Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50253 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Europeo Delegato presso RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, nata a Piazza Armerina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del Tribunale del riesame di Enna letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Enna ha rigettato l’appello proposto dal AVV_NOTAIO Europeo della sede di RAGIONE_SOCIALE avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo della somma di 46.119,42 euro, formulata nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, ex art. 322 ter cod. pen., in quanto profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di contributi comunitari per le campagne agricole relative al triennio 2019-2021.
Secondo la prospettazione accusatoria la COGNOME, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale esercente la coltivazione di agrumi, in concorso con il marito COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e sedicente proprietario del fondo, aveva presentato domande per ottenere contributi pubblici dall’AGEA per il triennio 2019-2021, attestando falsamente di avere la disponibilità dei terreni, invece, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. Infatti, i terreni, che il marito NOME COGNOME le aveva ceduto in comodato nel maggio 2017, erano stati acquistati dall’RAGIONE_SOCIALE nel novembre 2010 con contratto di vendita con patto di riservato dominio, risolto nel 2019 per inadempimento dell’acquirente; inoltre, quei terreni erano stati sottoposti a sequestro nel 2018 dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di prevenzione, e dissequestrati solo nel 2021.
Nel prendere atto dei rilievi di questa Corte, che aveva censurato la precedente decisione di rigetto per mancanza di motivazione sul periculum in mora, rilevando che in caso di provvedimento finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen. è sufficiente, in presenza del fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, il Tribunale del riesame ha respinto l’appello per mancanza del fumus commissi delicti.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto insussistenti elementi sufficienti a provare il coinvolgimento volontario della COGNOME nell’operazione truffaldina, in quanto, pur risultando che non possedeva legittimamente i terreni, al momento di presentazione delle richieste relative agli anni 2017-2018 non era ancora intervenuta la risoluzione del contratto di vendita e l’RAGIONE_SOCIALE non aveva ancora ottenuto la restituzione dei terreni, rimasti sino al 16 marzo 2022 (data in cui fu notificato il precetto di rilascio) nella disponibilità materiale della COGNOME. Quanto al COGNOME il Tribunale ha rilevato che egli non era stato destinatario dei fondi comunitari né a titolo personale né in qualità di legale rappresentante della società, coinvolta nelle indagini dell’AG di Catania e sottoposta a sequestro in altro procedimento; ha, quindi, escluso per entrambi la dolosa preordinazione della falsa rappresentazione della realtà all’ente erogatore dei contributi comunitari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO Europeo Delegato, che ne chiede l’annullamento per due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale ammette che i terreni non erano posseduti legittimamente dalla COGNOME nelle annualità 20192021, ma ne nega il coinvolgimento volontario nella falsa rappresentazione dei fatti, avendo riguardo solo alle domande presentate per gli anni 2017-2018, nonostante risulti documentata la presentazione di domande di pagamento
anche per le campagne relative al triennio 2019-2021. Segnala, inoltre, che dagli atti risulta che: a) il provvedimento di sequestro emesso in data 8 novembre 2018 dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, aveva ad oggetto le quote ed il patrimonio aziendale della società RAGIONE_SOCIALE, comprensivo dei terreni; b) il successivo 20 novembre 2018 l’amministratore giudiziario fu immesso nel possesso dei beni; c) in data 18 maggio 2019 l’Autorità giudiziaria aveva risolto il contratto di comodato, stipulato nel 2017 tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, stipulando contestualmente un nuovo contratto di locazione del fondo rustico con altro soggetto sino al 31 dicembre 2020, prorogato di sei mesi e poi risolto. La mancata considerazione di tali elementi decisivi integra la mancanza di motivazione nonché l’apparenza e la manifesta illogicità della stessa, risultando inconciliabili i dati oggettivi indica con l’affermazione contenuta nell’ordinanza circa la mancata restituzione dei terreni all’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge in ordine al concorso del COGNOME, negato in quanto ritenuto solo parte del contratto di vendita con l’RAGIONE_SOCIALE, trascurandone il contributo quantomeno morale, atteso che aveva mantenuto i terreni a disposizione della moglie pur avendo consapevolezza dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria e amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
È noto che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge e che in tale nozione rientra soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).
Il ricorrente ha, infatti, denunciato la mancanza, l’incompletezza e la mera apparenza della motivazione, integrante il vizio di violazione di legge deducibile in materia cautelare reale, per la mancata considerazione degli elementi decisivi indicati nel ricorso, inconciliabili con la ritenuta inconsapevolezza della ricorrente di non avere il possesso legittimo dei terreni.
Il ricorrente ha rilevato che il Tribunale ha analizzato solo parzialmente le risultanze processuali e ha escluso il coinvolgimento volontario della COGNOME nell’operazione truffaldina ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE in ragione della circostanza che al momento di presentazione delle richieste inoltrate per le annualità 2017 e 2018 i terreni indicati nelle domande di pagamento risultavano nella sua disponibilità per non essere ancora intervenuta la risoluzione del contratto di vendita,
inspiegabilmente trascurando che l’imputazione provvisoria riguarda le annualità successive per le quali la RAGIONE_SOCIALE presentò ugualmente domande di pagamento, nonostante i provvedimenti, nel frattempo intervenuti, avessero modificato la situazione giuridica ed inciso sulla concreta e legittima disponibilità dei terreni da parte della RAGIONE_SOCIALE. Ha / altresì, contestato il mancato riconoscimento del concorso del COGNOME, destinatario del sequestro di prevenzione.
I rilievi sono fondati in quanto il Tribunale ha reso una motivazione apparente e mancante in ordine alla sussistenza del fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche relative agli anni 20192021.
E’ principio consolidato che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché emerga “ictu oculi” (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME e altro, Rv. 266896; Sez. 6 n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 259337), ma nel caso in esame il Tribunale ha esaminato solo in parte le risultanze processuali e ha ritenuto di escludere il volontario coinvolgimento della ricorrente nella truffa aggravata in base al suo comportamento pregresso, pienamente legittimo per le annualità 2017-2018 per non essere ancora intervenuta la risoluzione del contratto di vendita né l’Ismea rientrata nel possesso dei terreni.
All’evidenza il Tribunale ha escluso il dolo della ricorrente, benché non di immediato rilievo, in forza di un ragionamento viziato in fatto e in diritto, automaticamente estendendo la legittimità della condotta precedente alle annualità successive, senza considerare, come evidenziato dallo stesso P.m. nella richiesta di sequestro, che se i contributi ottenuti per le annualità 20172018 potevano ritenersi legittimamente percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE in ragione del diritto derivante da un contratto di comodato non ancora invalidato, ciò non poteva valere per le annualità successive, quando era venuto meno il titolo giuridico e la disponibilità di fatto dei terreni per effetto non solo della risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ma, soprattutto, del provvedimento di sequestro dei terreni, emesso dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione nel novembre 2018 con immediata immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario e della successiva “risoluzione consensuale” del contratto di comodato del 2017 tra la società RAGIONE_SOCIALE in data 18 maggio 2019 con contestuale stipula di un nuovo contratto di locazione del fondo ad altro conduttore.
Tali circostanze di fatto non risultano considerate nell’ordinanza né ne è spiegata l’irrilevanza, pur potendo incidere sia sul piano oggettivo che soggettivo
del reato, con la conseguenza che la motivazione è mancante nonché incoerente nella misura in cui non spiega come possa escludersi la volontaria esposizione di un presupposto falso nelle domande presentate dalla RAGIONE_SOCIALE per le campagne agricole dal 2019 al 2021, nonostante il vincolo di indisponibilità imposto sui terreni sin dal novembre 2018 e reso concreto dall’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e, soprattutto, a fronte della risoluzione consensuale del contratto di comodato.
Per le stesse ragioni è fondato anche il secondo motivo relativo al concorso del COGNOME, escluso dal Tribunale con motivazione formale, attenta esclusivamente alla sua posizione contrattuale di acquirente con patto di riservato dominio dei terreni, senza in alcun modo considerare sia la posizione di titolare apparente dei terreni, inadempiente e destinatario di diffide del venditore, sia di destinatario della misura di prevenzione patrimoniale e parte della risoluzione consensuale del contratto di comodato, quindi, ampiamente consapevole della illegittima disponibilità dei terreni da parte della moglie.
3, Le lacune evidenziate impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Enna, che provvederà a colmarle, rimediando alle omissioni e alle incoerenze rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Enna, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso, 22 novembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente