Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41833 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Città Sant’Angelo il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila del 18.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d’appello di Potenza; per l’inammissibilità del ricorso, nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2.5.2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di truffa aggravata e, disapplicata la pur contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 309 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civile RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi separatamente; nel contempo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso COGNOME e del coimputato COGNOME – assolto quest’ultimo dal delitto di truffa per non averlo commesso – dal reato di falso perché nel frattempo prescritto;
la Corte d’appello de L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado unificando i reati ascritti all’imputato con quelli già giudicati con la sentenza n. 2203/2020 dello stesso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aumentando, nella misura di quattro mesi, la pena inflitta in precedenza che ha complessivamente rideterminato in anni 2 di reclusione con revoca del beneficio della sospensione condizionale;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia deducendo:
3.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla erronea sussunzione del fatto nella fattispecie legale ed alla errata revoca del beneficio della sospensione condizionale: rileva che la sentenza impugnata non ha ricostruito correttamente il fatto storico ricondotto nella fattispecie incriminatrice di cui al capoverso dell’art. 640 cod. pen. non avendo il ricorrente posto in essere alcun artificio o raggiro per le considerazioni già sviluppate nel corso dei due gradi di merito e risultando sostanzialmente insussistente il profitto asseritamente conseguito e pari a 24 euro lordi annui; osserva che la Corte d’appello, pur a fronte dei puntuali rilievi difensivi, si è limitata a ripercorrere le argomentazioni svolte dal primo giudice fondandosi sulla sentenza n. 2203 del 2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE relativa a fatti erroneamente ritenuti analoghi; aggiunge che la Corte d’appello non ha specificato in alcun modo quali sarebbero stati gli artifici e raggiri posti in essere dall’imputato in mancanza della indispensabile delega scritta da parte dell’assistito; segnala, inoltre, l’erroneità della decisione quanto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena contenuta, comunque, con la riconosciuta continuazione, nel limite dei due anni;
3.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza: segnala che la Corte d’appello de L’Aquila ha motivato in termini meramente apparenti non dando conto delle ragioni
della propria decisione considerando “piccole inesattezze” le invece difformi dichiarazioni dei testi tali da inficiare il nucleo centrale della ricostruzione del fa operata con illegittimo richiamo alle risultanze istruttorie dell’altro procedimento penale che hanno avuto un peso decisivo nella finale determinazione dei giudici aquilani;
3.3 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: insiste ancora sulla sostanziale assenza di motivazione in ordine alla responsabilità oltre che alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; aggiunge che la presenza di una delega scritta da parte dell’assistito indebitamente assegnato al ricorrente è il frutto di un vero e proprio travisamento della prova “per invenzione”; segnala l’ulteriore vizio motivazionale quanto alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ed alla considerazione secondo cui, in ogni caso, a fronte della remunerazione erogata in suo favore, il ricorrente aveva in ogni caso erogato al paziente le proprie prestazioni professionali;
la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena per la sentenza n. 2203 del 2020 e per il decreto del GIP del tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28 ottobre 2013, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza; per l’inammissibilità del ricorso, nel resto;
la difesa del COGNOME ha trasmesso una dettagliata memoria difensiva con cui insiste nelle censure articolate con il ricorso contestando le argomentazioni sviluppate dal PM con riguardo ai profili concernenti la responsabilità e, inoltre, insistendo sulla censura relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;
la difesa della parte civile NOME COGNOME ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero, comunque, sulla infondatezza del ricorso;
la difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero, comunque, sulla infondatezza del ricorso corredandole di una ampia ed articolata memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, agli effetti penali per essere il reato ascritto all’imputato estinto essendo maturato il termine di prescrizione già nel corso del giudizio di appello, con conferma, tuttavia, delle statuizioni civili.
Ed infatti, anche a voler considerare la contestazione e ritenere il reato perfezionato in data 27.5.2016, occorre tener conto che il termine massimo di prescrizione, risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., è quello di sette anni e sei mesi in quanto il Tribunale aveva già escluso la recidiva quale aggravante idonea ad incidere tanto sulla pena iniziale quanto sull’aumento stabilito dall’art. 160 cod. pen.; a tale risultato, per altro verso, si perviene anch considerando e conteggiando i periodi di sospensione del corso del termine di prescrizione conseguenti sia al rinvio disposto per l’emergenza pandemica (nella misura di 64 giorni) che quello disposto dall’udienza del 14.2.2022 all’udienza del 28.2.2022.
L’estinzione del reato per cui si procede in questa sede preclude, evidentemente, l’esame del terzo motivo di ricorso con cui si contesta la congruità della motivazione circa la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena perché già concesso in precedenti occasioni ed impone, nel contempo, di eliminare l’aumento inflitto, con la sentenza impugnata, sulla precedente condanna, nella misura di mesi 4 di reclusione.
Viene meno, in tal modo, la ragione della disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa in favore del COGNOME con la sentenza n. 2203 del 2020 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed il provvedimento del GIP del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28 ottobre 2013; va d’altra parte condivisa l’osservazione del AVV_NOTAIO Generale circa l’assenza di una motivazione esaustiva sul punto, non comprendendosi quale sia stata la ragione della revoca, considerato che le precedenti condanne erano a pena detentiva, tranne una che concerneva la pena di gg. 6 di reclusione per una fattispecie oggi depenalizzata sicché la nuova condanna, che avrebbe comportato la pena detentiva di anni due di reclusione, non implicava la revoca della sospensione condizionale quantomeno con riguardo alla pena detentiva.
Certo è che l’eliminazione dell’aumento di mesi 4 di reclusione consente, certamente, di ritenere comunque ingiustificata la revoca del beneficio anche a volerla ritenere collegata al superamento del limite stabilito dall’art. 164, comma terzo, cod. pen..
In ogni caso, la presenza della parte civile impone di vagliare il ricorso sia pure nell’ottica esclusiva della affermazione della responsabilità aquiliana (cfr., in
tal senso, tra le altre, Sez. 2 – , n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377 – 01).
NOME COGNOME era stato tratto a giudizio ed è stato giudicato responsabile, nei due gradi di merito, all’esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di truffa aggravata in quanto, quale Medico di Medicina Generale in Montesilvano, avrebbe usato artifici e raggiri registrando falsamente tale NOME COGNOME come proprio assistito traendo così in inganno i responsabili dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE inducendoli a retribuirlo in luogo del medico di famiglia invece scelto dal predetto.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’erronea sussunzione del fatto nella fattispecie astratta delineata dall’art. 640 cod. pen. e, con il secondo motivo, pur intitolato come violazione di legge processuale, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
2.1 Quanto al primo profilo, della violazione di legge, è allora opportuno rilevare il ricorso, lungi dal prospettare un vizio di legittimità, finisce per contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati invece concordi nel ritenere tali elementi riscontrati nella concreta vicenda processuale.
Vale la pena, allora, ribadire che il vizio di violazione di legge suppone la contestazione della riconducibilità del fatto – così come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla nel paradigma legale, operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito.
Con riguardo, poi, al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è pacifico che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1,
n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801).
Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 , n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 04, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità).
E, d’altra parte, è certamente preclusa al giudice di legittimità l’operazione di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovverò l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez.
6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell’art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale “esistenza” della motivazione ed alla “resistenza” logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; conf., da ultimo, Sez. 3 , n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01, in cui la Corte ha ribadito che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile).
Vagliando, inoltre, la completezza e congruità della motivazione della sentenza di appello, si è da sempre ribadito che l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata non è di per sé rilevante laddove l’apparato motivazionale offra, nel suo complesso, ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non potendo perciò comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione che rileva solo quando, per effetto di tale critica, ed all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, il ragionamento risulti disarticolato in uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ,Rv. 271227).
2.2 Tanto premesso, rileva il collegio che la sentenza d’appello non si è affatto disinteressata e non ha trascurato le censure difensive cui ha fornito una risposta complessivamente esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; occorre peraltro y aver riguardo alla circostanza secondo cui, nel caso di specie, e come accennato, si è in presenza di una “doppia conforme” di
merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vale indubbiamente il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
La Corte d’appello, in particolare, ha preso in esame la censura difensiva circa il rilievo che avrebbe dovuto essere attribuito alla indispensabilità di una delega formale, di cui tuttavia lo stesso COGNOME non sarebbe stato in grado di dar conto; i giudici d’appello hanno a tal proposito osservato che una delega falsamente conferita ben poteva essere stata esibita all’operatore e ritirata non appena avvenuta la registrazione, non essendone infatti obbligatoria la conservazione in atti dopo l’avvenuta registrazione della scelta del paziente (cfr., pag. 6 della sentenza).
In altri termini, la Corte d’appello ha reso sul punto una motivazione prettamente “di merito” che supera e rende irrilevante la mancata acquisizione della delega.
Dal punto di vista della integrazione degli elementi oggettivi della fattispecie incriminatrice, pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente argomentato nel senso che l’artificio ed il raggiro era rinvenibile proprio nel far apparire avvenuta una scelta invece non mai effettuata dal paziente in questione (cfr., ivi, pag. 7).
A fronte del dato, pacifico, della iscrizione del COGNOME tra gli assistiti d dr. COGNOME rispetto alla scelta, operata dal paziente, per il dr. COGNOME, i giudici d merito hanno dunque potuto collegare la vicenda in esame a quelle che avevano formato oggetto di altro processo e, persino, di una confessione stragiudiziale dell’imputato resa al collega.
La complessiva considerazione degli elementi così acquisiti ha consentito, perciò, in termini non manifestamente illogici, di ricondurre il fatto oggetto dell’imputazione nell’ambito del più generale e continuativo modus operandi ascritto all’odierno ricorrente e che è stato giudicato tale, inoltre, da non ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, per altro
verso, congrua la pena applicata in aumento rispetto alla precedente condanna (cfr., ivi, pag. 7).
4. Con la conferma delle statuizioni civili nulla va tuttavia liquidato, a titolo di spese per il presente grado, in favore della parte civile NOME COGNOME che si è limitata a trasmettere le proprie conclusioni con allegata la relativa notula senza, e. tuttavia, argomentare sulle questioni sollevate dal ricorrente senza fornire alcun contributo ai fini della decisione (cfr., con specifico riferimento a ricorsi tratt dalla VII Sezione della Corte, con le forme di cui all’art. 610 cod. proc. pen., Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 265974-01; più recentemente, Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, COGNOME, non mass.; in generale, Sez. 2 , n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834 – 01; Sez. 3 , n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 – 01; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279551-01 secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione).
Va invece disposta la condanna al pagamento delle spese, nella misura indicata in dispositivo, in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione.
Conferma le statuizioni civili e condanna l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 2.174,00, oltre accesscrdi legge.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile COGNOME NOME. Così deciso in Roma, il 2.10.2024