Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2021 COGNOME CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita dei ricorsi.
uditi i difensori AVV_NOTAIO COGNOME NOME per la parte civile che deposita conclusioni e nota spese nei confronti dell’imputato COGNOME NOMENOME chiede l’inammissibilità o il rigetto d ricorso con conferma COGNOME sentenza e delle statuizioni civili.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME chiede l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata, insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 8 novembre 2021, depositata il successivo 7-11-2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Ferrara che aveva condannato alle pene di legge COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto ritenuti colpevoli del de di cui agli artt. 110-640 bis cod.pen.. In accoglimento dell’appello COGNOME parte civile Reg Emilia Romagna gli imputati venivano condannati anche al risarcimento del danno patrimoniale
da determinarsi in separata sede civile.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’COGNOME, deduceva con d motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
nullità dell’impugnata sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza ed errone applicazione COGNOME legge penale in relazione all’art. 74 cod.proc.pen., non sussistendo legittimazione COGNOME Regione Emilia Romagna alla costituzione di parte civile; errone applicazione del DL 6-6-2012 n. 74 nella parte in cui assegnava alla R -esidenza del Consiglio dei Ministri e non alla Regione il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sism rappresentava in particolare che la Regione aveva svolto un ruolo meramente amministrativo agendo quale mera delegata;
nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per avere la corte di appello in viola dell’art. 2697 cod.civ. erroneamente riformato la sentenza di primo grado in punto riconoscimento alla parte civile del danno da sviamento delle funzioni benchè non provato; si lamentava al proposito la genericità COGNOME motivazione sul sostenimento di costi da parte del regione pur in assenza di qualsiasi prova specifica;
nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 125 cod. proc per motivazione apparente rispetto alle argomentazioni difensive formulate sul profilo del danno all’immagine riconosciuto in favore COGNOME parte civile Regione Emilia Romagna;
nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione dei fa art. 316 ter cod.pen. COGNOME che l’COGNOME avendo utilizzato fatture palesemente false ed avev fatto ricorsi a documenti privi di qualsiasi idoneità decettiva; dall’analisi COGNOME procedura ris che l’erogazione veniva assicurata a fronte di autocertificazioni del richiedente mentre i contr operati dalla struttura amministrativa erano avvenuti a distanza di tempo dalla liquidazione d primi SAL;
nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionat COGNOME che avuto riguardo al momento di consumazione dei fatti la pena minima andava individuata in anno 1 di reclusione e non anche in quella di anni 2 cui aveva fatto riferimento corte di appello.
Con un secondo ricorso dell’AVV_NOTAIO si deducevano i seguenti motivi riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. nell’interesse dell’Alberghlini:
nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. nella ini:erpretazione del do concorso nell’ipotesi delittuosa; errata ricostruzione dell’elemento soggettivo travisamento COGNOME prova avente carattere di decisività quanto alla veridicità delle fatt si lamentava in particolare che i giudici di merito nulla avevano riferito cir consapevolezza di COGNOME COGNOME falsità delle fatture emesse da COGNOME COGNOME conto di RAGIONE_SOCIALE nonché dell’assenza di dimostrazione di un previo concerto; si esponeva ancora che le conclusioni COGNOME corte di appello sul punto erano in contrasto con l’esito controllo effettuato da RAGIONE_SOCIALE il 6-8-13 quando era stata attestata positivamente
realizzazione degli interventi; aveva ancora errato il giudice di appello nel ritenere controllo di RAGIONE_SOCIALE meramente formale amministrativo;
-nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. poiché la corte di appello ricostruzione dell’elemento soggettivo era incorsa in manifesta illogicità ritenendo che pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE fossero sintomatici del dolo concorsuale; difatti il pagamento di cospicue somme, costituenti parte delle fatture, evidenziavano la buona fede dell’imputato; né tali pagamenti erano obbligati alla luce del contenuto del normativa che veniva ricostruito così che il ragionamento COGNOME corte era illogico;
-nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità nella in cui si era ritenuto non provato che il ricorrente avesse fatto accesso a mutui p sostenere il pagamento delle fatture di RAGIONE_SOCIALE; sul punto si deduceva travisamento COGNOME prova stante che dalla documentazione prodotta risultava l’ottenimento di mutui e finanziamenti che venivano riepilogati;
-nullità COGNOME sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al trattam sanzionatorio per avere la corte di appello errato nella individuazione del quadro editta in vigore all’epoca di commissione dei fatti
1.3 L’AVV_NOTAIO per COGNOME deduceva con un unico motivo qui riassunto: violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.peri., sussistenza di indebita percezione e 316 ter cod.pen. e non anche ex art. 640 bis cocl.pen., errata interpretazione dell’ordinanz del Presidente COGNOME Regione Emilia Romagna n. 57 del 12 ottobre 20123, travisamento COGNOME prova dichiarativa del teste COGNOME, Dirigente COGNOME Regione responsabile COGNOME definizione concessione dei contributi. Posto che nella fattispecie di truffa l’atto di disposi patrimoniale è causato da induzione in errore ed invece nell’ipotesi di cui all’art. 316 fatto si riduce all’ottenimento di una erogazione senza che sia stato prodotto alcun error ed il pagamento segue l’affidamento delle dichiarazioni del privato’ il fatto specifico dove essere ricondotto a tale seconda ipotesi perché il contributo post-sisma era avvenuto sulla base COGNOME sola presentazione COGNOME documentazione ritenuta falsa; aveva errato la corte di appello nel ricostruire il presunto errore indotto COGNOME P.A. COGNOME che il sistema si fondava perizia giurata sull’esistenza COGNOME lesione immobiliare e l’ammontare COGNOME stessa; a segui COGNOME stessa si procedeva alla liquidazione con riserva di eseguire successivi controlli verifica; l’istruttoria preliminare la liquidazione aveva carattere meramente formale ed diretta soltanto ad accertare i requisiti di ammissibilità e completezza ed in tale fase non necessario inviare le fatture mancando qualsiasi vaglio di veridicità delle stesse; l’erogazi del contributo era quindi automatico ed i controlli erano demandati ad una fase successiva peraltro regolati da altra disciplina dettata dal cd. decreto controlli; a conferma correttezza di tale ricostruzione veniva richiamata la deposizione del teste COGNOME secondo cui solo a seguito del saldo finale si procedeva al sopralluogo finalizzato a verificar realizzazione degli interventi e tutti i SAL non precedevano il sopralluogo; tale dichiarazi decisiva risultava pertanto travisata avendo rilevato l’assenza di una fase procedimental
nell’ambito COGNOME quale l’amministrazione, valutava la veridicità delle fatture presentate p rimborsi post sisma così che mancava qualsiasi induzione in errore del pubblico ufficiale erogante e conseguentemente non poteva qualificarsi il fatto ex art. 640 bis cod.pen.
1.4 Con dichiarazione resa a verbale di udienza il difensore e procuratore speciale COGNOME parte civile dichiarava di revocare la costituzione nei confronti del solo imputato COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Entrambi i ricorsi appaiono proposti per motivi reiterativi di questioni già devol all’analisi COGNOME pronuncia di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti e devon pertanto essere dichiarati inammissibili. Va in primo luogo sottolineato come tutte le doglian avanzate in punto legittimazione alla costituzione di parte civile COGNOME Regione Emilia Romagna nell’interesse di COGNOME appaiono travolte dalla revoca COGNOME costituzione avvenuta ne udienza dinanzi a questo giudice di legittimità.
2.2 Manifestamente infondate appaiono poi tutte le doglianze avanzate in punto qualificazione giuridica dei fatti avanzate sia nei ricorsi dei difensori dell’COGNOME; ed invero, quanto alla prospettata riconducibilità dei fatti all’ipotesi di cui all’a cod.pen., va ricordato come la suddetta norma costituisca fattispec:ie residuale rispetto al ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 6 cod.pen.; il principio risulta, innanzi tutto, dalla lettera inequivocabile COGNOME norma che s proprio con una precisa clausola di riserva escludendo l’applicazione dell’ipotesi di cui all’art ter cod.pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all’art. 640 bis cod.pen.. Così che l’int per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti deve dapprima escludere l’ipotesi de truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso rea ove quindi sussistano sia gli artifici e raggiri che l’induzione in errore tramite inganno, no dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640 bis cod.pen.. principio risulta inequivocabilmente affermato dalle Sezioni Unite in quella pronuncia (Sez. U, 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962 – 01 Carchivi) peraltro citata anche nei ricorsi che i motivazione espressamente precisa come “la costruzione del delitto di cui all’art. 316 ter c.p come un’ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l’intento de/legislatore che, anc adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l’obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stata o dell’Unione europea; mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell’art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell’art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v’è dubbio che il legislatore del 2000, quando inserito nel codice penale l’art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a con decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, aveva previsto un’analoga fattispecie criminosa (art. 2 COGNOME legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità COGNOME fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 198 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezio unite, sebbene con un affidamento all’interprete del compito di verificare caso per caso se s Corte di Cassazione – copia non ufficiale
configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale p appunto dall’art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/ Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 203969) Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità de resto ai dichiarati intenti del legislatore, l’ambito di applicabílità dell’art. 316 ter c.p così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condot che non induca effettivamente in errore l’autore COGNOME disposizione patrimoniale”. L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve fare concludere per la manifesta infondatezza dell doglianza in punto qualificazione giuridica poiché, dalla pacifica ricostruzione dei fatti, risul l’importo del risarcimento post sisma risultava liquidato dalla pubblica amministrazione a seguit COGNOME trasmissione di false fatture da parte COGNOME società dell’RAGIONE_SOCIALE rilasciate da altra s riconducibile al COGNOME. Sicchè nel caso in esame come già rilevato con doppia pronuncia conforme dai giudici di merito correttamente il fatto veniva qualificato ex art. 240 bis cod.p
2.3 Del tutto reiterativi appaiono poi i motivi avanzati nel ricorso AVV_NOTAIO in ord al dolo di concorso; si è attribuito al supCOGNOME travisamento dei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE ovvero ai mutui sostenuti dalla prima società un assunto decisivo del tutto inconferent rispetto alla complessiva ricostruzione dei giudici di merito; con le ampie valutazioni espre alle pagine 17 e seguenti ed alla pagina 30 in particolare, il giudice di appello dopo av minuziosamente ricostruito le modalità di esecuzione dei lavori, le opere effettuate, le copie de fatture false trasmesse per l’ottenimento dei contributi post sisma, è pervenuto alla conclusion del tutto priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta, COGNOME sussistenza del dolo concor nella condotta anche di COGNOME COGNOME che era proprio quest’ultimo soggetto che aveva trasmesso fatture per operazioni inesistenti. Pertanto, le censure riproposte con il presen ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sed legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esam dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorre evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essend incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di merito, va dichiarata inammissibile.
2.4 Anche i motivi avanzati in punto determinazione COGNOME pena in entrambi i ricorsi nell’interesse dell’COGNOME appaiono manifestamente infondati; ed invero nel caso in esame la pronuncia di primo grado ha espressamente indicato, con specifica osservazione svolta a pagina 41, che la gravità dei fatti imponeva discostarsi dai minimi edittali; a fronte di tale spe argomentazione svolta nella pronuncia del tribunale l’atto di appello richiedeva il contenimen COGNOME pena nei minimi asserendo un ruolo secondario dell’COGNOME nella consumazione dei fatti privo certamente di qualsiasi concreto riscontro e nulla riferiva in relazione al grave da patrimoniale con ingente profitto illecito che era stato COGNOME in essere, così scadendo nel vizio inammissibilità per aspecificità. In ogni caso, il generico riferimento ai minimi edittali
sentenza di appello può ben essere inteso quale pena prossima ai minimi senza alcuna violazione di legge essendosi anche fatto riferimento nella negazione delle attenuanti generiche a plurime circostanze di fatto quali la complessità dell’ordito artificioso e la cospicua entità delle oggetto delle condotte decettive, ugualmente valide ex art. 133 cod.pen..
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili alnof -ma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disCOGNOME dell’art cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore COGNOME Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present giudizio dalla parte civile Regione Emilia Romagna che liquida in complessivi C 3686,00 oltre accessori di legge.
Roma, 9 novembre 2023
IL PRESIDENTE NOME COGNOME pe,riali