Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39566 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39566 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della C:orte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato (riducendo l’entità delle pene inflitte) la condanna di entrambi gli imputati, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata in data 23 febbraio 2022, in ordine ai reati di truffa aggravata e sostituzione di persona.
Ha proposto ricorso per cassazione la comune di:esa degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, atteso l’immotivato scostamentci dal minimo edittale delle pene previste per i reati contestati.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 597 cod. proc. pen., per ciò che attiene alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio concedibile proprio in ragione del più mite trattamento sanzioNOMErio riconosciuto agli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili, perché generici oltre che manifestamente infondati.
1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevata la manifesta infondatezza della censura poiché, considerando i limiti edittali fissati dalla disposizione incriminatrice dell’art. 640, comma 2, cod. pen., la Corte territoriale ha fissato la pena base in anni 2 di reclusione, riducendola peraltro rispetto alla sentenza di primo grado, in misura non superiore alla media edittale (atteso il minimo di 1 anno ed il massimo di 5 anni) e, comunque, indicando le -agioni in fatto che giustificavano lo scostamento dal minimo della pena deteitiva (il che rende coerente con l’insegnamento di legittimità la commisurazione della pena e l’inammissibilità della censura, adeguatamente motivata pur con il ricorso ad espressioni sintetiche – «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» – o attraverso il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464).
1.2. Passando al secondo motivo, va rilevata analoga insussistenza di alcuna violazione di legge o vizio motivazionale rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato in ragione della mancata indicazione di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 0) e della spiccata propensione a delinquere manifestata (per la violazione delle misure cautelari cui sono stati entrambi sottoposti dopo la commissione dei fatti), così osservando gli oneri motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (relativi all’indicazione degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione delle attenuanti: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
1.3. Non consentito, infine, il terzo motivo di ricorso, poiché secondo il consolidato insegnamento della Corte «il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l’interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563 – 01; Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, COGNOME, Rv. 253641 – 0; Sez. Unite, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 0).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/9/2023