Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40432 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 02/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle parti civili:
COGNOME NOME, nato a San Benedetto del Tronto il giorno DATA_NASCITA
NOME, nato a San Benedetto del Tronto il giorno DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a San Benedetto del Tronto il giorno DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Spinetoli il giorno DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Benedetto del Tronto il giorno DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a San Benedetto del Tronto il giorno DATA_NASCITA
tutti rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO – di fiducia nel procedimento penale nei confronti di:
NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Civitanova Marche il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di
COGNOME NOME, nato a Lapedona il giorno DATA_NASCITA fiducia
avverso la sentenza in data 28/3/2025 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che si Ł proceduto con trattazione alla presenza RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito di richiesta RAGIONE_SOCIALE stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
letta la memoria difensiva datata 14/11/2025 nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME ed a firma dell’AVV_NOTAIO;
letta la memoria difensiva datata 27/11/2025 nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME ed a firma dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili sopra indicate, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese RAGIONE_SOCIALE quali ha chiesto la liquidazione;
udito il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 marzo 2025 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 3 ottobre 2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, appellata dalle parti civili, con la quale gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati assolti con la formula ‘perchØ il fatto non sussiste’ dal reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110, 81, 61 nn. 7 e 11, 640 cod. pen.) di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni ed il solo COGNOME anche dal reato di truffa aggravata (110, 640, 61 n. 11, cod. pen.) di cui al capo B.
In estrema sintesi, si contesta al NOME, al COGNOME ed al COGNOME, funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di avere prospettato a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, la possibilità di ottenere la concessione di una linea di RAGIONE_SOCIALE di 250.000,00 euro per la predetta società a condizione che tutti i soci avessero personalmente acquistato azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la metà del valore del predetto affidamento, rassicurandoli sulla convenienza di detta operazione finanziaria, corredando la scheda di profilazione MIFID con informazioni inesatte e non fornite alle persone offese, rappresentando RAGIONE_SOCIALE banca come un istituto di RAGIONE_SOCIALE solido, nonchØ invitando i predetti a sottoscrivere un aumento di capitale proposto nei primi giorni di luglio 2014 che veniva presentato come un investimento sicuro al riparo RAGIONE_SOCIALE fluttuazioni dei mercati finanziari ed utile a recuperare la perdita di valore RAGIONE_SOCIALE azioni, in tal modo procurando a sØ e ad altri un ingiusto profitto in quanto il valore degli investimenti effettuati veniva azzerato in data 30 maggio 2016.
Al solo COGNOME, poi anche contestato di avere, attraverso gli artifizi e raggiri sopra descritti, proposto a NOME COGNOME la surroga di un mutuo contratto con la banca Unicredit a tassi piø bassi a condizione che la stessa avesse acquistato azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rassicurandola sulla convenienza dell’investimento e sulla futura liquidabilità dei titoli il valore dei quali veniva invece, come detto, completamente azzerato in data 30 maggio 2016.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza il difensore RAGIONE_SOCIALE sopra indicate parti civili, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 573 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ. per avere la Corte di appello, nonostante che la sentenza del Tribunale fosse stata impugnata per i soli interessi civili, respinto il gravame ritenendo che, poichØ era contestata una condotta ingannatoria atta a determinare un errore essenziale nella conclusione di un contratto, nel decidere la doglianza non avrebbe potuto limitarsi alla verifica della fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano, ma doveva necessariamente verificare se fosse integrata la fattispecie penale tipica secondo il canone di giudizio e di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove in sede penale.
Richiama, al riguardo, la difesa dei ricorrenti, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021 e di decisioni di questa Corte di legittimità secondo le quali, fermo il rispetto RAGIONE_SOCIALE ‘forme’ del giudizio penale, il canone di giudizio relativo alle posizioni RAGIONE_SOCIALE parti civili non può che essere quello proprio del giudizio civile, con conseguente applicazione dell’art. 2043 del codice civile (con riguardo al fatto, al danno, al nesso causale ed all’aspetto soggettivo dell’illecito) ed afferma che tali principi sarebbero stato violati dalla Corte di appello di Ancona.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata ha
ritenuto che le mendaci informazioni offerte dagli imputati alle parti civili in ordine alle caratteristiche dei titoli offerti in vendita e dei relativi rischi non potessero rilevare come indice della condotta ingannatoria.
Osserva al riguardo la difesa dei ricorrenti:
a) vi sarebbe contraddizione nella sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, si afferma che non v’Ł prova in capo agli imputati dell’elemento intenzionale del reato sotto forma della consapevolezza dell’effettiva natura e consistenza dei titoli proposti in vendita e, dall’altro, che costituisce nozione elementare il fatto che i titoli emessi da una banca e non quotati nei mercati regolamentati costituiscono titoli illiquidi per cui tale elemento non può rilevare come indice di condotta ingannatoria;
Ł emerso dalla sentenza di primo grado che le persone offese erano totalmente ignare della natura illiquida dei titoli offerti e RAGIONE_SOCIALE relative indicazioni in termini di rischio;
la Corte territoriale, disattendendo anche i principi giurisprudenziali in materia, non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive nelle quali si era evidenziato che gli imputati, soggetti dotati di una elevata qualificazione professionale, avevano rappresentato alla persone offese una situazione diversa dalla realtà, inducendole ad acquistare titoli ad elevatissimo grado di rischio, il tutto come emerso dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dell’imputato COGNOME che ha confermato l’elevato rischio di detti titoli azionari.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo la sentenza impugnata omesso di confrontarsi con i rilievi contenuti nell’atto di appello ed avendo ritenuto che l’operazione economica posta in essere dagli imputati fosse caratterizzata da una propria logica economica e risultasse vantaggiosa per le parti civili, giungendo così ad escludere il dolo in capo agli imputati.
Osserva al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello sarebbe incorsa in un travisamento dei dati probatori in quanto ha omesso di valutare che gli imputati avevano prospettato alle parti civili un’operazione economica diversa rispetto a quella poi effettivamente realizzata consistente nella concessione a favore della società RAGIONE_SOCIALE di un finanziamento di 250.000,00 euro a condizione dell’acquisto dei titoli per un controvalore di 125.000,00 euro.
In realtà risulterebbe documentalmente provato che gli imputati erano consapevoli del fatto che i soci della RAGIONE_SOCIALE hanno conferito un capitale di rischio che Ł risultato essere pari al valore del finanziamento ottenuto. A ciò si aggiunge che l’operazione era anche caratterizzata dalla prestazione di due fideiussioni personali, ciascuna dell’importo di 162.000,00 euro, quindi, di valore superiore al finanziamento concesso, ciò a dimostrazione – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello – che se gli imputati avessero confidato nel valore RAGIONE_SOCIALE azioni proposte in vendita, certamente non avrebbero preteso anche il rilascio RAGIONE_SOCIALE predette fideiussioni.
In realtà, conclude la difesa sul punto, lo schema truffaldino evidenziato costituisce un meccanismo noto come ‘finanziamento baciato indiretto’ (acquisto di azioni per un importo pari al finanziamento) idoneo ad eludere i controlli sul patrimonio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE Autorità di vigilanza.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che nonostante la scheda di profilazione MIFID fosse effettivamente decisiva per consentire la vendita RAGIONE_SOCIALE azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle parti civili, tuttavia, essa non rilevava ai fini del reato di truffa, perchØ la falsa compilazione della predetta scheda di profilazione seguiva e non precedeva gli accordi tra le parti e, quindi, non incideva sulla formazione del consenso RAGIONE_SOCIALE parti civili.
Osserva al riguardo la difesa dei ricorrenti che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la compilazione e l’uso della predetta scheda erano decisive per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE operazioni di vendita RAGIONE_SOCIALE azioni e che la stessa ha inciso sulla formazione del consenso RAGIONE_SOCIALE parti in quanto, se gli odierni ricorrenti al momento della raccolta RAGIONE_SOCIALE informazioni riportate nella schede MIFID fossero stati correttamente informati, gli stessi non avrebbero mai perfezionato l’operazione finanziaria prospettata dagli imputati.
2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di esaminare plurimi elementi indicati nell’atto di appello dimostrativi della consapevolezza degli imputati, al momento della vendita RAGIONE_SOCIALE azioni contestate, RAGIONE_SOCIALE difficoltà finanziarie e patrimoniali in cui versava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del contesto macroeconomico fortemente negativo che accresceva il rischio insito nelle azioni vendute alle parti civili.
Segnala, in particolare, la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare che da un comunicato stampa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28 agosto 2013 (prodotto in dibattimento) era stato richiamato l’esito di una ispezione condotta dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia che aveva evidenziato gravissime carenze patrimoniali dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE ed aveva rimarcato l’esistenza di irregolari finanziamenti concessi per l’acquisto di azioni proprie, nonchØ la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE azioni in controtendenza rispetto sia alla fase di crisi dell’economia nazionale, sia al risultato di esercizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che alle sue prospettive di crescita.
2.6. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini della configurabilità del dolo della truffa nella vendita dei titoli di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse necessario provare la consapevolezza in capo agli imputati, dello stato di prossima liquidazione della banca emittente.
Osserva la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe non correttamente esteso il perimetro del dolo del reato in contestazione. In realtà ci si troverebbe semplicemente in presenza di una truffa contrattuale che ha portato ad un danno RAGIONE_SOCIALE persone offese per effetto degli artifizi utilizzati dagli imputati in quanto le parti civili sono state indotte a stipulare un contratto di acquisto RAGIONE_SOCIALE azioni che non avrebbero mai perfezionato se fossero state informate della natura rischiosa dei titoli.
Con memoria difensiva datata 14 novembre 2025 la difesa dell’imputato NOME COGNOME ha dedotto l’inammissibilità del ricorso RAGIONE_SOCIALE parti civili in quanto caratterizzato dalla riproposizione di argomenti già scrutinati dai Giudici di merito con motivazione in ‘doppia conforme’.
Aggiunge la difesa dell’imputato COGNOME che non Ł condivisibile la tesi formulata dalla difesa dei ricorrenti secondo cui il Giudice dell’impugnazione nel decidere sulla domanda risarcitoria non sarebbe chiamato a verificare se sia integrata la fattispecie di reato in contestazione, in quanto un conto Ł trasferire sul terreno civilistico il tema della responsabilità da reato, altro conto Ł quando la responsabilità penale Ł stata esclusa da una sentenza irrevocabile di assoluzione.
A ciò si aggiunge che la difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili non avrebbe tenuto conto dell’effetto preclusivo imposto dall’art. 652 cod. proc. pen., oltre al fatto che gli imputati sono stati assolti ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. essendo stato irrevocabilmente accertato che gli stessi erano totalmente inconsapevoli di fornire informazioni non corrispondenti alla realtà sulla solidità della banca e RAGIONE_SOCIALE sue azioni.
NØ potrebbe portare a conseguenze diverse l’assunto della difesa dei ricorrenti, da
ritenersi infondato, secondo il quale ci si troverebbe in presenza di una operazione finanziaria priva di logicità.
Infine, anche con riguardo alla falsa compilazione della scheda di valutazione MIFID la sentenza impugnata avrebbe fornito sul punto una risposta adeguata ed altrettanto Ł a dirsi della questione dedotta dai ricorrenti relativa alle informazioni asseritamente taciute dagli imputati circa le reali condizioni nelle quali versava la banca.
Con memoria difensiva datata 27 novembre 2025, la difesa dell’imputato COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE parti civili evidenziando l’infondatezza dei motivi di ricorso con particolare riguardo al fatto che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla valutazione degli elementi di prova secondo i criteri civilistici.
Sottolinea, poi, il difensore che la decisione della Corte di appello Ł stata correttamente incentrata sull’assenza della condotta intenzionale tipica del reato di truffa.
Evidenzia, infine, che la difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili ricorrenti tende inammissibilmente a riproporre in sede di legittimità una rivalutazione degli elementi probatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
in via preliminare deve evidenziarsi che non si terrà conto del contenuto della memoria presentata dalla difesa dell’imputato COGNOME in quanto trasmessa e pervenuta oltre i limiti temporali di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. che prevede che le memorie possono essere trasmesse fino a 15 giorni prima dell’udienza.
Si segnala inoltre che detta memoria Ł da ritenersi tardiva anche qualora la si volesse qualificare come memoria di replica alle conclusioni RAGIONE_SOCIALE altre parti perchØ non Ł stato comunque rispettato il termine di 5 giorni (da intendersi come ‘liberi’) prima dell’udienza.
Ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che i ricorsi (formulati con atto unitario) RAGIONE_SOCIALE parti civili sono manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni che appaiono meritevoli di essere trattate congiuntamente.
Prima di passare all’esame ed alla valutazione RAGIONE_SOCIALE questioni proposte, occorre ancora rilevare che nel caso in esame non sarebbe comunque applicabile il disposto del comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen. avendo questa Corte, nel suo massimo consesso chiarito che «L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01) essendo pacifico che la costituzione RAGIONE_SOCIALE odierne parti civili ricorrenti Ł avvenuta prima di tale data.
Osserva, inoltre, il Collegio che non si può che concordare in punto di diritto con i richiami effettuati dalla difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili ricorrenti circa il fatto che «Il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non Ł chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)» (C.Cost. sent. n. 182 del 2021 in motivazione). In sostanza – secondo la Corte costituzionale – «Per l’illecito civile vale … il criterio del ‘piø probabile che non’ o della ‘probabilità prevalente’ che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative e documentali, appare piø probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria (in tal senso Ł la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)».
Ciò non toglie che con riguardo ad una valutazione relativa all’accertamento di un illecito aquiliano si impone una verifica, oltre che del fatto ex sØ inteso, del danno e del nesso causale intercorrente tra la condotta ed il danno, anche dell’elemento soggettivo dell’illecito che a questo punto può anche essere costituito non solo dal dolo (elemento necessario per la configurabilità del reato di truffa) ma anche da una colpa.
Quanto sopra doverosamente premesso, deve però osservarsi che tale valutazione risulta in concreto effettuata in modo del tutto conforme ai principi enunciati in entrambe le sentenze di merito che sotto questo profilo, anche per effetto dei richiami effettuati, sui punti qui di interesse, dalla sentenza di appello a quella del Tribunale finiscono per costituire una cd. ‘doppia conforme’ così finendo per costituire un unico corpo motivazionale.
Data per non controversa la ricostruzione cronologica dei fatti e ricordato che in questa sede non ci si occupa della eventuale responsabilità aquiliana dell’istituto di RAGIONE_SOCIALE ma solo di quella degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, occorre osservare che se Ł ben vero che il Tribunale si Ł dovuto occupare in via primaria della configurabilità dei contestati reati di truffa a carico degli imputati così come rispettivamente agli stessi contestati, Ł altrettanto vero che larga parte della motivazione della sentenza di primo grado si Ł incentrata sulla valutazione dell’elemento soggettivo caratterizzante la condotta degli imputati in relazione all’evento dannoso patito dalle parti civili, sì con riguardo all’integrazione degli artifizi e raggiri ma con una motivazione che inevitabilmente ha finito per coinvolgere il piø vasto quadro del profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALE condotte anche al di là dell’elemento ‘doloso’ fino ad involgere la (motivatamente ritenuta) ‘buona fede’ dell’agire degli odierni imputati.
Del resto, non va dimenticato, come condivisibilmente indicato anche dalla stessa Corte di appello nella sentenza impugnata (pag. 6), che in un caso come il presente, di contestazione di una condotta ingannatoria atta a determinare un errore essenziale sulla conclusione del contratto, il profilo soggettivo non potrebbe che rinvenirsi in presenza di una condotta dolosa, non essendo in alcun modo ipotizzabile una attività di inganno colposa.
Il Tribunale al riguardo ha motivatamente evidenziato una serie di elementi fortemente indicativi (fondati anche sulle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME e del consulente di parte COGNOME) riguardanti i profili soggettivi di interesse, sottolineando che:
non Ł stata fornita la necessaria prova della consapevolezza degli imputati di fornire indicazioni non corrispondenti al vero in ordine alla solidità RAGIONE_SOCIALE azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
sono stati addirittura acquisiti elementi probatori che, complessivamente valutati, depongono univocamente nel senso della ‘totale inconsapevolezza degli imputati’ di una crisi economico-finanziaria dell’RAGIONE_SOCIALE, sia nel momento della prospettazione dell’operazione di finanziamento, sia allorquando ebbero a fornire rassicurazioni sulla convenienza dell’operazione finanziaria per essere le azioni prontamente liquidabili e non soggette alle oscillazioni dei mercati, sia allorquando avevano riferito della solidità della banca dal punto di vista economico e patrimoniale, sia allorquando, in occasione della sottoscrizione dell’aumento di capitale, avevano presentato tale investimento come insensibile alla fluttuazione dei mercati finanziari;
c) gli imputati si sono correttamente basati, allorquando ebbero a fornire indicazioni e informazioni sulla solidità RAGIONE_SOCIALE azioni della banca e RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie, sui positivi dati in loro possesso al momento dei fatti, forniti loro all’interno della loro filiale tramite le comunicazioni interne nonchØ tramite i comunicati stampa inviati ai media dai vertici della banca, il tutto ulteriormente rafforzato dalla rilevante circostanza consistita nel positivo superamento da parte della banca RAGIONE_SOCIALE verifiche sulla stessa svolte da un organismo
sovranazionale quale Ł la RAGIONE_SOCIALE Centrale Europea: a tale riguardo il Tribunale ha richiamato (pag. 34) una comunicazione del 26 ottobre 2014 (quindi ampiamente successiva ed indubbiamente piø affidabile di un comunicato stampa del 28 agosto 2013 richiamato nel ricorso in esame al fine di evidenziare un travisamento degli elementi probatori – ndr.);
il valore RAGIONE_SOCIALE azioni diminuì in maniera apprezzabile solo nel mese di aprile del 2015 per poi azzerarsi a distanza di un ulteriore anno (maggio 2016);
l’inconsapevolezza degli imputati di fornire informazioni non corrispondenti alla realtà sulla solidità della banca e RAGIONE_SOCIALE sue azioni si evince anche dal fatto che gli stessi imputati (oltre ad altri dipendenti della banca) ebbero ad acquistare o far acquistare a stretti congiunti le azioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
l’assenza di profili soggettivi di responsabilità a carico degli imputati emerge altresì dal fatto che in data 15 luglio 2022 Ł stato emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti dei soggetti di vertice di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per avere gli stessi promosso e costituito, organizzato e partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione, mediante induzione in errore del personale dipendente di RAGIONE_SOCIALE, di una serie indeterminata di delitti di truffa aggravata concernenti la vendita, a condizioni inique, nei confronti dei clienti del gruppo bancario, di titoli azionari e obbligazionari della società: in particolare Ł stato contestato ai vertici dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di «avere fornito reiteratamente e pubblicamente false rassicurazioni alle Direzioni Territoriali della banca, ai gestori della rete ‘ private ‘ ai direttori ed impiegati della filiali … circa il valore e la solidità finanziaria dei titoli emessi dallo stesso istituto di RAGIONE_SOCIALE, tacendo la circostanza che il valore dell’azione, così come determinato, era in realtà di molto sopravvalutato, quantomeno a decorrere dall’anno 2012 tacendo o minimizzando i rilievi effettuati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia all’esito RAGIONE_SOCIALE operazioni svolte».
Occorre a questo punto ulteriormente evidenziare che la valutazione della Corte di appello Ł stata sostanzialmente conforme, avendo detta Corte, a sua volta, aggiunto a quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale:
che la tempistica RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni Ł compatibile con la ‘buona fede’ dei funzionari della banca;
che nessuno dei dipendenti riceveva remunerazione per effetto del collocamento dei titoli della banca;
che gli imputati erano consapevoli della natura illiquida dei titoli e dei conseguenti rischi connessi, essendo nozione elementare il fatto che i titoli emessi dalle banche, laddove non quotati dai mercati regolamentati, costituiscono titoli illiquidi con la conseguenza che la natura dei titoli stessi Ł irrilevante;
che l’operazione compiuta era priva di logica per gli stessi clienti chiamati ad investire l’importo finanziato in titoli dell’RAGIONE_SOCIALE;
che gli imputati avevano solo le conoscenze derivanti dalle comunicazioni interne dell’RAGIONE_SOCIALE e dai comunicati stampa e che, se Ł ben vero che le azioni non risultavano negoziabili nei mercati regolamentati, vi era comunque un fondo di riacquisto di azioni proprie per l’impegno dell’RAGIONE_SOCIALE di riacquistarle dai clienti che avessero voluto rivenderle;
che da una nota informativa del 25 giugno 2014 Ł emerso che non risultavano proposte di vendita non concluse e che solo alla fine del 2013 e nel 2014 si verificò un mutamento del contesto economico che determinò una dilatazione dei tempi per le pratiche di riacquisto dei titoli legato all’incremento RAGIONE_SOCIALE relative domande;
che in un comunicato stampa della banca del mese di aprile 2013 si proclamava il miglior risultato operativo della storia del gruppo e si prospettava un aumento del valore
RAGIONE_SOCIALE azioni;
h) che, infine, non Ł emerso alcun elemento dal quale desumere che gli imputati (e piø in generale i dipendenti della banca) abbiano subito pressioni per l’effettuazione di operazioni come quelle in contestazione, abbiano ottenuto specifiche remunerazioni al riguardo od abbiano agito quantomeno spinti da un dovere di fedeltà nei confronti della banca loro datrice di lavoro.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, in uno con quella del Tribunale, risulta pertanto congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dalla difesa dei ricorrenti. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria. Inoltre, nessun rilevante travisamento degli elementi probatori e, conseguentemente, valutativi risulta emergere dagli atti ai quali ha accesso questa Corte e di certo l’asserita mancata considerazione un comunicato stampa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28 agosto 2013 (richiamato nel ricorso e del quale si Ł già detto sopra) non appare elemento decisivo al riguardo alla luce degli altri elementi evidenziati nelle sentenze di merito.
Il quadro emerso Ł relativo ad una serie di prove, aventi una valenza sia sul piano penalistico che su quello civilistico tali da escludere non solo il dolo richiesto per la configurabilità del reato di truffa (oramai non piø in discussione essendo la pronuncia assolutoria degli imputati divenuta irrevocabile) ma anche qualsivoglia profilo di responsabilità soggettiva nell’ottica di una valutazione ex art. 2043 cod. civ.
Emblematici sono gli elementi motivatamente indicati nelle sentenze di merito che trattano della ‘buona fede’ e dell”inconsapevolezza’ dell’agire con finalità ingannatoria da parte degli imputati, elementi di assoluta rilevanza anche sotto il profilo civilistico e che pertanto non consentono di rinvenire vizi della sentenza impugnata rilevabili in questa sede.
Per contro deve osservarsi che la difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
A ciò si aggiunge che nel caso in esame la difesa dei ricorrenti propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di
ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, perchØ sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) e ciò vale sia per il processo penale che per le questioni civili incardinate nel processo penale.
Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955).
Per solo dovere di completezza occorre solo aggiungere che la manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso relativo alle schede MIFID emerge da quanto affermato dal Tribunale (pag. 37 della relativa sentenza) e non specificamente contestato dalla difesa dei ricorrenti, che ha affermato che Ł risultato provato che della redazione di tali schede ebbe ad occuparsi solo ed esclusivamente il Pedalino (originario coimputato assolto in primo grado all’esito di giudizio abbreviato con sentenza confermata dalla Corte di appello) essendo la sottoscrizione sulle schede apposta dall’imputato COGNOME un mero ‘visto’ di attività compiuta da altri e non avendo svolto alcuna attività al riguardo nØ il NOME, nØ il COGNOME.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi RAGIONE_SOCIALE parti civili devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME