Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Reggello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 14/4/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento co rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva e le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale che, in data 20/11/2018 aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di truffa aggravata e continuata, dichiarava l’estinzione per matura prescrizione delle condotte commesse sino al 17/6/2015, riducendo la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 l’inosservanza dell’art. 23 bis dl. n. 137/2020 per avere la Corte territoriale defi il giudizio d’appello nonostante il tardivo invio delle conclusioni del P.G. con conseguen nullità della pronunzia. Il difensore, premessa l’avvenuta notifica delle conclusioni scr rassegnate dal P.g. solo in data 12/4/2023 anziché nel rispetto del termine di dieci gior prima dell’udienza, come previsto dal comma 2 dell’art. 23, eccepisce che la denunziata inosservanza comporta una lesione del diritto di intervento e difesa dell’imputata, venuta conoscenza delle conclusioni della pubblica accusa allorché era già spirato il termine per l presentazione delle proprie conclusioni, con conseguente integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio. Aggiunge che il mancato, tempestivo, ricevimento delle conclusioni del P.g. era stato dedotto già in sede di conclusioni depositate il 6/4/2023;
2.2 la violazione di legge in considerazione dell’avvenuta notifica della sentenz impugnata alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. nonostante l’elezione di domicilio in luogo diverso e la reperibilità della stessa nel luogo indicato. Il dif lamenta che la sentenza impugnata è stata irritualmente notificata all’imputata a norma dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. nonostante l’art. 23 D.I. n. 137/2020 ne preveda espressamente la comunicazione “alle parti” e non risulti esperito alcun tentativo di notifi al domicilio dichiarato;
2.3 il vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità dell’imputata l’addebito ascrittole. Secondo il difensore la Corte di merito ha ritenuto integrata la fattis delittuosa ascritta alla ricorrente sulla base del mero apprezzamento della materialità dell condotta, consistita nel mancato utilizzo del badge e nell’autocertificazione delle ore lavora senza adeguatamente valutare il profilo del dolo. Infatti, la RAGIONE_SOCIALE -in considerazione de propria qualifica di dirigente- riteneva in buona fede di poter gestire autonomamente il propri orario di lavoro e determinare la conseguente retribuzione dovuta, circostanza nota al direttore e ai colleghi;
2.4 la violazione dell’art. 131bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione per avere Corte di Appello escluso la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità dell
particolare tenuità del fatto senza considerare che dalle buste paga emerge un danno minimale per l’RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente si è adoperata per rifonde conseguenze pregiudizievoli patite dall’ente, come da transazione versata in atti;
2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al denega riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62 bis cod.pen. nonostante l’assai modesta entità del danno e la condotta postfattuale dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento prevalente, ritiene che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vig della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’omessa comunicazione in via telematica al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte d Procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenz dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901- 01; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 284164 – 01, Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Rv. 284486 – 01). Questa Corte ha, inoltre, escluso che la nullità in questione sia ravvisabile allorché la trasmissione delle conclusioni del pubb ministero non immediata sia tuttavia avvenuta prima della scadenza del termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni delle parti private (Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2 Rv. 285040-01; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412 – 01; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694 – 02).
Si è, tuttavia, condivisibilmente precisato che la nullità generale a regime intermed conseguente all’omessa o tardiva comunicazione al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conver con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è deducibile dalla difesa nei lim previsti all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attu interesse al riguardo (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Rv. 285186 – 01) e che, in particolar il vizio deve essere dedotto dal patrocinatore nel primo atto successivo di partecipazio “cartolare” al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendo applicare la regola posta dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarit del rito camerale emergenziale (Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 284164 01; Sez. 2, n. 27880 del 16/5/2023, Rv 284898-01).
In relazione alla nullità in discorso la giurisprudenza ha chiarito che l’imputato non limitarsi alla mera allegazione, dovendo esplicitare un suo concreto ed attuale interesse ch ne giustifichi la deduzione (Sez. 2, 285186/23, cit.; in proposito anche Sez. 1, n. 8792 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269230 – 01).
Nella specie, la difesa nelle conclusioni scritte rassegnate il 7/4/23 si è limit segnalare la mancata comunicazione delle conclusioni del P.m., svolgendo considerazioni a sostegno dell’interposto gravame, senza formulare né in quella sede né successivamente al ricevimento delle conclusioni del P.g. formale eccezione in ordine alla tardività dell’ino rappresentando il pregiudizio conseguito all’inosservanza dei termini.
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. La difesa deduce l’inosservanza dell’art. 23 bis,connma 3, D.L. n. 137/2020 nella parte in cui prevede che ” dispositivo della decisione è comunicato alle parti”, essendo stato l’atto notificato al dife ex art. 161, comma 4 cod.proc.pen., e non all’imputata al domicilio dichiarato. Anche in t caso, a fronte di una comunicazione non omessa ma che si assume eseguita in modo difforme rispetto a quella normativamente prevista il difensore non allega alcuna concreta circostanza che giustifichi l’interesse alla deduzione sotto il profilo della lesione dei diritti di di prevenuta, tanto più a fronte del mandato fiduciario e di un esercizio dell’impugnazione sede di legittimità riservato esclusivamente alla difesa tecnica.
Il terzo motivo, che denunzia il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità d ricorrente, lungi dall’individuare aporie e fratture logiche decisive nel percorso argomentat della sentenza impugnata sollecita una rilettura del compendio probatorio sull’assunto della buona fede della COGNOME e della notorietà delle modalità con cui documentava il proprio orario di lavoro, senza rapportarsi in termini puntuali agli argomenti reiettivi della Co appello e supportando le doglianze con ampie incursioni nel merito, come laddove attinge direttamente al tenore delle deposizioni dei testi per confutare le valutazioni dei gi territoriali.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che eccede dai limiti di cognizio della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratta di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il contr sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezz che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, de coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisio insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 , Rv. 284556 – 01; in senso conforme, tra molte, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al quarto motivo che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’esclusi della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. La Corte territoriale ha negato la ten del fatto evidenziando la sistematicità e la protrazione temporale della condotta nonché la spiccata intensità del dolo, facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza d legittimità alla cui stregua il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione compless congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità de condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590 – 01).
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche sfugge a censura in questa sede in quanto adeguatamente argomentato (pag. 11) con l’assenza di segnali di resipiscenza, avendo i giudici d’appello motivatamente negato la rilevanza ai fini dell’invocata mitigazion sanzionatoria dell’intervenuta transazione con l’ente pubblico.
5.1 Quanto alla circostanza ex art. 62 n. 4 cod.pen. la doglianza deve ritenersi disattesa per implicito alla luce dei richiami effettuati dalla sentenza impugnata all’entità del d causato dalla condotta della prevenuta, tale da non potersi definire “minimale” (pag. 10) Peraltro la devoluzione è, comunque, inammissibile sotto il profilo di stretto diritto in qua -per costante avviso della giurisprudenza di legittimità- la concessione della circostanz attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante, e ai fi dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che l persona offesa abbia subìto in conseguenza della stessa (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695- 01; n. 5049 del 22/12/2020 , dep. 2021, Rv. 280615 – 01) sicché la possibilità di configurare la circostanza deve riteners radicalmente preclusa non essendo qualificabile come irrisorio il danno procurato dalla prevenuta, costituito non solo dagli emolumenti illecitamente percepiti ma anche dal disservizio creato per effetto della condotta.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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