Truffa Aggravata Online: Non Basta l’Assenza della Vittima per Estinguere il Reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3753/2024, ha affrontato un caso cruciale in materia di truffa aggravata commessa attraverso mezzi telematici. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: se la truffa è aggravata dalla minorata difesa, come nel caso delle truffe online, il reato non può essere dichiarato estinto per la semplice assenza della persona offesa al processo. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale sempre più attento a tutelare le vittime di reati informatici.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una decisione del Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di due imputati per il delitto di truffa in concorso. Il reato era stato commesso tramite “contatti telematici a distanza” ed era aggravato dall’aver approfittato di circostanze di luogo che ostacolavano la privata difesa. Nonostante la gravità delle accuse, il Tribunale aveva ritenuto il reato estinto per “remissione tacita della querela”, basandosi sulla mancata presenza della persona offesa in udienza, interpretata come una rinuncia a proseguire l’azione penale.
Il Ricorso del Procuratore e la questione della truffa aggravata
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione del Tribunale. Il punto centrale del ricorso era la violazione ed erronea applicazione della legge. Il Procuratore ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse ignorato la natura del reato contestato: non una semplice truffa, ma una truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 5 del codice penale.
La presenza di tale aggravante, secondo la Procura, rende il reato procedibile d’ufficio. Di conseguenza, l’eventuale remissione della querela (esplicita o tacita) diventa irrilevante ai fini della prosecuzione del procedimento penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni del Procuratore, giudicando il ricorso fondato. I giudici di legittimità hanno sottolineato che una semplice lettura del capo d’imputazione era sufficiente per comprendere che agli imputati era stata contestata un’ipotesi di truffa aggravata. L’aggravante non derivava solo dalla descrizione del fatto (l’uso di mezzi telematici a distanza), ma anche dal chiaro richiamo normativo all’art. 61, n. 5 c.p.
La Corte ha inoltre ribadito, richiamando la propria giurisprudenza costante (in particolare, la sentenza n. 28070/2021), che la condotta di truffa realizzata online, sfruttando un’identità fittizia per una contrattazione a distanza, rientra a pieno titolo nell’aggravante della minorata difesa. Questo perché la distanza e l’uso di mezzi telematici pongono la vittima in una posizione di svantaggio e difficoltà nel verificare l’identità della controparte e la veridicità dell’offerta. Tale circostanza, oggi codificata anche nell’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., rende il reato procedibile d’ufficio, escludendo la possibilità di estinzione per remissione di querela.
Le Conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Cosenza, disponendo il rinvio del processo alla Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: conferma che le truffe online sono considerate dal legislatore e dalla giurisprudenza di particolare gravità. La qualificazione come truffa aggravata implica che lo Stato ha un interesse diretto a perseguire il reato, indipendentemente dalla volontà della persona offesa una volta che la querela è stata presentata. Pertanto, l’assenza della vittima in aula non può essere interpretata come un via libera per l’archiviazione del caso.
 
La truffa aggravata online può essere estinta se la vittima non si presenta in tribunale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la truffa commessa con mezzi telematici è aggravata e quindi procedibile d’ufficio. L’assenza della persona offesa non comporta una remissione tacita della querela e non estingue il reato.
Perché la truffa commessa con mezzi telematici è considerata aggravata?
È considerata aggravata perché integra la circostanza della “minorata difesa” (art. 61 n. 5 c.p.). La distanza tra le parti, l’uso di identità fittizie e la natura del mezzo telematico rendono più difficile per la vittima difendersi e verificare l’affidabilità della controparte.
Cosa succede dopo l’annullamento della sentenza da parte della Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro. Questo significa che il processo dovrà essere celebrato nuovamente da un altro giudice, il quale dovrà attenersi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione, ovvero considerare il reato come truffa aggravata e procedibile d’ufficio.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3753 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 3753  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto agli stessi ascritto (artt. 61, n. 5, 640, 110 cod. pen. con l’aggravante di avere approfittato di circostanze di luogo in grado di ostacolare la privata difesa,
avendo commesso il fatto con contatti telematici a distanza) perché estinto per remissione tacita della querela, attesa la mancata presenza della persona offesa e in presenza di accettazione esplicita del procuratore speciale dei ricorrenti.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione di legge in considerazione della contestazione agli imputati COGNOME e COGNOME di ipotesi di truffa aggravata, circostanza questa riscontrabile dalla formulazione letterale del capo di imputazione e dalla indicazione dei parametri normativi di riferimento. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha inoltre, a supporto, richiamato costante giurisprudenza di legittimità sul tema della aggravante contestata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata ed ogni conseguente statuizione.
4. Il ricorso è fondato.
La semplice lettura del capo d’imputazione evidenzia come nel caso di specie fosse stata contestata un’ipotesi di truffa aggravata non solo dal punto di vista della descrizione del fatto e della formulazione letterale del capo di imputazione, ma anche in considerazione del chiaro rimando ai parametri normativi evocati dalla pubblica accusa alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., che sono stati ulteriormente e compiutamente esplicati in modo del tutto condivisibile, dal ricorrente, con il richiamo alle modifiche normative intervenute sulla fattispecie in questione, anche in considerazione della attuale e non equivocabile formulazione dell’art. 640 cod. pen. (art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.). La condotta, per come contestata, con il chiaro rimando all’utilizzo di mezzi telematici, rientra per giurisprudenza costante di questa Corte nell’ambito dell’aggravante richiamata della minorata difesa (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, PMT/Poropat, Rv. 281800-01, in considerazione dell’utilizzo di diversa identità a fini di contrattazione on-line e della corresponsione di un prezzo per la locazione estiva).
Deve conseguentemente essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d Catanzaro.
Così deciso il 21 dicembre 2023.