Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40960 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Aosta il DATA_NASCITA rappresentato e difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza emessa in data 13/02/2025 dalla Corte di Appello di Torino, quarta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 -bis e 1ter , cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alla memoria scritta depositata; udite le conclusioni rassegnatedall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino – in parziale riforma della pronuncia in data 04/05/2023 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Aosta che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile dei delitti di cui agli artt. 323 e 640 bis cod. pen., condannandolo alla pena di un anno e due mesi reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della somma di euro 5.500,00 liquidato in favore della parte civile Regione Autonoma Valle D’Aosta- ha assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 323 cod. pen.(capo 3) perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato e, confermato il giudizio di responsabilità per le residue imputazioni di truffa aggrava ai danni dello Stato (capi 1 e 2), ha rideterminato la pena in un anno e giorni dieci di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i difensori di fiducia, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 640 bis cod. pen. in punto di sussistenza degli elementi costitutivi dei contestati delitti di truffa.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il divieto di pascolamento di terzi sussistesse esclusivamente sulle superfici destinate a pascolo magro (tra le quali rientravano quelle di proprietà dell’imputato), sulla base di tale presupposto era intervenuta la pronuncia di condanna e proprio con riferimento a tale profilo erano stati incentrati i motivi di appello.
La Corte territoriale ha rivisitato l’intero quadro stabilendo che il subaffitto ipoteticamente posto in essere dall’imputato, fosse vietato a prescindere dal tipo di superficie pascolata, così ritenendo ultroneo l’esame dei profili analizzati dal primo giudice e censurati con l’atto di appello.
In tal modo, sul punto centrale della decisione impugnata e sui relativi motivi dedotti con il gravame, i giudici di secondo grado hanno totalmente omesso di pronunciarsi incorrendo in un inammissibile non liquet.
Sotto altro profilo, le difese ricorrenti censurano la rivisitazione operata dalla Corte di appello laddove ha affermato che le contestate truffe aggravate si configurano – a prescindere dalla qualificazione in termini di pascolo magro dei terreni di cui l’imputato aveva la disponibilità – alla luce della normativa europea (regolamenti UE 1305, 1306, 1307 del 2013) la quale esclude dai contributi europei coloro che hanno artificiosamente creato i requisiti di accesso (art. 60 Regolamento 1306), come nel caso di NOME, il quale aveva avanzato domanda dichiarando, contrariamente al vero, di essere conduttore degli alpeggi a lui dati in locazione dal comune di Pontey e detentore degli animali che vi pascolavano e, dunque, facendo apparire di essere nelle condizioni per ottenere il contributo richiesto.
La ‘semplicistica’ soluzione adottata dalla Corte di appello non Ł corretta perchØ la normativa di riferimento Ł invece la circolare Agea 979 del 2013 che Ł chiarissima nello stabilire il divieto di erogazione di contributi esclusivamente nel caso di pascolamento di terzi su terreni destinati a pascolo magro, non su altri.
Successivamente alla circolare in questione si sono susseguiti diversi provvedimenti che confermano la lettura fuorviante operata dai giudici di secondo grado.
Il Piano RAGIONE_SOCIALE performance del RAGIONE_SOCIALE del 2016 (pagina 7) chiarisce senza equivoci che la circolare in questione aveva stabilito che ‘dalla domanda unica 2014, ai fini dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE superfici a pascolo magro al regime di pagamento unico, non sarebbe stato piø possibile considerare il pascolamento di terzi’.
Nello stesso senso Ł la sentenza n. 4192/2015 del Consiglio di Stato che richiama la medesima circolare precisando come la stessa, apportando modifiche alla precedente del 2012, aveva escluso il pascolamento da parte dei terzi ai fini della ammissibilità RAGIONE_SOCIALE superfici dichiarate a pascolo magro al regime unico di aiuti.
La Corte di appello ha effettuato un ragionamento tautologicamente circolare in forza del quale ha dapprima affermato la vigenza di un divieto di pascolamento da parte di terzi (che non esiste) e poi, partendo da tale erroneo presupposto, ha argomentato sul fatto che, a fronte di siffatto divieto, le condizioni di accesso ai contributi europei erano state artificiosamente create.
Il punto di partenza della sentenza avrebbe dovuto, invece, essere la ricerca di una disposizione normativa che contempli un divieto generalizzato di pascolamento da parte di terzi su ogni tipo di terreno, solo a quel punto avrebbe avuto senso logico discutere di condizioni artificialmente create essendo evidente che, ove viceversa il contributo fosse dovuto a prescindere dal soggetto proprietario del bestiame, non vi sarebbe, come non vi Ł, alcun tipo di azione fraudolenta.
Il collegio di merito Ł poi incorso in un errore manifesto laddove ha ritenuto che NOME non fosse il conduttore dell’alpeggio avendolo sublocato a terzi (pag. 36 della sentenza impugnata).
Deduce, al riguardo, la difesa ricorrente, che l’esistenza di un rapporto di sublocazione non aveva fatto venire meno quello principale di conduzione (che anzi ne costituiva l’antecedente logico); tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di affitto stipulato con il comune di Pontey avevano continuato a gravare sull’imputato, tanto Ł vero che la Corte di appello ha dato atto di come il sindaco ed il vice sindaco a lui si erano rivolti per sollecitare la regolare conduzione dell’alpeggio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali con riferimento all’art. 63, comma 2, codice di rito in punto di utilizzabilità probatoria RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME in data 21/10/2021 e da NOME COGNOME in data 05/03/2022.
A prescindere dalla formale iscrizione nel registro degli indagati, costoro avrebbero dovuto essere escussi in veste di indagati con le garanzie di legge atteso che la ‘pietra miliare’ della tesi accusatoria Ł rappresentata dal documento modNUMERO_DOCUMENTO relativo agli anni 2020 e 2021, da loro compilato e sottoscritto, contenente un dato falso e cioŁ lo status di conduttore del terreno adibito a pascolo in capo a COGNOME.
In assenza di tali inutilizzabili dichiarazioni, non resta alcun altro elemento probatorio idoneo a dimostrare che l’imputato non si era mai occupato in prima persona del pascolo in quanto le dichiarazioni rese dal sindaco e vicesindaco del comune di Pontey si palesano generiche e comunque non hanno rilievo indiziante avendo costoro narrato di sporadiche occasioni in cui si sarebbero recati presso l’alpeggio constatando l’assenza di COGNOME, mentre le informative di polizia giudiziaria altro non sono che un sunto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni inutilizzabili rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine allo specifico motivo di appello relativo alla qualificazione del tipo di superficie oggetto della richiesta di contributo (e cioŁ se si trattasse di pascolo magro o meno).
Richiamando le deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso, si ribadisceche il giudice di primo grado aveva qualificato la superficie come pascolo magro e sul punto era stato proposto gravame al quale la Corte di merito non ha fornito risposta.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine alla questione devoluta alla Corte territoriale di nullità dell’ordinanza emessa in data 30/03/2023 (e di quella successiva del 04/05/2023 di rigetto di revoca della precedente) con la quale il Giudice per l’udienza preliminare aveva invitato le parti a reperire e depositare tre distinti atti normativi.
Al di là del fatto che già esisteva nel fascicolo processuale un dato chiaro ed inequivocabile idoneo ad escludere che le superfici nella disponibilità dell’imputato fossero qualificabili in termini di pascolo magro (pagine 16 e 17 della annotazione datata 14 aprile 2022), il Giudice non poteva delegare alle parti la ricerca di fonti normative sul tema che non era stato in grado di recuperare autonomamente; anche in merito a tale doglianza la Corte di appello non ha fornito risposta.
2.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 cod. pen in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.
Il collegio di merito ha ritenuto provato il dolo, escludendo l’errore sul fatto ai sensi
dell’art. 47 cod. pen., tale assunto Ł viziato sotto un duplice profilo.
In primo luogo, nelle dichiarazioni di monticazione l’imputato si Ł dichiarato conduttore dell’alpeggio e tale assunto non Ł falso in quanto l’intervenuta sublocazione a terzi non aveva fatto venire meno il rapporto di affitto instaurato con il comune di Pontey.
In secondo luogo, ed Ł quello che piø rileva, non esiste un generalizzato divieto di richiedere contributi relativamente a superfici ove avviene il pascolamento di terzi, tale divieto Ł stato introdotto a partire dal 2015 solo ed esclusivamente sui terreni classificati ‘pascolo magro’, quali non sono quelli in uso all’imputato.
Ma anche a volere ammettere che lo siano, come affermato dal giudice di primo grado, si tratterebbe di errore sul fatto (e cioŁ sulla classificazione dei terreni) che esclude il dolo.
Del resto, a fronte di un coacervo normativo di nessuna chiarezza, si configura addirittura un errore sul precetto non punibile ai sensi dell’art. 47, comma terzo, cod. pen. Se infatti lo stesso primo Giudice aveva invitato le parti ad esibire provvedimenti normativi da lui non conosciuti, non si vede come gli stessi potessero, viceversa, essere conosciuti dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile
Il primo, il terzo ed il quinto motivo- esaminabili congiuntamente in quanto in stretta correlazione tra loro- si palesano, generici e, per certi profili, meramente reiterativi di censure di merito dedotte nell’atto di appello, senza alcun reale confronto con la ricostruzione in fatto e le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
La Corte di appello, ha fondato il giudizio di responsabilità per i contestati reati di truffa aggravata sviluppando argomentazioni giuridiche diverse da quelle svolte nella pronuncia di primo grado e sulle quali si erano incentrate le doglianze dedotte con l’atto di appello; in particolare, ha ritenuto che la natura di pascolo magro attribuita dal giudice agli alpeggi dati in locazione all’imputato ed i relativi riferimenti alla circolare Agea non avessero alcun rilievo al fine di stabilire la sussistenza della condotta decettiva sul piano materiale dovendosi, invece, al riguardo, fare riferimento ai regolamenti UE 1305, 1306 e 1307 del 2013
Ne deriva che, il collegio di merito, alla luce della diversa impostazione giuridica adottata, ha correttamente affermato di non doversi addentrare nelle censure dedotte nell’atto di appello in ordine alla qualifica di pascolo magro degli alpeggi ottenuto dall’imputato in locazione, sottolineando come tale profilo, ancorchŁ valorizzato dal primo giudice, non era pertinente ai fini del vaglio del giudizio di responsabilità, da condursi, invece, alla stregua della normativa europea denominata PAC (Politica RAGIONE_SOCIALE).
Ebbene, del tutto corretto Ł il riferimento a tali disposizioni – come interpretate dalla Corte di Giustizia nelle due pronunce puntualmente richiamate alle pagine 33 e 34 della sentenza impugnata – in quanto esse regolamentano in modo specifico la materia dei contributi erogati dalla Unione Europea e funzionali al mantenimento dei pascoli alpini, e cioŁ ilpreciso oggetto RAGIONE_SOCIALE contestate truffe, prevedendo la concedibilità degli stessi esclusivamente in favore di colui che, in concreto, esercita sulle superfici il potere decisionale e si assume il relativo rischio imprenditoriale, con espressa esclusione di chi crei artificialmente tale condizione al fine di ottenere il beneficio.
Con tale diversa prospettiva il ricorso qui in esame non si confronta minimamente, limitandosi a ribadire che il criterio normativo di riferimento avrebbe dovuto essere la Circolare Agea 979 del 2013.
Quanto alla ritenuta artificiosa creazione, da parte dell’imputato, della sussistenza dei
presupposti per l’erogazione dei contribuiti in questione, la Corte di appello, in aderenza alle risultanze probatorie puntualmente richiamate (pagine da 23 a 30 della sentenza impugnata), ha dato conto che NOME nell’anno 2019 aveva ottenuto in locazione dal comune di Pontey gli alpeggi per i quali aveva poi chiesto e percepito gli aiuti per le stagioni 2020 e 2021, presentando domande di monticazione da lui sottoscritte ove si era dichiarato, contrariamente al vero, ‘conduttore’ degli stessi indicando il relativo codice ed allegando alle stesseMod. 4 che contenevano evidenti correzioni a mano attestanti la sua qualità di ‘detentore’ degli animali che ivi pascolavano quando, invece, la gestione era stata da lui affidata in via esclusiva a soggetti terzi a lui non legati da alcun rapporto di dipendenza funzionale i quali avevano ottenuto la sublocazione dei terreni pagando un canone e collocato bestiame di loro esclusiva proprietà; nŁ l’imputato aveva mai esercitato un controllo sulla attività di pascolamento.
Il Collegio si Ł anche soffermato ampiamente sul profilo del dolo dei reati di truffa con un costrutto argomentativo (pagine 41 e 42 della sentenza impugnata) che non Ł affatto viziato laddove ha escluso la tesi difensiva dell’errore sul fatto e sul precetto extra penale.
Quanto al primo profilo, ha richiamato le testimonianze rese dal sindaco e dal vice sindaco del comune di Pontey dalle quali emergeva che l’imputato era stato piø volte esortato verbalmente ed anche per iscritto a condurre personalmente gli alpeggi e che questi, pur fornendo rassicurazioni, non aveva provveduto in tal senso affidando a terzi, ed in via esclusiva, la gestione dei terreni.
Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha posto in rilevo come la normativa europea relativa ai fondi europei per l’agricoltura- l’unica alla quale doveva farsi riferimento nel caso di specie – prevede, in maniera tutt’altro che oscura, che tali aiuti non spettano a colui che abbia creato artificiosamente le condizioni richieste per il loro ottenimento.
Il ricorso non svolge alcuna specifica critica a tali argomentazioni, ma si limita a reiterare pedissequamente le censure proposte nell’atto di appello invocando un errore sul fatto (e cioŁ la classificazione dei terreni quale pascolo magro) e sul precetto extrapenale (in ragione della scarsa chiarezza della disciplina in materia) che Ł del tutto inconferente rispetto alla valutazione fattuale e giuridica operata dalla Corte di appello in punto di dolo.
Del resto, le difese ricorrenti neppure si confrontanocon il costrutto del giudice di primo grado (il quale, con riguardo al tema specifico dell’elemento soggettivo del reato, si salda con la pronuncia di appello, trattandosi, sul punto, di ‘ doppia conferme’) laddove Ł stato posto in luce come COGNOME, al momento RAGIONE_SOCIALE perpetrate truffe, era un dipendente regionale preposto al settore specifico della ricezione ed istruzione RAGIONE_SOCIALE domande di contribuzione presentate da addetti del settore zootecnico e, dunque certamente a conoscenza della normativa di settore.
Manifestamente infondato Ł il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME in data 21/10/2021 e da NOME COGNOME in data 05/03/2022, al netto RAGIONE_SOCIALE quali, secondo la difesa ricorrente, non residuerebbe alcun altro elemento probatorio idoneo a dimostrare che l’imputato non si era occupato direttamente del pascolo.
La Corte di appello ha ampiamente argomentato sul punto, in coerenza con le risultanze probatorie richiamate in sentenza, disattendendo l’assunto difensivo secondo cui tali portati dichiarativi erano stati resi da soggetti che sin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati o, comunque, nei cui confronti l’esame avrebbe dovuto essere interrotto per l’emersione di indizi di reità.
Il collegio di merito ha infatti affermato che, sul piano prettamente sostanziale, non
risultava alcun elemento di natura fattuale da cui desumere un coinvolgimento di detti soggetti nelle truffe in contestazione.
In particolare, sono stati analiticamente esaminati i Mod. 4 allegati alle domande di monticazione (sottoscritti rispettivamente da COGNOME e COGNOME ed attestanti la detenzione del bestiame pascolante in capo all’imputato) e si Ł dato conto, alla stregua del loro preciso contenuto, che si trattava di carteggio emesso a soli fini sanitari avente ad oggetto la provenienza e destinazione degli animali, le eventuali patologie e i correlati trattamenti farmacologici; si Ł altresì evidenziato che uno dei modelli in questione recava evidenti correzioni a mano proprio nella parte relativa alla indicazione del ‘ detentore’ degli animali, originariamente associata a NOME COGNOME e poi modificata con il nominativo dell’imputato.
Del resto, ha aggiunto la Corte territoriale, COGNOME e COGNOME non avevano avanzato le richieste di contribuzione, entrambe sottoscritte e presentate da COGNOME il quale con esse si era attribuito anche la qualità di ‘conduttore’ dei pascoli, nØ risultava dalle indagini svolte che costoro avessero percepito o comunque, in qualche misura, beneficiato dei fondi ottenuti.
Si tratta di un argomentare non manifestamente illogico, condotto alla stregua di dati fattuali non contestati e a prescindere dalla assenza di una formale iscrizione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nel registro degli indagati e quindi in aderenza al principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv.246587),richiamata nel ricorso, secondo cui, in tema di prova dichiarativa, allorchØ venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, il giudice deve verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento – se congruamente motivato, come nella specie- si sottrae al sindacato di legittimità.
Con tali argomentazioni la difesa ricorrente, ancora una volta non si confronta, così come trascura del tutto l’ulteriore assunto dei giudici di secondo grado che, ipotizzando in astratto la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni rese dai reali conduttori degli alpeggi, ha correttamente operato la c.d prova di resistenza (in tal senso Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278123) evidenziando come le stesse non rivestivano valore decisivo in quanto, ove mentalmente eliminate, residuavano comunque altri rilevanti elementi probatori (che le difese ricorrenti paiono ignorare), idonei a provare le condotte decettive e cioŁ a dimostrare come l’imputato, nelle stagioni 2020 e 2021, non aveva affatto condotto gli alpeggi ottenuti in locazione e neppure era stato detentore degli animali di proprietà di terzi ivi pascolanti.
Al riguardo, la Corte territoriale ha operato ampio e preciso richiamo:
(a) alle sommarie informazioni testimoniali rese dal sindaco COGNOME e dal vicesindaco COGNOME che, lungi dall’essere generiche, attestavano i frequenti e ravvicinati accessi pressi gli alpeggi dati in locazione all’imputato anche proprio per verificare la corretta conduzione dei pascoli che era stato oggetto di precisi richiami verbali e scritti e davano conto della sistematica assenza di COGNOME come, del resto, anche segnalato da residenti della zona e, di contro, della presenza di COGNOME e COGNOME rispetto ai quali si constatava la personale e diretta gestione di fatto ed in via esclusiva RAGIONE_SOCIALE superfici (con propri animali) in forza di un rapporto di sublocazione con pagamento in denaro; i testimoni non solo avevano riferito gli esiti dei sopralluoghi eseguiti ma avevano anche riferito una circostanza assai peculiare e
cioŁ che lo stesso COGNOME aveva ammesso il proprio totale disinteresse alla gestione dei pascoli, tanto da addirittura chiedere a loro notizie circa l’andamento degli stessi;
(b) ai contenuti della annotazione della stazione forestale di Chattillon in data 15 novembre 2021 la quale, lungi dal contenere esclusivamente i verbali RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME, riferiva gli esiti dei servizi svolti in quell’anno in ordine alla presenza fisica presso gli alpeggi dell’imputato che non era mai stato trovato nel corso dei sopralluoghi eseguiti;
(c)le dichiarazioni testimoniali dell’agente immobiliare NOME COGNOME il quale aveva confermato il contratto di sublocazione di uno degli alpeggi stipulato da NOME con COGNOME che prevedeva la corresponsione di un canone ed aveva altresì precisato come l’imputato – non riuscendo a ricevere la somma pattuita – aveva minacciato di rivalersi presso di lui.
E’, infine, manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa motivazione in ordine alla questione devoluta alla Corte di appello di nullità dell’ordinanza emessa in data 30/03/2023 (e di quella successiva del 04/05/2023 di rigetto di revoca della precedente) con la quale il Giudice per l’udienza preliminare, aveva invitato le parti a reperire e depositare taluni atti normativi.
Va premesso che, come emerge dal fascicolo processuale, il giudice di primo grado aveva invitato le parti ad esibire le delibere della giunta della regione autonoma Valle D’Aosta che risultavano menzionate negli atti ma, tuttavia, non materialmente presenti nell’incarto disponibile e neppure pubblicate sugli atti ufficiali della Repubblica.
Ne consegue che la censura di nullità prospettata nel giudizio di appello era ab origine manifestamente infondata in quanto alla rilevata carenza istruttoria il Giudice ha correttamente ovviato con lo strumento di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., che, in sede di giudizio abbreviato, attribuisce al decidente il potere di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione.
In ogni caso, la Corte di appello non ha affatto ignorato la censura difensiva con la quale si deduceva l’illegittimità della la disposta integrazione istruttoria e della mancata revoca di tale statuizione, ha invece affermato che tale doglianza atteneva alla acquisizione di atti normativi afferenti tematica relativa alla natura di pascoli magri o meno degli alpeggi e cioŁ ad un profilo non rilevante ai fini della sussistenza dei delitti di truffa dovendo tale giudizio essere condotto alla stregua della normativa europea.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME