Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8979 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8979 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLINA MARITTIMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui, oltre a dedurre un errore sulla identità della persona offesa nel capo di imputazione, si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione del reato di truffa aggravata ascritto all’odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede;
che, infatti, la difesa, prefigurando una diversa lettura del merito, estranea al sindacato di legittimità, ha riproposto doglianze in fatto già congruamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale (si veda pag. 5 dell’impugnata sentenza), cosicché le stesse devono ritenersi prive di specificità e meramente apparenti, non essendo connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della conferma del giudizio di responsabilità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203 – 01);
che, per quanto attiene al rilevato errore materiale presente nel capo di imputazione circa dell’identità della persona offesa, poi correttamente individuata nel testo della sentenza impugnata, deve rilevarsi come esso sia irrilevante, oltre che non dedotto nei precedenti gradi;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, e, più in generale, l’eccessività della pena, risulta manifestamente infondato, dovendosi sul punto ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la valutazione circa la graduazione del trattamento sanzioNOMErio e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad un nuovo apprezzamento della congruità della pena o ad ottenere un diverso risultato del bilanciamento tra circostanze eterogenee, laddove la determinazione assunta dal giudice di merito non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, inoltre, deve evidenziarsi come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva reiterata risulta precluso dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.