Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UMBRIATICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 29 marzo 2018, nei confronti di COGNOME NOME e altra coimputata, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui al capo A) (artt. 483 e 640 bis cod. pen.) commessi sino al 5 luglio 2013, confermando nel resto la sentenza impugnata e rideterminando il trattamento sanzionatorio.
I fatti contestati riguardavano la falsificazione di atti conclusi tra l’imputato e COGNOME NOME, per la cessione di titoli P.A.C., poi utilizzati per richiedere
l’erogazione dei contributi previsti dalla politica agricola comunitaria, nonché la falsificazione di contratti di comodato ed affitto tra l’imputato e enti pubblic (RAGIONE_SOCIALE Cosenza, RAGIONE_SOCIALE, Comune di Umbriatico), D roprietari di terreni agricoli, anch’essi utilizzati per le stesse finalità, mediante la presentazione delle Domande uniche di pagamento dall’anno 2009 sino all’anno 2014.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all’addebito di cui all’art. 483 cod. pen., in ordine all’omesso esame delle deduzioni difensive riguardanti l’asserii:a falsificazione della firma dell’COGNOME ad opera dell’imputato (per l’esecuzione della comparazione delle grafie operata da investigatori privi delle necessarie competenze tecniche) e la valenza delle dichiarazioni rese dai testi a discarico che avevano riferito della cessione di terreni a favore dell’imputato.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge’ in relazione all’art. 640 bis cod. pen., e vizio della motivazione, avendo omesso la Corte territoriale l’indicazione degli specifici artifici adottati dal ricorrente, attesa la complessit delle procedure amministrative per conseguire le erogazioni; inoltre, era rimasto indimostrato l’elemento soggettivo del reato, poiché la finalità del ricorrente era solo quella “di ottenere gli aiuti comunitari riconosciuti ai reali utilizzatori possessori dei fondi”.
2.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione correlato al mancato esame delle deduzioni difensive formulate con l’atto di appello e all’inosservanza del principio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.
2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia per la totale assenza di motivazione nella determinazione della pena all’esito della rilevata prescrizione di gran parte dei reati ascritti, peraltro in misur distante dal minimo edittale e senza motivare sulla misura degli aumenti di pena inflitti ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso è formulato in termini non consentiti, perché generico.
Come sottolineato dalla sentenza impugnata (pag. 4), e come risulta analiticamente da quella di primo grado (pagg. 8-16), l’addebito formulato al ricorrente non concerneva solo il fraudolento conseguimento dell’erogazione dei contributi comunitari in relazione ai titoli P.A.C. apparentemente ceduti
dall’COGNOME, fatto rispetto al quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione delle deduzioni difensive, ma anche la percezione di ulteriori somme, con analogo meccanismo fraudolento, in relazione alla falsa disponibilità giuridica di terreni di proprietà di enti pubblici e di altri terreni non riconducibili a soggetti privati, che ricorrente aveva indicato nelle domande come titolari del diritto a lui trasferito. Rispetto a tali ulteriori condotte di reato, ricomprese nell’unica domanda annuale che il ricorrente aveva fraudolentemente presentato per conseguire l’erogazione dei contributi, nessuna doglianza viene sollevata i né il ricorrente ha specificato in quale misura eventualmente dovessero imputati i contributi erogati ai singoli terreni indicati nelle domande; di qui l’evidente genericità e aspecificità della censura.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché in lampante contrasto con il tenore delle imputazioni, in cui sono stati indicati in dettaglio i mezzi fraudolenti utilizzati dal ricorrente, riscontrati attraverso l’esame della documentazione come esaminata in dettaglio nella sentenza di primo grado; né può dubitarsi della finalità che muoveva il ricorrente.
2.3. Allo stesso modo è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico iI terzo motivo di ricorso che censura in modo assolutamente vago, e privo di puntuali esplicazioni,l’intera motivazione dellia sentenza.
2.4. Il quarto motivo di ricorso è proposto in carenza di interesse; la pena così come determinata dalla sentenza impugnata è inferiore al minimo edittale, considerata la cornice fissata dall’art. 640 bis cod. pen., sicché alcun vantaggio deriverebbe dall’eventuale fondatezza del motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/10/2023