Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN NOME ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del TRIBUNALE per il riesame delle misure cautelari di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 20 maggio 2024 il Tribunale di Bari, sezione per i riesame, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interess COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 22 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale era s applicata all’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliar relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazio pubbliche continuata in concorso contestatagli.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 640-bis cod. pen.
In particolare, sottoponeva a critica la motivazione dell’ordinanz impugnata, ritenuta illogica, nella parte in cui il Tribunale aveva riten priva di rilievo – ai fini della dimostrazione che il NOME non fosse possesso, all’epoca dei fatti, della smart card aziendale utilizzata pe commissione del reato di truffa aggravata contestatagli – la mail con l quale il commercialista COGNOMECOGNOME nel rimettere il mandato,aveva dichiarato di aver consegnato la smart card a tale COGNOME NOME in data 9 giugno 2022, essendo ben possibile, ad avviso del Tribunale che costei l’avesse successivamente consegnata all’imputato.
A tenore della prospettazione del ricorrente,la motivazione resa sul punto dal Tribunale per il riesame pretendeva di porre a carico della difesa l’one di provare l’innocenza dell’imputato, laddove evidentemente era l’accusa a dover fornire la prova della colpevolezza.
La difesa, inoltre, in data 5 settembre 2024 depositava memoria con la quale ribadiva le argomentazioni già rassegnate e altresì deduceva che nella specie era carente il dolo specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ed invero, il punto della motivazione oggetto della doglianza appare, in realtà, immune dal vizio di manifesta illogicità dedotto dal ricorrente, si considera che appare del tutto rispondente a logica l’argomentazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto ben possibile che la COGNOME dopo aver ricevuto la card successivamente utilizzata per la commissione della truffa, l’avesse consegnata all’imputato, il quale, pertanto, avreb avuto l’occasione di commettere il reato.
Tale circostanza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata considerata dal giudice della cautela quale elemento di prova a carico del COGNOME, bensì e soltanto al fine di escludere l’esistenza un elemento dirimente a suo favore, sullo sfondo della considerazione altri elementi a carico del ricorrente, primo fra tutti il fatto c NOME, all’epoca del reato, rivestiva la qualità di lega rappresentante nonché amministratore della società titolare del fittizi credito di imposta, pari a euro 43.000,00, oggetto della contestata truffa.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiar inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/09/2024