Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma dell sentenza assolutoria del Tribunale di Enna emessa il 19 maggio 2021, ha condannato il ricorrente per il reato di truffa aggravata ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE, pe avere indebitamente percepito indennità per disoccupazione e malattia in forza di
una finta assunzione stagionale come bracciante agricolo presso una impresa agricola negli anni 2014-2016.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La sentenza impugnata non avrebbe adottato una motivazione rafforzata rispetto a quella di primo grado, limitandosi ad una diversa valutazione dei medesimi dati processuali che avevano portato il Tribunale ad assolvere l’imputato, sotto il profilo della mancata prova certa che egli non avesse mai prestato l’attività in relazione alla quale aveva percepito i contributi, posto che dagli accertamenti di polizia giudiziaria svolti sulla documentazione rinvenuta al datore di lavoro (COGNOME) era emerso che egli aveva assunto alcuni dipendenti effettivi presso la sua azienda rimasti non identificati, sicché tra essi avrebbe potuto esservi l’imputato.
La Corte, inoltre, avrebbe fatto riferimento ad un documento (un CD rom) mai acquisito al processo.
Ancora, che sul fondo agricolo non vi fosse stata una coltivazione di ortaggi in relazione alla quale il ricorrente era stato assunto, rappresenterebbe una mera congettura della Corte.
La Corte, inoltre, sarebbe stata obbligata a rinnovare l’istruzione dibattimentale posto il riferimento motivazionale utile alla condanna ai testimoni di polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla censura di ordine processuale, la Corte ha fondato la decisione su prove documentali e non su una diversa valutazione di testimonianze, rifacendosi ad un CD – della cui acquisizione, quanto ai dati di interesse, dà atto lo stesso Tribunale a fg. 3 della sentenza di primo grado – dal quale emergeva l’assenza di riferimenti alla persona del ricorrente tra i lavoratori che avevano prestato effettiv attività presso l’azienda di RAGIONE_SOCIALE NOME, il quale aveva assunto un esorbitante numero di lavoratori rispetto alle capacità aziendali venendo coinvolto in diversi illeciti penali oggetto di distinto procedimento.
In secondo luogo, la Corte, con accertamenti di merito non rivedibili, ha sottolineato – peraltro in conformità con quanto specificato a fg. 4 della sentenza del Tribunale con riguardo alle attestazioni del datore di lavoro – che nel fondo agricolo di proprietà del COGNOME, anche in relazione alla conformazione dei terreni ed alle colture dichiarate dallo stesso proprietario, non era stata effettuata alcuna attività di coltivazione di ortaggi, mai documentata o altrimenti evidenziatasi, che
era proprio quella in relazione alla quale risultava, dunque falsamente, che il ricorrente fosse stato assunto.
Questa decisiva acquisizione, sfuggita al Tribunale, rende esente da vizi la motivazione della sentenza impugnata e ne attesta la capacità di superare il giudizio assolutorio di primo grado in termini di maggiore persuasività.
A confutazione degli assunti contenuti in sentenza, peraltro, il difensore allega al ricorso la deposizione del teste di polizia giudiziaria COGNOME NOME proveniente da altro procedimento penale e relativa a persona diversa dal ricorrente, dimostrando la capziosità delle argomentazioni difensive.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023.