Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33208 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Trentola Ducenta il 22/03/1954
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1 – bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 . La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa ai danni dello Stato. Si contestava lo stesso di avere tra inganno gli inquilini di un immobile sottoposto a sequestro di prevenzione riscuotendo i canoni di locazione che avrebbero dovuto essere percepiti dall’amministrazione giudiziaria.
Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento
dell’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma, cod. pen.: nel caso i esame non si verterebbe in un’ipotesi di truffa ai danni dello Stato, ma di tru semplice in quanto ramministrazione giudiziaria” cui è affidata la gestione dei beni sottoposti a vincolo di prevenzione non si identificherebbe con lo “Stato” ma rappresenterebbe solo un “ente di gestione temporaneo”;
2.2. violazione di legge (art. 640, secondo comma, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: non sarebbero stati considerati i rilievi proposti con la prima impugnazione sia con riguardo all mancanza di prove documentali relative al pagamento dei canoni sia con riguardo alla incoerenza delle dichiarazioni testimoniali; invero, solo tre inquil avrebbero affermato di avere pagato i canoni al ricorrente, mentre altr avrebbero dichiarato di non aver effettuato alcun pagamento; inoltre, non sarebbe stato considerato che sarebbero pendenti delle procedure di sfratto, i che avrebbe potuto indurre i locatari a dichiarare falsamente di avere corrispost i canoni al Balivo;
2.3. violazione di legge (artt. 120, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità: non trattandosi di tru ai danni dello Stato, sarebbe stata necessaria la proposizione di una tempestiva querela, nel caso di specie inesistente;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione de trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo alla concessione delle attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4) e 62-bis cod. pen.: con riferime all’attenuante del danno di speciale tenuità si deduceva che l’importo della truf sarebbe di soli novemilasettecento euro, cifra compatibile con il riconoscimento della levità del danno, mentre con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche si deduceva che non sarebbe stato valutato che ricorrente non aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio e che aveva tenuto una buona condotta processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
1.1. Il primo ed il terzo motivo sono infondati.
Con gli stessi, sotto diversi profili, il ricorrente contesta la sussistenza fattispecie aggravata della truffa prevista dall’art. 640, secondo comma, cod pen. in quanto eccepisce che ramministrazione giudiziaria” che gestisce i beni vincolati con le misure di prevenzione non possa essere considerata una articolazione dello Stato, ma solo un ente di gestione temporanea del patrimonio appreso.
Contrariamente a quanto dedotto, l’amministrazione giudiziaria dei beni appresi con vincolo di prevenzione è una articolazione dello Stato-apparato: l’amministratore giudiziario viene, infatti, nominato dal Tribunale e gestisce i be “in sostituzione” del proposto durante il periodo del sequestro (quando i beni vengono definitivamente confiscati interviene l’Agenzia nazionale per i beni confiscati).
Invero, l’art. 34, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che il Tribunale, che gestisce il procedimento di prevenzione, nomini il giudice delegato e l’amministratore giudiziario; quest’ultimo esercita tutte le facoltà spettant titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e ha un obblig rendicontazione al Pubblico ministero (art. 34, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011).
Non può quindi essere posto in dubbio che l’amministratore giudiziaria sia un’articolazione tecnica dell’Autorità giudiziaria cui è affidato il procedimento prevenzione, da essa dipendente e ad essa riconducibile.
Nel caso di specie, il COGNOME incassava fraudolentemente i canoni di locazione che avrebbero dovuto essere versati all’amministratore giudiziario (quindi al Fondo Unico Giustizia), procurandosi un ingiusto profitto con danno dello Stato.
Si versa dunque in un pacifico caso di truffa ai danni dello Stat procedibile ex officio e non a querela.
1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una interpretazione alternativa delle prove, atti esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della cassazione in ordine alla valutazion della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non p effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa dell prove, o degli indizi raccolti, atteso che il suo compito è limitato alla valutaz della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti d prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 17/03/2015,0., Rv. 262965-01).
Nel caso in esame, la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità risulta accurata, esaustiva coerente con le prove raccolte e priva vizi logici.
In particolare, la Corte di appello rilevava che le dichiarazioni dei te apparivano convergenti e credibili; precisava altresì che le dichiarazioni COGNOME, NOME e COGNOME non avevano riscontri documentali in quanto avevano pagato i canoni in contanti e che i profili di contraddittorietà sollev dalla difesa in ordine alle dichiarazioni della COGNOME risultavano superati
quanto emerso dalla sua audizione dibattimentale nel corso della quale la teste aveva precisato che il COGNOME tratteneva la somma corrispondente al canone di locazione dal suo stipendio di collaboratrice domestica senza contraddire le precedenti dichiarazioni.
La convergenza del compendio dichiarativo e la sua valutazione veniva espressa con motivazione che non presenta alcun profilo di illogicità, il che ost all’accoglimento di tutte le doglianze proposte in ordine alla valutazione del capacità dimostrativa delle prove che, contrariamente a quanto dedotto, risulta espressa con motivazione logica ed esaustiva che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
1.3. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze avanzate con il quarto ed ultimo motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4) cod. pen. e delle attenuanti generich
Invero la Corte d’appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non si versava in un caso di “particolare tenuità del danno” posto che l’indebita percezione dei canoni si era protratta per un considerevol lasso di tempo (dal luglio 2018 al marzo 2019) e che il danno complessivo prodotto risultava tutt’altro che lieve.
Le circostanze attenuanti generiche, invece, non potevano essere concesse in ragione della valutazione della personalità del ricorrente, che aveva agito un condotta caratterizzata da un atteggiamento valutato come spregiudicato. Invero il COGNOME, pur essendo destinatario di una misura prevenzione, aveva consumato una truffa ai danni dello Stato, dimostrando una singolare pervicacia nell dedizione all’azione delittuosa (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigett il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata a pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il giorno 11 settembre 2025.