Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40362 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40362 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Monza il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 19 dicembre 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dell’AVV_NOTAIO per la parte civile NOME COGNOME, che ha depositato nota spese e richiesta di condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, e dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzia mente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 24 Pllarzo 2022, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione il reato contestato al capo B e il reato contestato al capo E, limitatamente ai fatti commessi prima del 2 gennaio 2015 ; ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati di truffa contestati ai capi DD, A, C , D, limitatamente ai fatti commessi dopo il 2 gennaio 2015, F G, H, e ha rideterminato la pena inflitta, quale aumento in continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Monza del 18 novembre 2019.
Il presente procedimento ha per oggetto una serie di episodi delittuosi consistiti nel rappresentare alle persone offese l’esistenza di poste debitorie sorte per asseriti abbonamenti a riviste edite dalle forze dell’ordine; nel far credere a dette persone offese
l’imminente avvio di procedimenti giurisdizionali e nell’ottenere in tal modo il pagamento delle somme di volta in volta indebitamente pretese, che venivano versate su quattro diversi conti corrente intestati alla RAGIONE_SOCIALE di cui era rappresentante legale l’odierno imputato e poi dirottate sui conti dei coimputati.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione di legge per inosservanza delle cause di sospensione del termine di prescrizione in quanto la corte ha ritenuto che detta sospensione fosse intervenuta dal 27 Marzo 2019 all’il luglio 2019, in quanto il rinvio era stato dispcsto su richiesta della difesa, per un totale di 106 giorni; e dal 29 ottobre al 24 Marzo 2021 per legittimo impedimento nel difensore per un totale di 60 giorni, così pervenendo ad un totale complessivo di 166 giorni. Di conseguenza ha escluso che i reati contestati ai capi C D ed H fossero prescritti alla data dell’udienza dinanzi alla corte.
Osserva di contro il ricorrente che il rinvio disposto alla data del 27 Marzo 2019 non comporta la sospensione della prescrizione, poiché è stato effettuato per permettere la riunione al presente giudizio di altro procedimento relativo ad analoghe condotte; la seconda sospensione indicata dalla corte non opera poiché il giudice nel disporre il rinvio non ha chiesto ai difensori degli altri coimputati di interloquire sulla richiesta impedimento dell’AVV_NOTAIO, sicché non è corretto imputare il termine di sospensione della prescrizione anche al coimputato odierno ricorrente COGNOME. A sostegno di tale assunto richiama la sentenza del 7 dicembre 2021 n. 45126 della terza sezione di questa Corte di Cassazione secondo cui il rinvio del dibattimento richiesto da un’altra parte processuale non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione, qualora la difesa degli altri imputati non vi abbiano espressamente consentito in vista della sospensione dei termini di prescrizione.
2.2 Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie poiché i giudici di merito sono pervenuti all’affermazione di responsabilità sulla base di elementi insufficienti a suffragare l’impianto accusatorio. Nel caso in esame COGNOME confermava di essere titolare della RAGIONE_SOCIALE ma sosteneva di essere estraneo all’attività svolta dall’impresa poiché alcuni individui, consci delle sue difficol economiche, lo avevano cooptato per fare da prestanome per un’impresa di cui sconosceva l’attività in cambio di un compenso di 500 C mensili.
2.3 Vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la corte ha respinto la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze di cui agli articoli 114 e 62 bis cod.pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, sostenendo che l’imputato non avrebbe avuto un ruolo marginale nella vicenda, sarebbe stato consapevole della consistenza degli ingenti flussi di cassa che venivano accreditati sui suoi conti e non avrebbe mostrato alcun segno di resipiscenza.
Tale motivazione non è condivisibile poiché l’imputato si è rivolto ai Servizi sociali del Comune di appartenenza e si è reinserito nel mondo del lavoro concludendo
positivamente il percorso di affidamento ai servizi sociali e tale percorso avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione ai fini della determinazione della pena. Inoltre lamenta che gli aumenti di pena per i reati unificati per continuazione non sono stati determinati in misura distinta per ognuno dei reati satellite e il giudice non ha spiegato i criteri e ragioni in forza dei quali ha esercitato il suo potere discrezionale nel fissare la pena. La difesa lamenta, inoltre, che nel caso in esame la pena inflitta si discosta dal minimo edittale e avrebbe dovuto essere supportata da specifica motivazione in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 133 cod.pen.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha correttamente calcolato i giorni di sospensione del termine di prescrizione.
Il primo rinvio è stato disposto su richiesta della difesa e non per ragioni istruttorie pertanto determina la sospensione del termine di prescrizione per l’intero periodo di rinvio; il secondo rinvio è stato disposto per il legittimo impedimento del difensore di uno dei coimputati e dal verbale di udienza emerge che nessuno degli altri difensori si era opposto a detto rinvio. Anche in questo caso, quindi, opera la sospensione del termine di prescrizione di 60 giorni nei confronti di tutti i coimputati.
La pronunzia di questa Corte richiamata nel ricorso non si attaglia alla questione in esame poiché si riferisce all’ipotesi di rinvio disposto su richiesta della parte civile, ch non comporta la sospensione dei termini di prescrizione nei confronti dell’imputato.
Di contro, secondo giurisprudenza consolidata, la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento, ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Sez. 4 – , Sentenza n. 50303 del 20/07/2018 Ud. (dep. 07/11/2018 ) Rv. 274000 – 01)
1.2 La seconda censura non è consentita poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio introducendo doglianze di merito e in punto di fatto che esulano dalla competenza di questa Corte; la censura è anche generica poiché non si confronta con la motivazione della Corte di Appello, la quale ha ribadito il giudizio di colpevolezza dell’imputato, evidenziando che anche a volere acriticamente aderire alla ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato, che presenta evidenti elementi di inverosimiglianza e risulta smentita dalle emergenze processuali, è comunque certo che questi anche solo consentendo che sul conto corrente da lui aperto confluissero consistenti flussi di denaro, ha fornito un contributo consapevole alla condotta di eventuali terzi, non meglio identificati, accettando il rischio di agevolare concretamente l’esecuzione di un’attività illecita a danno di terzi.
1.3 La terza censura, con cui sono state articolate diverse doglianze sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondata e generica.
La corte ha reso, a pagina 22 della sentenza, adeguata motivazione osservando che non ricorrono i presupposti per la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod.pen. poiché non può ritenersi che il contributo offerto dall’imputato fosse minimale e trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO della vicenda criminosa; poiché al COGNOME sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in ragione del corretto comportamento processuale della difesa, che ha consentito l’acquisizione della copiosa mole documentale contenuta nel fascicolo del pubblico ministero. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle ritenute aggravanti speciali del timore di un pericolo immaginario e dell’essersi approfittato delle condizioni di minorata difesa delle persone offese, proprio perché non emergono elementi positivi nella condotta processuale dell’imputai:o, il quale in sede di esame ha allegato circostanze false.
Il fatto che in relazione ad altro procedimento penale l’imputato abbia concluso positivamente l’affidamento in prova non ha diretta refluenza sull’odierno giudizio ed è stato correttamente preso in considerazione solo ai fini della esclusione della ritenuta recidiva, in quanto comporta il venir meno degli effetti penali della condanna.
Quanto agli aumenti di pena per i diversi reati unificati per continuazione, la Corte ne ha confermato la correttezza, sottolineando che il tribunale ha determinato la pena in relazione ai singoli reati contestati. Le censure formulate al riguardo dal ricorrente si palesano pertanto manifestamente infondate.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Non si ritiene di liquidare nulla in favore della parte civile poiché non ha offerto alcu contributo utile alla discussione, limitandosi ad aderire alle osservazioni del AVV_NOTAIO Generale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pacamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore della parte civile.
Roma 4 luglio 2023
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il consigliere estensore
NOME COGNOME