Truffa Aggravata INPS: Quando l’Interposizione di Manodopera non è Reato
La recente sentenza n. 8072/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante chiave di lettura sul reato di truffa aggravata INPS, delineando il confine tra illecito amministrativo e condotta penalmente rilevante. Il caso analizzato riguarda l’utilizzo di una società interposta per la gestione dei lavoratori, una pratica che, secondo l’accusa, era finalizzata a ottenere un indebito risparmio contributivo. La Suprema Corte, tuttavia, ha stabilito che in assenza di un effettivo inganno, la mera interposizione non è sufficiente per configurare il reato.
I Fatti del Caso
Al centro della vicenda vi è un imprenditore, amministratore di una società (che chiameremo “ALPI”), accusato di aver orchestrato una truffa ai danni dell’INPS. Secondo la Procura, l’imprenditore avrebbe costituito una società ad hoc (la “ODL s.r.l.”) con il solo scopo di assumere formalmente i lavoratori che, di fatto, prestavano la loro opera per ALPI.
Il presunto illecito si sarebbe concretizzato nell’applicazione, da parte di ODL, di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto “alimentaristi artigiani”, ritenuto improprio e meno oneroso rispetto a quello che avrebbe dovuto applicare la società ALPI, reale datore di lavoro. Questo meccanismo avrebbe generato un ingiusto profitto, consistente in un significativo risparmio sui contributi previdenziali. A peggiorare il quadro accusatorio, la ODL era stata successivamente messa in liquidazione, trasformandosi in una “scatola vuota” e rendendo difficile per l’INPS recuperare il presunto credito contributivo.
Il Tribunale del Riesame, in prima istanza, aveva annullato un decreto di sequestro preventivo per quasi due milioni di euro, escludendo la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero la probabilità che il reato fosse stato commesso. La Procura ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Trasparenza esclude la Truffa Aggravata INPS
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della Procura inammissibile, confermando la decisione del Tribunale del Riesame. Il punto cruciale della sentenza è la distinzione tra l’interposizione fittizia di manodopera e gli “artifizi e raggiri” richiesti per la configurazione del reato di truffa.
L’Importanza della Piena Trasparenza
I giudici hanno sottolineato come la società ODL non abbia mai nascosto informazioni all’INPS. Al contrario, ha sempre agito alla luce del sole, valorizzando elementi fattuali decisivi:
1. Comunicazione chiara: Fin dall’inizio, la società ha comunicato all’INPS l’esatto e cospicuo numero di lavoratori dipendenti (superiore a cento).
2. Applicazione costante del CCNL: Dal 2017, è stato costantemente applicato il CCNL “alimentaristi artigiani”, circostanza nota all’INPS.
3. Conferma sindacale: L’applicazione di tale contratto era stata persino confermata al termine di una vertenza sindacale, conclusasi con un verbale d’intesa.
4. Correttezza formale: Nei modelli Uniemens mensili, era sempre stato indicato l’esatto codice relativo al CCNL applicato.
Questa condotta, secondo la Corte, esclude qualsiasi attività “decettiva” o ingannatoria. L’INPS era pienamente a conoscenza della situazione e aveva tutti gli elementi per valutare la correttezza dell’inquadramento contributivo e, se del caso, contestarlo nelle sedi opportune.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto penale: per aversi truffa, non è sufficiente un mero inadempimento o un’illegittimità di natura civilistica o amministrativa, ma è indispensabile la presenza di un’attività fraudolenta volta a indurre in errore la vittima. Nel caso di specie, mancava proprio questo elemento soggettivo e oggettivo. L’interposizione della società ODL, pur essendo potenzialmente discutibile sotto il profilo giuslavoristico, non è stata accompagnata da menzogne, occultamenti o alterazioni della realtà.
La Cassazione ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza, specificando che la truffa ai danni dell’INPS si configura, ad esempio, quando la prestazione lavorativa è fittizia o inesistente, non quando, in presenza di un rapporto di lavoro effettivo, la controversia riguarda esclusivamente l’individuazione del reale debitore contributivo o la corretta applicazione di un CCNL, a fronte di dati comunicati in modo veritiero.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale: la trasparenza è la migliore difesa. Per gli imprenditori e le aziende che operano con strutture complesse o esternalizzazioni, la pronuncia offre un’indicazione chiara. L’utilizzo di società veicolo o l’applicazione di determinati contratti collettivi possono essere oggetto di contenzioso amministrativo o del lavoro, ma per sfociare nel penale è necessario un quid pluris: un comportamento fraudolento e ingannatorio.
Comunicare correttamente e costantemente tutti i dati agli enti previdenziali, anche quelli relativi a scelte contrattuali potenzialmente discutibili, neutralizza l’accusa di aver agito con dolo per indurre in errore l’istituto. La controversia potrà rimanere, ma si sposterà dal piano penale a quello, più appropriato, della verifica amministrativa sulla correttezza degli adempimenti contributivi.
L’utilizzo di una società interposta per assumere lavoratori integra sempre il reato di truffa aggravata ai danni dell’INPS?
No. Secondo la sentenza, la semplice interposizione fittizia non è di per sé sufficiente a configurare la truffa. È necessario che vi sia un’attività decettiva (artifizi e raggiri) volta a indurre in errore l’INPS, come la falsificazione di dati o l’occultamento di informazioni rilevanti.
Se un’azienda applica un contratto collettivo che l’INPS ritiene errato, commette automaticamente una truffa?
Non automaticamente. La sentenza chiarisce che se l’azienda comunica in modo trasparente e costante all’INPS tutti i dati relativi al contratto applicato e al numero di dipendenti, non si configura l’elemento dell’inganno necessario per la truffa, anche se la scelta del contratto fosse contestabile.
Cosa ha reso la condotta dell’imprenditore non punibile penalmente in questo caso?
La condotta non è stata ritenuta penalmente rilevante perché l’azienda interposta ha agito con totale trasparenza nei confronti dell’INPS, comunicando il numero esatto di dipendenti, il codice del CCNL applicato nei modelli Uniemens e mantenendo questa condotta costante nel tempo, anche a seguito di una vertenza sindacale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Asti avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti in data 16/11/2023 nel procedimento contro COGNOME NOME n. ad Asti il DATA_NASCITA
Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto ricorso;
letta la memoria difensiva a firma degli A n ./v.ti NOME COGNOME e NOME che hanno chiesto la declaratoria d’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del P.m.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Asti accoglieva la richiesta di riesa avanzata nell’interesse di COGNOME NOME e per l’effetto annullava il decreto di seq preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale in data 26/10/2023 limitatamente al sequestro della somma di euro 1.926.030,69 disposto in relazione al delitto di truffa aggravata in dan dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione dell’art. 640, comma 2 n. 1, cod.pen. Secondo il ricorrente il Tribu cautelare ha errato laddove ha escluso che la costituzione ad hoc di una società fittiz utilizzata per assumere lavoratori, di fatto avviati presso altra azienda, con applicazione d contratto nazionale improprio e con compagine interposta spogliata e liquidata in esi all’irrogazione di sanzioni da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, integri una condotta riconducibile al paradi dell’art. 640, comma 2, cod.pen. Infatti, l’artifizio idoneo all’induzione in errore deve ravvisato non tanto nella registrazione ed applicazione di un contratto RAGIONE_SOCIALE palesemen errato ma nel fatto che tale applicazione sia avvenuta ad opera di un soggetto interpost ovvero di 0.D.L., invece che di RAGIONE_SOCIALE, datore di lavoro sostanziale. A tanto si correla l’ing profitto dell’RAGIONE_SOCIALE, amministrata dal COGNOME, la quale si è sottratta al pagamento dei magg oneri contributivi mentre la 0.D.L., formalmente tenuta ai maggiori esborsi, risulta ess stata messa in liquidazione sicché il danno per l’RAGIONE_SOCIALE deriva dalla necessità di aggredire p il saldo contributivo una scatola vuota. Aggiunge il ricorrente che i giudici cautelari erroneamente ritenuto al fine dell’integrazione della fattispecie la necessità di disposizione patrimoniale dell’istituto sebbene nella specie l’ingiusto profitto si attegg illecito risparmio di spesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. I Tribunale cautelare ha escluso il fumus commissi delicti con riguardo all’addebito provvisorio elevato a carico del COGNOME senza incorrere nelle denunziate violazioni di legge e rendend una motivazione dotata dei caratteri della completezza ed effettività giustificativa. In l’ordinanza impugnata ha escluso la ravvisabilità nella specie di artifizi e raggiri i all’indagato, valorizzando elementi fattuali quali la comunicazione all’atto della richie iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dell’esatto numero di lavoratori dipendenti, superiore a cento; la cos applicazione a partire dal 2017 ai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE del contr RAGIONE_SOCIALE nazionale dei comparto “RAGIONE_SOCIALE“, circostanza comunicata e n all’RAGIONE_SOCIALE; la perdurante applicazione del predetto contratto in esito ad una vertenza sindac conclusasi con un verbale d’intesa che confermava detto inquadramento; l’indicazione nei
modelli Uniemens presentati mensilmente all’RAGIONE_SOCIALE dell’esatto codice relativo al CCNL applicato, circostanze tutte convergenti nel senso dell’esclusione di immutazioni di d significativi e della conseguente assenza di un’attività decettiva nei confronti dell’i previdenziale. I giudici della cautela hanno, altresì, escluso che la fittizia interposizio RAGIONE_SOCIALE costituisca elemento da solo idoneo all’integrazione della fattispecie contestata
E’ bensì vero, come dedotto dal P.m. impugnante, che secondo la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi della truffa ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE, in presenza di una prestazi lavorativa effettiva, l’interposizione fittizia da parte del datore di lavoro, nell’ipote rapporto di lavoro apparente sia gravato da oneri contributivi inferiori rispetto a quel graverebbero sul datore di lavoro effettivo o interponente, nel qual caso si configura un dan ingiusto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, costituito dal risparmio contributivo (Sez. 2, n. 556 16/01/2014, Rv. 258274 – 01), tuttavia tale principio di indubbia esattezza non automaticamente mutuabile nel caso a giudizio nel quale l’ordinanza impugnata ha escluso la ravvisabilità di artifizi atti ad integrare l’illecito per effetto della ripetuta ostensio dell’impresa interposta dei dati necessari ad un corretto calcolo del credito contribu informazioni poste alla base del verbale d’accertamento del 10/9/2020.
2.1 La già richiamata pronunzia ha, peraltro, chiarito che, fatta salva l’ipotesi risparmio contributivo, idoneo a configurare il danno ingiusto, la truffa ai danni dell’I possibile, in astratto, solo se – ad essere fittizia e/o inesistente – è la prestazione lav non se fittizio è il datore di lavoro, restando irrilevante in presenza di una simulazione re del contratto di lavoro l’individuazione del reale debitore contributivo e non rivestendo ri ai fini penalistici la questione relativa all’eventuale solidarietà dell’obbligazione cont (nel senso dell’esclusione di un’obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente, Sez L, Ord. n. 29528 del 11/10/2022, Rv. 665818 – 01; Sent. n. 17516 del 03/09/2015, Rv. 636943 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024
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