Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3761 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a San Cataldo il 21 ottobre 1975
avverso la sentenza resa il 6 Marzo 2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza resa il 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di truffa aggravata dalla condizione di minorata difesa de persona offesa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia deducendo:
2.1 vizio di motivazione con riferimento alla identificazione dell’autore della truffa. La Corte attribuire la responsabilità penale all’imputato ha sviluppato un’argomentazione illogica i quanto ha affermato che l’autotrasportatore, unico soggetto che avrebbe avuto contatti con il consegnatario della merce provento della truffa, lo ha descritto come una persona “cicciottella”;
così facendo ha sottovalutato la circostanza che all’epoca dei fatti COGNOME era fortemente obeso, tanto da avere difficolta di deambulazione, come riferito dal teste COGNOME.
2.2 Vizio di motivazione poiché l’imputato non aveva la possibilità di recarsi nella zo concordata per la consegna e in quanto si trovava sottoposto agli arresti domiciliari. La Corte di appello, per giustificare la triangolazione di consegna della scheda SIM al fratel dell’imputato, NOMECOGNOME ha affermato che COGNOME NOME si trovava agli arresti domiciliari, m non spiega come mai un soggetto fortemente obeso e agli arresti domiciliari abbia potuto prendere in consegna il materiale provento della truffa.
2.3 Violazione dell’art. 640 cod.pen. per l’assenza del raggiro in quanto la persona offesa, i sede di querela, ha riferito che le modalità di consegna del bene venduto erano state modificate e tutto questo era avvenuto a sua insaputa e ed era stato l’autotrasportatore ad accettare questo cambio di programma; quest’ultimo ha spiegato che non era solito chiedere i documenti di identità per le consegne, poiché i rapporti commerciali erano intrattenuti tra la ditta vendit e quella destinataria e non aveva ricevuto al riguardo alcuna indicazione.
Ricorda, al riguardo, il ricorrente che il pagamento di merci effettuato mediante assegni di cont corrente privi di copertura non costituisce, di per sé, un raggiro idoneo a trarre in inganno soggetto passivo.
2.4 Violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa di cu all’art. 61 n. 5 cod.pen. poiché nel caso di specie il venditore ha potuto consegnare la merce di persona ed è noto che la compravendita attraverso contatti telefonici, cui seguono incontri in presenza, non integra la contestata aggravante della minorata difesa.
Con memoria trasmessa il 14 novembre 2024 l’avv. NOME COGNOME ha inviato le conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.
1.1 Le censure formulate con il primo e il secondo motivo di ricorso sono generiche, in quanto non si confrontano con il tenore della motivazione su cui poggia l’affermazione di responsabilità dell’imputato. La Corte di merito ha chiaramente affermato l’ininfluenza sul giudizio colpevolezza della descrizione da parte dell’autotrasportatore del soggetto a cui aveva consegnato la merce, in quanto il coinvolgimento del COGNOME nella truffa si fonda su diversi elementi concordanti, tra cui la disponibilità della Sim card utilizzata per intrattener trattative con la persona offesa; la qualità di rappresentante legale della società acquirente d
beni; le denunzie di analogo tenore presentate a suo carico dai testi COGNOME e COGNOME a riprov del carattere reiterato delle modalità della truffa oggetto del presente giudizio.
Gli elementi a sostegno della tesi dell’impossibilità di deambulazione dell’imputato, che non avrebbe pertanto potuto presentarsi all’appuntamento con il vettore per ricevere la merce acquistata e pagata con un assegno falso, sono poco significativi, poiché si riferiscono ad un periodo successivo a quello in cui si è consumato il reato. Neppure è certo che all’epoca dei fatt l’imputato si trovasse agli arresti domiciliari poiché tale circostanza, riportata dal teste Ala si riferisce ad un periodo diverso da quello di consumazione del reato oggetto del presente giudizio.
1.2 Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Secondo consolidata gurisprudenza in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmen concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sus del reato di cui all’art. 640 cod. pen. ( Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801 – 01 Inoltre, l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contrae pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto pr (Sez. 2 , n. 5046 del 17/11/2020 Ud. (dep. 09/02/2021 ) Rv. 280563 – 02;
A pag. 4 della sentenza impugnata, la Corte ha sottolineato che , a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, il raggiro è consistito nell’avere effettuato il pagamento della merce consegnando al vettore un assegno falso e non un assegno privo di copertura, sicché è evidente l’originaria volontà fraudolenta dell’imputato di sottrarsi al pagamento, sin dal momento delle trattative come emerge altresì dall’utilizzo di un’utenza telefonica a sè non intestata.
L’imputato si è inoltre avvalso dell’affidamento indotto nella persona offesa dall’essere lega rappresentante di una società cooperativa. Tutti questi elementi hanno indotto il venditore a fare affidamento sulla correttezza dell’acquirente.
1.3 II quarto motivo è fondato.
Deve premettersi che la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è configurabil solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale, con esclus pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il c della vittima stessa, ovvero di un soggetto che l’ha determinata. (Sez. 2 , n. 18656 del 29/04/2021, Rv. 281201 – 01)
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e de quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa co
attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove s la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace control preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta ( Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893).
Tuttavia questo principio non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalità della condotta di t si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso truffa sia realizzata con lo strumento di comunicazione a distanza, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore. (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv 281800 – 01)
Nel capo in esame, l’imputazione contestava all’imputato di avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, in ragione della impossibilità pe persona offesa, in assenza di competenze specifiche, di avvedersi della falsità dell’assegno.
Veniva in sostanza contestata una difficoltà soggettiva della persona offesa di comprendere che l’assegno consegnato al vettore in pagamento fosse falso; la sentenza di primo grado, tuttavia, ha motivato il riconoscimento dell’aggravante sulla difficoltà oggettiva determina dalla diversa modalità di consegna della merce, concordata direttamente dall’imputato con il vettore (v. pag. 7 della sentenza di primo grado); la difesa non ha contestato questa diversità del fatto riconosciuto in sentenza rispetto all’imputazione, accettando sul punto contraddittorio, ma ha chiesto, con il gravame, l’esclusione dell’aggravante sul rilievo che dopo i contatti telefonici tra le parti, la consegna della merce pattuita era stata effettuata a distanza dalla sede della azienda del venditore, che avrebbe potuto verificare de visu la correttezza dell’acquirente e dei mezzi di pagamento utilizzati.
A fronte di questa censura, la Corte ha affermato che l’imputato è riuscito ad impossessarsi della merce, dando disposizioni direttamente al vettore e modificando il luogo di consegna previsto, e che tale cambiamento di programma cagionato avrebbe agevolato la frode.
Detta motivazione è apparente, poiché non viene spiegato per quale ragione l’indicazione di un luogo diverso per la consegna avrebbe avvantaggiato l’imputato, posto che anche la sede della società di cui COGNOME è rappresentante legale, si trova in luogo distante dalla sede del venditore.
Ed infatti, l’aggravante della minorata difesa si riferisce, in genere, ad acquisti di beni on fine in cui l’acquirente è più esposto al rischio di frodi, non avendo potuto visionare direttamente merce offerta in vendita, mentre nel caso in esame la truffa è stata realizzata in danno de venditore che ha intrattenuto rapporti telefonici con l’acquirente, rappresentante di azienda sit
in luogo distante, sicchè si rende necessario nel caso di specie individuare lo specifico vantaggi di cui l’autore della truffa ha usufruito nella vicenda de quo, a causa delle trattative a dista Si impone di conseguenza l’annullamento della sentenza relativamente alla motivazione sul riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa, che dovrà essere rivalutata alla stregua dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza.
L’inammissibilità degli altri motivi di ricorso impone di dichiarare la definitività dell’accerta della penale responsabilità del reato di truffa, sussistendo in atti la querela della persona offe condizione di procedibilità della fattispecie non aggravata, così devolvendo al collegio di rinv solo l’eventuale riconoscimento dell’aggravante e il conseguente trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640 comma secondo, n. 2-bis cod.pen. in relazione all’art. 61, comma primo, n. 5 cod.pen. , con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello d Caltanissetta . Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione responsabilità in ordine al reato di truffa.