seguita, nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decrel:o legislativo, una “tardiva” manifestazione di volontà di punizione – e anche con riguardo ad ipotesi in cui nessuna denunzia sia mai stata presentata (essendosi appresa aliunde la
notitia criminis) e di escludere invece la stessa procedibilità con riguardo ad atti, quali quelli costituiti da una querela irrituale, che, in ragione del regime d procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l’identica valenza di notitia criminis.
La soluzione qui seguita non comporta né una “rimessione in termini” della persona offesa, attesa l’evidente improprietà di un riferimento a tale istituto rispetto a un termine che, all’epoca, non esisteva, né la mancata applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole all’imputato, atteso che la stessa soluzione muove anch’essa dal presupposto dell’applicabilità retroattiva delle modifiche in tema di procedibilità contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022.
Pertanto, avendo riguardo, per le ragioni che si sono dette, al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è sufficiente rilevare come la persona offesa NOME COGNOME avesse già espresso la propria volontà punitiva, presentando una querela, non rileva se tempestiva o, come sostenuto dal ricorrente, tardiva (in senso analogo: Sez. 2, n. 16760 del 19/01/2023, Zilli, Rv. 284526-01).
Da quanto si è appena esposto consegue altresì l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022 sollevata dal ricorrente con riferimento all’art. 73, terzo comma, Cost., atteso che, anche qualora, a seguito dell’eventuale accoglimento di tale questione, il d.lgs. n. 150 del 2022 fosse entrato in vigore il 1° novembre 2022, la Corte d’appello di Milano, per le ragioni che si sono dette, non avrebbe comunque dovuto dichiarare non doversi procedere.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che l’accertamento della falsità dei documenti, che erano stati esibiti dallo COGNOME alla persona offesa e che apparentemente provenivano dallo Stato Città del Vaticano, non rivestisse «rilievo decisivo».
Ad avviso del Collegio, tale conclusione del giudice di merito deve essere condivisa, atteso che, come è stato correttamente osservato dalla Corte d’appello di Milano, a fronte della prospettazione, da parte dell’imputato COGNOME alla persona offesa COGNOME, di un investimento di C 60.000,00 che avrebbe asseritamente fruttato ai sottoscrittori C 660.000,00, del successivo bonifico, da parte del COGNOME sul conto corrente intestato al COGNOME, della predetta somma di C 60.000,00 e dell’ulteriore corresponsione, da parte del COGNOME allo COGNOME, della somma in contanti di C 20.000,00 – essendo stata la persona offesa a ciò convinta dallo COGNOME dietro la prospetitazione di un’ulteriore redditivit dell’investimento -, nessuna operazione di investimento del denaro del COGNOME fu
eseguita, sicché lo stesso COGNOME non ebbe a conseguire alcuna controprestazione (avendo ricevuto soltanto, sempre dallo COGNOME, due assegni, da C 60.000,00 ed € 20.000,00, risultati poi tratti su un conto corrente già estinto e, quindi ovviamente, privo di fondi).
Da ciò discende che l’eventuale – ancorché del tutto improbabile, attese le complessive circostanze del fatto – genuinità dei documenti apparentemente provenienti dallo Stato Città del Vaticano non sarebbe comunque suscettibile di escludere la sussistenza della contestata truffa, con la conseguente irrilevanza dei lamentati vizi relativi alle modalità di accertamento della falsità degli stess documenti.
1.3. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo – i quali, concernendo tu l’affermazione di responsabilità del ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente – non sono consentiti.
1.3.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 28074701; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, cit.; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261730-01).
Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
1.3.2. Nel caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata sono del tutto assenti illogicità o contraddizioni, come pure violazioni di legge.
La Corte d’appello di Milano ha confermato l’affermazione di responsabilità dello COGNOME sulla base delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME, ritenute motivatamente attendibili, sia per la mancanza di qualsiasi elemento che potesse fare insorgere anche solo il sospetto della non credibilità del dichiarante, sia per la presenza di numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, costituiti: dall copia del bonifico di C 60.000,00 che era stato effettuato dal COGNOME sul conto corrente on-line intestato al COGNOME; dalla copia dei due assegni di C 60.000,00 ed C 20.000,00 che erano stati ricevuti dal COGNOME da parte dello COGNOME (e che erano poi risultati tratti su un conto corrente già estinto); dagli accertamenti che erano stati compiuti dalla polizia giudiziaria in ordine all’apertura, da parte del COGNOME, del conto corrente on-line sul quale lo COGNOME aveva chiesto alla persona offesa di bonificare i 60.000,00 euro.
Orbene, il COGNOME aveva indicato lo COGNOME come il principale artefice della truffa, segnatamente, come colui che: lo aveva convinto dell’investimento; aveva incontrato nella filiale della propria banca in occasione dell’effettuazione del bonifico di C 60.000,00 (bonifico nel quale era indicata la causale: «inviati da COGNOME NOME per deposito contratto di compravendii:a n. 09/15»); in seguito alle sue rimostranze, gli aveva consegnato i due assegni da C 60.000,00 ed C 20.000,00 tratti su un conto corrente già estinto.
A fronte di tale motivazione, del tutto coerente e logica e tale da investire non solo l’elemento materiale del reato di truffa ma anche l’elemento psicologico della coscienza e volontà di realizzare lo stesso reato (in concorso con il COGNOME), le doglianze del ricorrente appaiono evidentemente dirette a sollecitare una differente valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della , persona offesa senza riuscire a evidenziare effettive contraddizioni della motivazione con la quale le stesse dichiarazioni sono state recepite – e della valenza probatoria degli evidenziati riscontri alle medesime dichiarazioni, o a evidenziare ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla stessa attendilDilità della persona offesa e, più in generale, alla valenza probatoria dei singoli elementi di prova, il che non è consentito in questa sede di legittimità.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo non è consentito.
La Corte d’appello di Milano ha confermato l’affermazione di responsabilità del COGNOME, in concorso con lo COGNOME, sulla base degli elementi che, come era stato riferito dal COGNOME e come risultava dalla copia del bonifico di C 60.000,00, questo fu effettuato dal COGNOME su un conto corrente on-line che era intestato ad NOME COGNOME e che – come è stato ampiamente e logicamente motivato dai giudici di merito (pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado; pagine 8 e 9 della sentenza di appello) – si doveva ritenere essere stato acceso, ancorché con modalità on-line, proprio dall’imputato, il quale, ancorché non avesse intrattenuto rapporti diretti con la persona offesa, aveva così fornito un contributo essenziale per la perpetrazione della truffa, attesa l’essenzialità, ai fini di tale perpetrazion dell’apertura del conto corrente sul quale era stato eseguito il più cospicuo dei versamenti (quello di C 60.000,00) effettuati dall’ingannata persona offesa.
A fronte di tale motivazione del tutto coerente e logica del contributo anche materiale dato dal COGNOME alla perpetrazione della truffa, le doglianze del ricorrente appaiono evidentemente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire agli evidenziati elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità.
2.2. Il secondo motivo è fondato.
Il giudice dell’impugnazione, qualora accolga l’appello dell’imputato relativamente a circostanze aggravanti’ ha l’obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessivamente irrogata (Sez. 6, n. 16239 del 27/02/2013, Turone, Rv. 256250-01).
Nel caso in esame, posto che il Tribunale di Milano aveva irrogato al COGNOME, per l’applicata recidiva, l’aumento di pena detentiva di dieci mesi di reclusione, si deve rilevare che la Corte d’appello di Milano, nell’escludere, in accoglimento dell’appello del COGNOME, la stessa recidiva, ha diminuito la pena di tre anni di reclusione che era stata complessivamente irrogata all’imputato dal Tribunale di Milano a due anni e quattro mesi di reclusione, cioè di otto mesi di reclusione anziché di dieci mesi di reclusione che corrispondevano all’aumento della pena detentiva che era stato irrogato dal Tribunale di Milano per l’applicata recidiva, con la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius.
A sensi dell’art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., la pena irrogata al COGNOME deve quindi essere rideterminata in due anni e due mesi di reclusione (tre anni di reclusione – dieci mesi di reclusione) ed C 600,00 di multa.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 24916:3-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità del reato (che aveva cagionato un ingente danno patrimoniale alla persona offesa, la quale aveva anche riferito che, a causa della truffa subita, aveva perso i risparmi di una vita) e della personalità dell’imputato, che risultava gravato da numerosi precedenti penali, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli che erano stat dedotti dal COGNOME nel proprio atto di appello.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza della Corte di cessazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simil nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Se 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01).
Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo
di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Nel caso di specie, la pena base irrogata di due anni di reclusione ed C 400,00 di multa è di poco superiore alla media edittale della pena detentiva per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. (che è pari a un anno e nove mesi di reclusione, mentre la media edittale della pena pecuniaria è di C 541,00 di multa).
Ciò rilevato, si deve osservare che la Corte d’appello di Milano ha congruamente motivato con riguardo all’adeguatezza di detta pena base, evidenziando la gravità del fatto, in quanto costituito da un’operazione fraudolenta ingegnosa e articolata – come emergeva dal carattere subdolo dei raggiri posti in essere (come il richiamo allo Stato Città del Vaticano), dal coinvolgimento di due soggetti agenti e dalle aspettative di rimborso suscitate nella persona offesa con la consegna dei due assegni bancari – e che aveva comportato l’impiego, da parte del truffato, di una somma rilevante. La Corte d’appello di Milano ha altresì evidenziato come la condotta del NOME e gli effetti di essa si dovessero ritenere tali da non consentire l’irrogazione allo stesso COGNOME di un trattamento sanzionatorio più mite di quello irrogato allo COGNOME.
Pertanto, si deve ritenere che il giudice del merito abbia dato più che adeguatamente conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con la conseguente manifesta infondatezza del motivo.
3. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla pena, che deve essere rideterminata in due anni e due mesi di reclusione ed C 600,00 di multa; b) il ricorso dello stesso COGNOME deve essere dichiarato inammissibile nel resto; c) il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena che ridetermina in anni due, mesi due di reclusione ed
euro 600,00 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/06/2023.