Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5864  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23.8 d.lgs. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Il sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha presentat ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato d non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per difetto di condizione di procedibil essendo il reato estinto per l’intervenuta remissione di querela.
Nel ricorso si evidenzia che il reato risulta aggravato dall’aver approfittato di circostan da ostacolare la privata difesa (truffa online) e pertanto procedibile d’ufficio.
Con memoria inviata a mezzo PEC il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso dovendosi ritenere che il giudice abbia implicitamente proceduto alla riqualificazi del fatto con conseguente esclusione della circostanza aggravante indicata.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso merita accoglimento.
In effetti, a fronte della contestazione di una specifica aggravante (relativa alla c.d. online, idonea ad esporre la vittima a maggiore vulnerabilità) che rende il reato procedibi d’ufficio, la intervenuta remissione della querela, se non preceduta o accompagnata da una valutazione giudiziale che escluda la sussistenza della aggravante indicata, non è idonea provocare la estinzione del reato e quindi la declaratoria di non doversi procedere. Infa reato, contestato in imputazione come truffa (art.640 c.p.) con l’aggiunta del riferime all’art. 61 n.5 c.p., è poi descritto espressamente, in calce, con la specifica indica dell’aggravante di “aver profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici a distanza che non permettono all persona offesa di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore – contraente, né l’esi delle merci offerte”.
Il fatto, commesso nel 2019, rientra pertanto nel perimetro applicativo dell’art.640, comm 2, n. 2-bis c.p., che prevede la forma aggravata del reato di truffa “se il fatto è commess presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5”. Il comma successivo (il te dell’art.640 c.p.) dispone che “il delitto è punibile a querela della persona offesa, salv ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.
Il giudice, a fronte delle conclusioni delle parti che chiedevano “dichiararsi estinzione reato per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità”, avrebbe dovu preliminarmente esaminare la sussistenza della aggravante e l’eventuale possibilità d escluderla, ovvero rigettare la richiesta delle parti.
In difetto, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro (trattando ricorso per saltum) per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il C nsigliere telatore Il Presidenter