Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30119 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30119 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME, nato a Altamura il DATA_NASCITA
NOME, nato in Russia il DATA_NASCITA
Eam RAGIONE_SOCIALE Asa
nei confronti di:
–NOME
–NOME
–NOME
RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di:
–NOME
–NOME
–NOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 04/07/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo:
annullamento con rinvio nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla confisca con rigetto nel resto;
rigetto del ricorso di NOME;
annullamento con rinvio in relazione alle statuizioni di cui al capo F);
rigetto del ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
annullamento senza rinvio in relazione al primo motivo di ricorso di RAGIONE_SOCIALE, annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del danno patrimoniale e rigetto nel resto;
annullamento con rinvio con riferimento al ricorso di RAGIONE_SOCIALE limitatamente alla determinazione del danno patrimoniale e rigetto nel resto;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
–AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati;
AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi i ricorsi degli imputati;
AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del rispettivo ricorso;
AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del rispettivo ricorso e il rigetto dei ricorsi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
–AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE che chiede l’accoglimento del rispettivo ricorso;
-4
AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del rispettivo ricorso;
AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del rispettivo ricorso;
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del rispettivo ricorso;
–AVV_NOTAIO, anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che ha chiesto l’accoglimento del rispettivo ricorso e il rigetto dei ricorsi RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/4/2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava:
–COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dei delitti di truffa aggravata e falso in concorso ascritti ai capi B) ed E) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, limitatamente ad alcuni dei campi fotovoltaici oggetto di contestazione e con riferimento al II Conto RAGIONE_SOCIALE;
–NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei delitti di truffa e falso ascritti ai capi D) ed E) RAGIONE_SOCIALEa rubrica in rela al IV Conto RAGIONE_SOCIALE e con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto d notorietà, richieste di concessione RAGIONE_SOCIALEa tariffa incentivante, schede tecniche final di impianto, flash list e certificati di conformità;
–NOME e NOME NOME responsabili del delitto di truffa aggravato al capo F).
Condannava i predetti imputati a pena di giustizia.
Dichiarava, inoltre, la parziale estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo E), per quanto concerne il II Conto RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici oggetto RAGIONE_SOCIALEe statuizioni di condanna per i reati di cui al capo B assolvendo gli imputati dai residui addebiti per insussistenza del fatto
Dichiarava insussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe società a giudizio in relazione agli illeciti amministrativi contestati ex D.Lgs 231/2001.
Condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui ai capi B) e D) RAGIONE_SOCIALEa rubr in favore di RAGIONE_SOCIALE, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale.
Condannava, inoltre, NOME e NOME, unitamente al responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE e
NOME COGNOME NOME con assegnazione di provvisionale; COGNOME, NOME e COGNOME al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con assegnazione di provvisionale; COGNOME, NOME, NOME e NOME al risarcimento del danno in favore di RAGIONE_SOCIALE con assegnazione di provvisionale; COGNOME al risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE Spa con assegnazione di provvisionale; COGNOME e COGNOME al risarcimento del danno in favore di RAGIONE_SOCIALE con assegnazione di provvisionale.
Disponeva, infine, la confisca per equivalente del profitto dei reati di cui a capi B) e D) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
Con sentenza del 06/10/2021 la Corte di cassazione, a seguito – per quanto in questa sede di interesse – dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai capi B), D) e F) rispettivamente ascritti con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 20/01/2021 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dai responsabili civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e dagli imputati, assolveva gli imputati COGNOME e COGNOME dal delitto di truffa sub B) per insussistenza del fatto; COGNOME, COGNOME e COGNOME dal delitto sub D) in parte per insussistenza del fatto e in parte per non averlo commesso, nonché con detta ultima formula dal capo E); assolveva parzialmente la COGNOME dalla contestazione sub D) in relazione ad alcuni degli impianti in contestazione e dichiarava l’estinzione per prescrizione RAGIONE_SOCIALEe condotte ascrittele sub E). Assolveva NOME e NOME dal delitto sub F) per insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘addebito, revocava le statuizioni civili a carico di NOME, NOME, NOME e COGNOME e dei responsabili civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Revocava le statuizioni civili a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in favore di RAGIONE_SOCIALE e revocava condanna al pagamento di una provvisionale a favore di RAGIONE_SOCIALE. Revocava la disposta confisca del profitto dei reati nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, rideterminando l’importo confiscabile nei confronti RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in euro 1.219,52. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con la sentenza del 4 luglio 2024 in epigrafe la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, giudicando in sede di rinvio, sull’appello proposto dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché dai responsabili civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione:
I
ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste e per l’effetto ha revocato le statuizioni civili in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a carico degli imputati e del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e D) in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermando in relazione alle predette imputazioni le statuizioni civili RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciate a carico degli imputati e dei responsabili civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite e, per l’effetto, revocato le confische per equivalente disposte a carico dei predetti imputati;
ha rigettato, per quanto in questa sede di interesse, l’appello RAGIONE_SOCIALEe parti civil RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e dei responsabili civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione – con atti dei rispettivi difensori e procuratori speciali – i predetti imputati, i responsabili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché le parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i cui motivi si riportano nei limiti indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1.Con il primo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente in ragione del ritenuto decisivo valore probatorio del ruolo svolto da RAGIONE_SOCIALE nella fornitura di 18 dei 26 impianti oggetto di contestazione sub capo D).
Manca l’individuazione del contributo causale da parte del ricorrente alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina, sostanziata nella sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette cinesi con quelle europee, direttamente sui campi fotovoltaici, rispetto alla quale era fondamentale e preponderante il ruolo di NOME e dei suoi più stretti collaboratori, senza alcuna necessità di intervento di più alti livelli.
Quanto al ruolo di RAGIONE_SOCIALE, ritenuto elemento più rilevante dal Tribunale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa condotta fraudolenta, nonostante la Corte territoriale riconosca la linearità RAGIONE_SOCIALE‘acquisto dalla società cinese e la sua rivendita ad RAGIONE_SOCIALE, non individua quale sia il contributo causale, consapevole e volontario, fornito da NOME rispetto al “successivo camuffamento di tali pannelli come di provenienza europea che segna l’inizio RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita”, soprattutto dopo aver affermato che la riapposizione fraudolenta e l’estensione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Attestation
. COGNOME
.
era avvenuta successivamente, proprio attraverso la rimozione RAGIONE_SOCIALEe etichette “RAGIONE_SOCIALE – importato da RAGIONE_SOCIALE“, con la prova certa che tale operazione era stata direttamente svolta sui campi fotovoltaici su istruzioni del NOME.
3.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente in ragione del ritenuto decisivo valore probatorio dei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE al fornitore cinese NOME (ritenuti eccessivi) e alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ritenuti troppo modesti).
Quanto ai pagamenti di NOME a NOME, nulla dimostra la loro eccessività, anzi, risultando il contrario dalle dichiarazioni del COGNOME. Né risultano anomalie nella delegazione di pagamento, su richiesta di NOME, a propria volta creditrice di NOME.
Quanto ai pagamenti da NOME a NOME, la Corte di appello confonde gli importi dei pagamenti effettuati da NOME a NOME, in virtù RAGIONE_SOCIALEa citata delegazione di pagamento, con gli importi dei pagamenti effettuati da NOME a NOME per la successiva cessione da NOME ad NOME di moduli venduti come europei (in realtà frutto di simulato assemblaggio in Polonia da parte di RAGIONE_SOCIALE), solo questo oggetto di critiche sul troppo elevato prezzo di vendita praticato da NOME ad NOME (corrispondenza COGNOME, COGNOME e COGNOME).
In ogni caso, tale circostanza non costituisce per NOME – e, per essa, per il suo amministratore delegato NOME – alcuna spia RAGIONE_SOCIALEa truffa che RAGIONE_SOCIALE stanno realizzando attraverso il fittizio assemblaggio in Polonia, documentandosi – invece – un effettivo valore aggiunto che RAGIONE_SOCIALE, tramite la sua fabbrica RAGIONE_SOCIALE, fornisce alla lavorazione per la realizzazione dei pannelli.
Quanto ai pagamenti a RAGIONE_SOCIALE, il dato probatorio certo è che NOME non vedeva né pagava le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE a NOME per la simulata attività di assemblaggio dei materiali forniti dalla cinese NOME in quanto, secondo il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa fittizia interposizione creato da COGNOME, una parte dei compensi di RAGIONE_SOCIALE era incorporata in false fatture di trasporto dei moduli emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME, saldate da NOME quale acquirente finale degli stessi moduli.
3.3. Con il terzo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente in ragione del ritenuto decisivo valore probatorio RAGIONE_SOCIALEa mali del 12 settembre 2011, avente per oggetto “Sostituzione targhette pannelli FV”.
La conclusione secondo la quale il ricorrente era edotto RAGIONE_SOCIALEa massiccia e illecita sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette, così come la ricostruzione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dallo stesso, sono manifestamente illogiche ed espressione di un travisamento probatorio.
Richiamato quanto già detto sul ruolo di RAGIONE_SOCIALE, la prova del contributo causale del ricorrente non può essere dedotta dalla indicata mai!, come è certa la prova che la sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette avveniva direttamente sui campi fotovoltaici, su istruzioni del COGNOME.
Segnatamente, con riguardo alla predetta mali, l’affermazione del ricorrente di non averla letta è del tutto compatibile con la circostanza secondo la quale egli non ne era diretto destinatario e la comunicazione interveniva tra due soggetti tecnico-operativi (COGNOME e COGNOME), risultando estranea all’area di competenza di NOME ed essendo stati – comunque – espunti dalla mail tutti i campanelli d’allarme RAGIONE_SOCIALEa truffa, invece presenti nelle precedenti corrispondenze e trovando il contenuto di quella mail giustificazione lecita in quel preciso contesto operativo e temporale.
3.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente in ragione del ritenuto decisivo valore probatorio del comportamento tenuto dal ricorrente dopo il sequestro del 19 dicembre 2012.
Erronea è l’affermazione secondo la quale, dopo tale sequestro, NOME, anziché essere licenziato da NOME e NOME, “veniva assunto da NOME“, posto che risulta incontroverso che NOME è stato assunto da NOME intorno a “circa la metà del 2012”, come confermato da vari testi del processo e, in particolare, nel giugno 2012 (teste COGNOME).
Inoltre, il 18 dicembre 2012 NOME era stata ammessa alla procedura di concordato in bianco, così risultando sottoposta a controllo RAGIONE_SOCIALE‘autorità pubblica, così apparendo del tutto illogica la pretesa reazione nei confronti del NOME, laddove il decreto di perquisizione non indicava i campi oggetto di indagine e riguardava, oltre NOME ed NOME, anche e soprattutto RAGIONE_SOCIALE, di gran lunga la partecipata più importante nel bilancio RAGIONE_SOCIALEa controllante RAGIONE_SOCIALE oggetto di vicende di mala gestio indagate e denunciate da NOME che, pertanto, aveva ben ragione di riferire le indagini a dette vicende.
3.5. Con il quinto motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente sulla base RAGIONE_SOCIALEa valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME e in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie da egli rese nei confronti del ricorrente.
Il ricorso evidenzia la insuperabile attendibilità, oggettiva e soggettiva, del NOME con riguardo al meccanismo fraudolento, alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua ideazione e realizzazione, ai partecipanti, a quelli estranei e inconsapevoli (tra cui NOME e .COGNOME) e alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro estraneità, al tema dei pagamenti effettuati da NOME a NOME e alla mail del 12 settembre 2011 sulla pretesa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa massiccia ri-etichettatura. Come pure, la insuperabile verifica dei riscontri esterni di natura individualizzante, sia dichiarativi che documentali, che danno conto RAGIONE_SOCIALEa idoneità decettiva RAGIONE_SOCIALEe condotte di NOME in danno di NOME, a riprova RAGIONE_SOCIALEa inconsapevolezza di NOME circa la sussistenza del meccanismo fraudolento.
Così, si palesa del tutto illogica la esclusione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello RAGIONE_SOCIALEa completa credibilità del NOME tanto da ritenere provata la consapevole partecipazione del ricorrente alla truffa sub D), basata sul travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine al “prezzo fuori mercato”, comunque inidoneo a provare la pretesa consapevolezza in relazione ai requisiti richiesti dall’art. 640-bis cod. pen.
3.6.Con il sesto motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente in ragione del ritenuto decisivo valore probatorio RAGIONE_SOCIALEa circostanza secondo cui il ricorrente, nella qualità di amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, acquistava tutta la produzione di NOME a un “prezzo fuori mercato”, affermata secondo un travisamento RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del COGNOME e in base all’errore di diritto sopraindicato.
3.7. Con il settimo motivo vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 640-bis, 110, 40 e 43 cod. pen. e 27 Cost. in relazione alla affermata responsabilità penale del ricorrente a titolo di dolo eventuale, avendo il dovere specifico di impedire altrui condotte illecite.
Invero, era COGNOME – e non NOME – a rivestire ed esercitare la carica di amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, né NOME ha mai compiuto atti di gestione in NOME, al di là del suo ruolo di mero consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE. Cosicché, l’espressione “ti arrangi” usata da NOME nei confronti di NOME non ha alcuna connotazione negativa e non implica alcuna accettazione del rischio che NOME ponesse in atto anche comportamenti illeciti.
3.8. Con motivo aggiunto si deduce erronea applicazione degli artt. 240, comma 1, 640-quater, 322-ter e 578-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla confisca diretta RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro di proprietà del ricorrente in relazione al principio di diritto espresso dalla informazione provvisione sulla decisione assunta dalle Sezioni Unite in data 26 settembre 2024. La sentenza impugnata ha fatto derivare la confisca RAGIONE_SOCIALEe somme dalla loro mera natura di denaro, in assenza di qualsiasi prova e motivazione circa la derivazione causale di tali somme dal reato di cui al capo D).
4. Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1.Con il primo motivo, mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla responsabilità civile del ricorrente e ai motivi di appello proposti in ordine al reat di cui al capo . D).
La Corte di appello, in difformità rispetto al principio che presiede alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile in costanza RAGIONE_SOCIALEa contestuale declaratoria di prescrizione del reato, ha riaffermato la condanna penale del ricorrente in violazione del principio di presunzione di innocenza e omettendo di esprimere una qualsiasi valutazione civilistica ai fini RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili (v. pg. 117 sentenza impugnata).
Quanto alla posizione del ricorrente, oltre alla trascrizione del capo di imputazione, la sentenza non si perita di motivare sugli specifici motivi di impugnazione, limitandosi ad enunciarne alcuni temi.
La difesa ha contestato il presunto ruolo concorsuale del ricorrente deducendo l’estraneità di RAGIONE_SOCIALE all’approvvigionamento dei pannelli, all’acquisto dei moduli, all’interposizione fittizia tra il produttore cinese e le società europee fornitrici pannelli e alla sostituzione dei dati identificativi RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei materiali e con quanto pertineva alle attività dirette al conseguimento RAGIONE_SOCIALEe tariffe incentivanti -, l’assenza di coinvolgimento del ricorrente nelle logiche di gruppo, il mancato svolgimento in concreto da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe attività attribuitegli dalla sentenza di primo grado, la sua estraneità soggettiva alle condotte contestate, l’assenza di elementi certi che riconducano a lui la mail con la quale si comunicava la mobilitazione degli operai per la sostituzione RAGIONE_SOCIALEe targhette sui pannelli e l’effettiva sua verificazione.
A tali deduzioni la sentenza ha omesso di rispondere, giustificando la conferma RAGIONE_SOCIALEa prima statuizione, in parte qua, con quanto riportato a pg. 115 RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
4.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine al ritenuto concorso nel delitto di truffa contestato al capo D) nonché inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 640-bis cod. pen.
La sentenza ha illogicamente affermato la responsabilità del ricorrente, nonostante egli sia stato mandato assolto “per non aver commesso il fatto”, in via definitiva, dalla falsificazione RAGIONE_SOCIALEe schede tecniche di cui al capo E), ovvero per la medesima condotta.
A tal riguardo, la Corte di appello ha ritenuto non ostativa tale decisione sul capo E) richiamando il principio di diritto in ordine al possibile concorso materiale tra falso e truffa, laddove – invece – si trattava RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE stess principio nel caso concreto e nei confronti del ricorrente, che è questione di fatto, esclusivamente rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Nella specie, la sentenza di appello ha omesso del tutto l’accertamento in ordine alla possibilità che il ricorrente possa rispondere del reato di truffa essendo estraneo – non avendo commesso il fatto – alle condotte a lui soggettivamente ·attribuite sia a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., si titolo di falso, attesa la formulazione letterale dei capi D) ed E) RAGIONE_SOCIALEa rubrica d accusa.
Il concorso nella truffa relativa al IV Conto RAGIONE_SOCIALE non può essere desunto dalla attività di “apposizione RAGIONE_SOCIALEe etichette dissimulanti l’origine cinese de pannelli”. La contraria affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la dedotta mancanza di prova in ordine alla effettiva sostituzione dei pannelli e al contributo materiale del COGNOME.
In ogni caso, la sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette non ha avuto né poteva avere alcuna incidenza causale rispetto alla erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme, non essendo mai avvenuto il relativo controllo in situ e conseguendo l’erogazione alla sola trasmissione RAGIONE_SOCIALEe schede tecniche false, da cui COGNOME è stato assolto per non aver commesso il fatto.
4.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe legge penale in relazione ai campi per i quali (DI LE05, DILE06, ZELLA, BUFALARIA, COGNOME, DILE07, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE) non è stata mai richiesta, quindi mai ottenuta, la maggiorazione del 10% sull’incentivo per l’origine europea dei componenti, così risultando irrilevante l’immutazione RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei moduli installati come pure la comunicazione dei dati non veritieri, priva di incidenza sull’atto di disposizione patrimonial RAGIONE_SOCIALE‘ente correlata al conseguimento RAGIONE_SOCIALEa tariffa incentivante, così difettando l’ingiusto profitto. COGNOME
4.4. Con il quarto motivo, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla confisca; mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta e, quindi, alla derivazione dal reato RAGIONE_SOCIALEe somme sequestrate al ricorrente. Alla revoca RAGIONE_SOCIALEa confisca per equivalente sui beni diversi dal denaro di proprietà degli imputati destinatari RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di prescrizione, non ha fatto seguito alcun accertamento RAGIONE_SOCIALEa derivazione diretta RAGIONE_SOCIALEe predette somme di denaro (al ricorrente è stata sequestrata la complessiva somma di euro 1.781.122,91) dal reato, mentre risulta pacifica l’assenza di qualsiasi prova RAGIONE_SOCIALEa percezione di alcun vantaggio dall’imputato, consulente esterno RAGIONE_SOCIALEa subappaltatrice “RAGIONE_SOCIALE“, a seguito RAGIONE_SOCIALEa truffa aggravata sub D).
La Corte, in ogni caso, ha omesso di provvedere in ordine alla pacifica eccedenza RAGIONE_SOCIALEe somme in sequestro rispetto all’importo RAGIONE_SOCIALEa misura ablatoria disposta dal Tribunale, pari ad Euro 692.284,30.
4.5. Con il quinto motivo inosservanza RAGIONE_SOCIALEa legge penale e mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’importo RAGIONE_SOCIALEe provvisionali, non essendosi giustificata la quantificazione dei danni asseritamente già acquisita.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 640-bis cod. pen. e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di cui a capo D) posti a base RAGIONE_SOCIALEa condanna alle statuizioni civili a favore del RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE per gli impianti che non hanno richiesto il contributo incentivante del 10% (DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, Carlucci, DiLeo7, DiRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
5.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 cod. pen., travisamento e omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento alla responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo B).
Nell’adeguarsi al dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, secondo la quale “pur in presenza RAGIONE_SOCIALEa possibilità di scorporo a fini amministrativi del bonus europeo dalla tariffa base, l’innmutazione RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l’attitudine eziologica all’induzione in errore rispetto all’ente erogatore e connota d’ingiustizia l’inter profitto conseguito”, la sentenza impugnata ha omesso di indagare sulla effettiva inidoneità dei pannelli ad ottenere il contributo. In assenza di tale accertamento limitato al rinvio alla prima sentenza, sul punto, di maggiore debolezza – il principio indicato non poteva essere applicato. Del resto, la conferma del fatto che i pannelli fossero tecnicamente idonei è data dal fatto che RAGIONE_SOCIALE, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. 3.3.2011 n. 28 (come modificato dall’art. 57quater RAGIONE_SOCIALEa legge 21.6.2017 n. 96) ha riammesso gli impianti Enfo3, Enfo18, Enfo44, Enfo46 ed Enfo71 all’erogazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa incentivante anche in ragione del fatto che i moduli fossero “rispondenti a specifici criteri funzionali e d sicurezza”. Tale circostanza non è stata considerata né dal Tribunale né dalla Corte di appello, derivandone l’assenza di ingiusto profitto, in ragione del fatto che gli impianti – tecnicamente idonei – avevano diritto all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa tariffa base. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata riprende totalmente la sentenza di primo grado, che si era limitata a valorizzare la posizione di vertice ricoperta dal ricorrente all’inter di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe società veicolo, senza indagare sulla conoscenza e volontà RAGIONE_SOCIALE stesso circa i fatti in contestazione, in base a un automatismo completamente illogico e ignorando tutti quegli elementi dai quali si poteva ritenere che COGNOME fosse estraneo – sotto il profilo soggettivo – alle vicende di cui al capo B). A ta riguardo, i Giudici di merito hanno travisato il chiarissimo contenuto di una mail inviata il 30 dicembre 2010 da COGNOME ad NOME e NOME – in cui il primo informava il secondo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta richiesta RAGIONE_SOCIALEe tariffe incentivanti a seguito del
completamento degli impianti -, sostenendo un’ipotetica funzione di controllo; come pure, RAGIONE_SOCIALEa successiva mail del 31 dicembre 2010 con la quale NOME COGNOME di RAGIONE_SOCIALE si congratulava con i suoi collaboratori che avevano “lavorato anche fino a notte inoltrata per rendere concreti gli obiettivi di tutti . noi”. Tale scambio di-mail rende manifesto che i campi furono terminati per tempo o, a tutto concedere, che NOME COGNOME fu tenuto all’oscuro di eventuali ritardi nella loro realizzazione. Del tutto illogicamente, poi, la sentenza assume il superamento RAGIONE_SOCIALEa tesi difensiva RAGIONE_SOCIALEa mancanza di poteri effettivi in capo al ricorrente, non indicando gli elementi a supporto.
5.3. Con il terzo motivo, omissione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di cui al capo B con riferimento alla condanna alle statuizioni civili a favore del RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Nell’accogliere la ricostruzione posta a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale con riguardo al valore probatorio dei S.A.L., la sentenza non ha risposto alle doglianze difensive in appello in ordine all’assenza del presidio tecnico che avrebbe dovuto garantire la congruità tra i dati riportati nei computi e l’effettivo stato RAGIONE_SOCIALEe ope sui campi; e, inoltre, alla mancanza di ogni ulteriore conforto probatorio (vedi documenti di trasporto e mail di NOME COGNOME) a conferma del dato riportato nei SAL.
Anzi, la Corte ha travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe mail di NOME COGNOME desumendo da queste che i parchi fossero incompleti alla data del 31 dicembre 2010, senza considerare la mancanza di un univoco contesto indiziario, non potendosi fare riferimento alle dichiarazioni del teste assistito NOME COGNOME, la cui inattendibili era stata stigmatizzata dalla difesa e, invece, apoditticamente avallate dalla Corte di appello che ha fornito una lettura fuorviante RAGIONE_SOCIALEe predette dichiarazioni, attribuendo ingiustificatamente al COGNOME il ruolo di una “testa di legno”.
5.4. Con il quarto motivo, illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME, secondo le quali NOME e NOME erano stati da lui tenuti all’oscuro del meccanismo fraudolento – da lui stesso ideato e realizzato all’interno di RAGIONE_SOCIALE e condiviso con i suoi sottoposti NOME e NOME.
Il giudizio di inattendibilità di tali dichiarazioni liberatorie, fondato sul principio RAGIONE_SOCIALEa frazionabilità RAGIONE_SOCIALEa valutazione, è giuridicamente infondato in quanto in contrasto con il necessario canone RAGIONE_SOCIALE‘indipendenza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni, che non devono riguardare argomenti connessi, laddove, nel caso di specie, si tratta di un unico fatto storico riguardante l’asserita falsificazione RAGIONE_SOCIALE‘origine dei pannelli.
Quanto, poi, ai riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la Corte, nel ritenerli insussistenti, incorre in una palese contraddizione interna:
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mentre conferisce credibilità al COGNOME, anche se i riscontri sono affievoliti, la nega al COGNOME per mancanza di “riscontri all’innocenza”.
In ogni caso, in base al principio di presunzione di innocenza, non può · sostenersi la necessità di riscontri anche per le dichiarazioni favorevoli sul fatt altrui, bastando il semplice dubbio a determinare l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Comunque, un netto riscontro circa l’estraneità di NOME COGNOME si rinviene nella mai! del 14 febbraio 2014 inviata da NOME a NOME, depositata dalla difesa il 16 novembre 2018, il cui contenuto la Corte ha omesso di valutare.
Anche la ragione per la quale la non credibilità del COGNOME è legata al suo tentativo di scagionare anche il COGNOME, si fonda su un costrutto illogico che, da un lato, valorizza la posizione apicale e il correlato “non poteva non sapere”, e dall’altro – l’affermazione secondo la quale COGNOME “non era interessato alle decisioni organizzative e quindi non ne era informato”.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa responsabile civile RAGIONE_SOCIALE si deducono i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, lett. a) cod. proc. pen. e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla doglianza difensiva relativa al proprio difetto di legittimazione passiva e alla ipotizzata sussistenza di un “abuso di personalità giuridica” da parte RAGIONE_SOCIALEa controllante rispetto agli altri e rappresentati da NOME NOME.
L’assunto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha dichiarato “irricevibile” l’appello sul punto, in quanto precluso dal rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in relazione alla mancata estensione alle SPVs RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, travisa il motivo di appello che non aveva ad oggetto la vocatio in iudicium di altri soggetti (le SPVs), ma l’insussistenza nel caso di specie del meccanismo giuridico di ascrizione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile ad COGNOME, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale.
Non osta all’esame di detta doglianza la conseguenza logica per la quale l’accoglimento degli argomenti difensivi sarebbe il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEe SPVs che, tuttavia, per le ragioni processuali espresse dalla Corte, non potrebbero essere chiamate a rispondere, non potendo per tale ragione risultare “intoccabile” la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente. L’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa ricorrente responsabile civile avrebbe comportato, al più, un’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEe SPVs incidenter tantum, che non sarebbe stata affatto preclusa in tale sede, non certo la necessità di introdurre nel procedimento un nuovo responsabile civile, esito precluso dalle norme processuali.
Quanto alla contestuale – peraltro dissonante – valutazione di genericità e “ai limiti RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità” dei motivi proposti con rinvio alla completezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, si ribadiscono le censure in ordine alla sussistenza del
. COGNOME . preteso “abuso di personalità giuridica”, segnatamente con riguardo alla mancanza del necessario quid pluris illogicamente riconosciuto rispetto alle massime di esperienza note nel settore RAGIONE_SOCIALEe rinnovabili con riguardo alla mancanza di struttura operativa e all’uso strumentale RAGIONE_SOCIALEe società da parte del · socio unico RAGIONE_SOCIALE.
6.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla condanna degli imputati per le condotte sub D), sulla base di congetture e elementi privi di valenza individualizzante ed in assenza di esame di indici di gravità, precisione e concordanza degli indizi riguardanti i fatti ignoti oggetto di accertamento.
La Corte di appello ha omesso di valutare l’indizio costituito dalle dichiarazioni liberatorie del teste ex art. 197-bis cod. proc. pen., COGNOME, in uno agli altri 14 elementi probatori rilevanti indicati nel ricorso (v. pg. 17), affermandosi che risulta sufficiente ad infirmare la declaratoria di responsabilità anche un solo indizio, purché grave e preciso.
Il ricorso procede, poi, ad analizzare la consistenza logica del ragionamento posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa valutazione degli indizi disponibili (v. pg. 2 e ss. RAGIONE_SOCIALE‘atto di ricorso) per affermare il difetto di gravità, precisione e concordanza degli stessi e la loro inidoneità a condurre a una pronuncia di colpevolezza.
6.3.Con il terzo motivo vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla condanna degli imputati in ordine alle condotte sub D) in relazione ai risultati probatori e ai criteri adottati nella valutazione dei riscontri alle dichiarazi liberatorie rese dal testimone ex art. 197-bis cod. proc. pen., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa credibilità soggettiva del teste ex art. 197-bis cod. proc. pen. COGNOME, tenuto all’obbligo di verità, a fronte RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive, ha omesso di dar conto del criterio di valutazione adottato, fondando la non credibilità RAGIONE_SOCIALEe sue dichiarazioni liberatorie su elementi privi di certezza senza considerare le esigenze proprie di riscontro esterno a tale tipo di dichiarazioni, secondo la giurisprudenza, di portata affievolita.
D’altro canto, trattandosi di dichiarazioni liberatorie idonee a fondare una conclusione assolutoria è sufficiente che le medesime facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEe tesi di accusa, così palesandosi l’illogicità del percorso argomentativo espresso dalla sentenza a sostegno non RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un quadro indiziario scevro da ragionevoli dubbi sulla colpevolezza degli imputati, ma RAGIONE_SOCIALEa assenza di riscontri ad una prova di natura “liberatoria” offerta da un testimone obbligato alla verità.
Altrimenti, la Corte avrebbe potuto individuare i quattro elementi probatori di natura indiziaria indicati in ricorso (v. pg. 47) dotati di certezza, gravità precisione, in quanto di carattere oggettivo e non sconfessati da elementi di segno contrario, a conferma RAGIONE_SOCIALEa attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie del COGNOME.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa responsabile civile RAGIONE_SOCIALE si deducono i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo, erronea applicazione degli artt. 83 e 538 cod. proc. pen. in relazione alla condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in solido al risarcimento dei danni derivanti dal reato di cui al capo B), nonostante l’assoluzione definitiva in sede penale con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘ing. COGNOME. Nonostante il rilievo a riguardo operato dalla sentenza del Giudice del rinvio, questi ha confermato la sentenza di primo grado a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente anche per il reato di cui al capo B) in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE.
7.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento al capo D).
La sentenza impugnata, nel valutare la non credibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie del NOME nei confronti di NOME e NOME, incorre in fondamentali travisamenti.
In particolare, con riguardo alla posizione di socio di maggioranza di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME solo nel 2012 e alla consapevolezza di NOME del meccanismo fraudolento ideato dal NOME posto che RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun interesse al conseguimento degli incentivi mai da essa richiesti o riscossi, come pure RAGIONE_SOCIALE, provider interno, essendo destinatari degli incentivi le società veicolo proprietarie degli impianti.
Del resto, a riguardo RAGIONE_SOCIALEa plausibilità RAGIONE_SOCIALEa mancanza di interventi di NOME, milita la assenza di risposta al motivo in appello che si incentrava sul protagonismo di COGNOME, più che di COGNOME, nel concepire la truffa, come da lui stesso rivendicato nelle sue dichiarazioni.
Inoltre, la illazione con la quale la Corte milanese inferisce la responsabilità di NOME si pone in antitesi con la necessità di escludere dall’accertamento del dolo meccanismi presuntivi, individuando indici concreti, nella specie assenti.
Ancora, analoghi vizi sono rinvenibili nel giudizio di non credibilità di COGNOME, ricorrendo a ragionamenti virtuali, omettendo di considerare le censura difensive a riguardo e basandosi su congetture in ordine alla mancata adozione di sanzioni disciplinari a carico del COGNOME che, in ogni caso, non ha mai più assunto incarichi professionali ricollegabili a NOME o NOME.
Illogico è poi l’assunto incentrato su NOME, da un lato, ritenuto estraneo a decisioni organizzative e, dall’altro, ritenuto responsabile in base al “non poteva non sapere”.
Infine, quanto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe fatture emesse da NOME a carico di NOME, la reazione di chiusura del COGNOME nei confronti del direttore amministrativo di NOME sugli importi fatturati, non è affatto indice RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ricevuta da COGNOME da parte dei “vertici”, quanto piuttosto espressione di naturale reazione RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa truffa.
7.3. Con il terzo motivo, violazione di legge penale con riferimento al concorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella truffa contestata al capo D); difetto di correlazione tra accusa e sentenza per l’intervenuta condanna sulla base di una condotta omissiva anziché del concorso commissivo contestato, essendo rimasto inevaso il corrispondente vizio dedotto in appello ed essendo ribadito il profilo omissivo censurato.
7.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e omessa motivazione con riferimento al danno patrimoniale e all’ingiusto profitto in relazione al capo D), avendo la Corte di appello omesso di considerare le posizioni difensive sviluppate nel corso del giudizio di rinvio circa la assenza di danno patrimoniale derivante dalla pretesa truffa in ragione RAGIONE_SOCIALE sviluppo di un rapporto sinallagmatico connotato da piena corrispettività, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale la corresponsione degli incentivi da parte del RAGIONE_SOCIALE ha trovato contropartita nella efficiente produzione di energia elettrica.
Manca, inoltre, la motivazione sulla “non idoneità tecnica degli impianti”, oggetto del nono motivo di appello e ripresa nella memoria depositata nel corso del giudizio, in quanto il rinvio operato alla prima decisione reitera il vizio.
Ancora, la sentenza non considera le doglianze difensive riguardanti l’utilizzo a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di elementi provenienti dal separato giudizio abbreviato nei confronti di COGNOME, al quale la ricorrente era rimasta ex lege estranea.
Infine, vizio di omessa motivazione è individuabile nella ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe critiche sollevate in appello sulla incompletezza degli accertamenti svolti presso i campi interessati dalla contestazione.
7.5. E’ pervenuta nota difensiva nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente con la quale si evidenzia che la società RAGIONE_SOCIALE non è mai stata citata quale responsabile civile per il fatto di cui al capo F), in relazione al quale pende ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE, sollecitando la Corte di legittimità a rilevare l’errore contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Giudice del rinvio, nella parte in cui, dopo aver confermato l’assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal delitto di truffa loro ascritto al capo F) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, “revoca l statuizioni civili in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a carico degli imputati e dei responsabili civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE“, in quanto nessuna statuizione civile in relazione al capo F) ha mai riguardato RAGIONE_SOCIALE, non potendo, per l’effetto neppure essere revocata. Cosicché il
ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE non potrà avere nessuna ricaduta pregiudizievole per la posizione di RAGIONE_SOCIALE
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa responsabile civile RAGIONE_SOCIALE si deducono i seguenti motivi.
8.1. Con il primo motivo, inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 cod. proc. pen. e mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alle statuizioni civili anche con riferimento a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 182/2021.
La Corte di appello non si è attenuta ai principi espressi dalla recentissima pronuncia RAGIONE_SOCIALEe S.U. n. 36208/2024, che ha condiviso quanto stabilito dalla richiamata decisione costituzionale, omettendo di valutare la responsabilità civile in rapporto alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano, esprimendosi secondo un’ottica esclusivamente processual-penalistica, come si manifesta nella presa di distanza da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza rispetto ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 11/09/2020 che, invece, nel contesto dato non avrebbero potuto essere svalutati; né appare sufficiente il rinvio alla decisione di primo grado in ragione del diverso criterio applicabile dal giudice penale per la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano.
8.2. Con il secondo motivo, vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa ricorrente con riferimento alla posizione apicale rivestita da NOME in RAGIONE_SOCIALE, segnatamente suo legale rappresentante. Nessuna RAGIONE_SOCIALEe condotte addebitate al predetto imputato sono state poste nella anzidetta qualità, essendo piuttosto realizzate nella diversa veste di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEe c.d. società veicolo proprietarie degli impianti e beneficiarie degli incentivi.
Fuorviante è, poi, l’assunto secondo il quale “soggetti apicali” di RAGIONE_SOCIALE (tra cui NOME) avrebbero realizzato “l’operazione fraudolenta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette, nonché la mendace stesura RAGIONE_SOCIALEe schede finali d’impianto”, condotte riguardanti il capo D) e non quello sub B).
Né può sostenersi l’assunto secondo il quale la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘NOME può fondarsi genericamente sul ruolo dallo stesso ricoperto all’interno RAGIONE_SOCIALEe società del Gruppo, rimandando ad una censurata “responsabilità per posizione”.
8.3. Con il terzo motivo, vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa provvisionale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riammissione degli impianti sub D) alla tariffazione incentivante.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE si deducono i seguenti motivi.
9.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla assoluzione degli imputati di cui al capo F), emergente dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza e dagli indicati atti del procedimento.
Si censura la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità degli imputati rispetto ai fatti contestati al capo B) e quelli di cui al capo F), con particolare riferimento agli impianti ammessi al RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE, mancando qualsiasi motivazione in ordine alla assoluzione degli imputati per la truffa commessa ai danni di EAM di cui al capo F), con particolare riguardo agli impianti ammessi al RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, in contrasto con le plurime indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità e al cospetto di una puntuale motivazione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza, ha ripercorso le medesime argomentazioni logico-giuridiche del primo Giudice di appello, restituendo, pertanto, nuovamente un apparato giustificativo illogico e contraddittorio.
Risulta, invero, contraddittoria la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata allorché, da un lato, ritiene raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità degli imputati in riferimento al capo B (afferente alla truffa perpetrata ai danni del G.S.E. in relazione agli impianti ammessi al RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE) e, dall’altra, assolve i medesimi per i fatti descritti al capo F), riverberandosi la prima decisione sulla seconda in ragione RAGIONE_SOCIALEa indubbia affinità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe condotte descritte nei due capi di imputazione.
Dopo aver riportato quanto affermato dalla Corte in relazione agli appelli proposti dagli imputati in relazione al capo B) (v. pg. 10 e ss. RAGIONE_SOCIALE‘atto di ricorso) si assume la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria in relazione al capo F, trattandosi – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘unica operazione di cessione – degli identici artifici raggiri commessi nei confronti del GSE e RAGIONE_SOCIALEa medesima induzione in errore.
Non vale ad inficiare l’assunto logico RAGIONE_SOCIALEa difesa l’argomento secondo il quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto reperire aliunde informazioni in ordine alle irregolarità cui erano affetti gli impianti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso alle tariffe incentivanti, a prescind dalla condotta omissiva consistita nella mancata ostensione del decreto di perquisizione e relativo verbale di operazioni compiute nel 2012. Tale argomento omette di confrontarsi con le condotte contestate sub F, ignora gli elementi posti a base RAGIONE_SOCIALEa prima decisione ed è in contraddizione rispetto alla affermazione di responsabilità sub B). Peraltro, l’argomentazione varrebbe – al più – con riferimento agli aspetti riguardanti il RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE in quanto per gli impianti riguardanti il RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE, di oggettivo maggior rilievo nella truffa, si tratta RAGIONE_SOCIALEa comunicazione ad COGNOME di documentazione radicalmente falsa.
A tal riguardo, si palesa il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella considerazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del teste COGNOME, in relazione al quale – a differenza che per il capo B) – non è dato rinvenire alcun cenno RAGIONE_SOCIALEe falsità commesse in relazione al RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE; come pure in relazione alla assenza di qualsiasi
considerazione rispetto alla possibilità del c.d. rischio di “contagio” esaminato dalla prima sentenza.
9.2. Con il secondo motivo, mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alle censure proposte in appello in ordine alla sussistenza del delitto di truffa relativamente all’impianto fotovoltaico “Piangevino”, venduto ad RAGIONE_SOCIALE, riguardante un segmento di truffa autonomo, proiezione RAGIONE_SOCIALEa frode contestata agli imputati al capo C, relativo agli incentivi del III Conto RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale era stata provata la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘impianto in data successiva al termine ultimo previsto dalla legislazione vigente (31 maggio 2011).
9.3. Con il terzo motivo, inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa mancata ostensione del verbale di perquisizione locale e sequestro del 19 dicembre 2012 RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE di Reggio Emilia ai fini RAGIONE_SOCIALEa truffa contrattuale perpetrata ai danni RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti con riferimen agli impianti ammessi al RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE.
A tal riguardo, la sentenza di legittimità si era ampiamente pronunciata in ordine alla portata decettiva RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dagli imputati nel corso RAGIONE_SOCIALEe trattative, confermando in maniera inequivoca la portata ingannatoria insita nella predetta mancata ostensione. Tuttavia, la decisione, nel riproporre il medesimo errore del precedente giudice di appello, si pone in contrasto – in aperta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen. – con quanto affermato dalla sentenza rescindente in ordine alla incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa effettuazione RAGIONE_SOCIALEa prova di resistenza rispetto all’onere informativo a carico RAGIONE_SOCIALEa promittente venditrice, né risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dalla sentenza riguardo alla necessità di un “quid pluris” rispetto alla mera inazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa integrazione del delitto di tru contrattuale nella sua variante omissiva.
9.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla omissione comunicativa da parte degli imputati quale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa truffa subita dalle ricorrenti risultante dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza nonché dagli indicat atti del procedimento. Gli atti ai quali la Corte di merito attribuisce pregnante valenza informativa non sono affatto equiparabili a quelli pacificamente omessi, non contenendo informazioni sulla natura RAGIONE_SOCIALEe indagini e sulle finalità degli accertamenti equiparabili a quelle contenute negli atti omessi, contenenti, invece, decisive informazioni per NOME. Né può attribuirsi oggettiva efficacia dirimente al carteggio intercorso tra NOME e NOME, ripercorso dall’atto di ricorso (v. pg. 40 e ss.) o al c.d. “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
9.5. Con il quinto motivo, inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo F) anche sulla base dei lodi emessi dalla RAGIONE_SOCIALE Arbitrale di
RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai quali la sentenza rescindente si era puntualmente espressa in senso contrario.
9.6. Con il sesto motivo, inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta irrevocabilità dei lodi emessi dalla RAGIONE_SOCIALE Arbitrale di RAGIONE_SOCIALE, nonostante la pendenza dei relativi giudizi di annullamento.
E’ pervenuta memoria difensiva nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa responsabile civile RAGIONE_SOCIALE a sostegno RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità o del rigetto dei ricorsi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza del 18 marzo 2025 è stato disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa trattazione all’odierna udienza, disponendo la notifica degli avvisi alle parti civili non ricorrent RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
E’ pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALEa parte civile RAGIONE_SOCIALE a sostegno del rigetto dei ricorsi degli imputati e dei responsabili civili.
E’ pervenuta nota di udienza per RAGIONE_SOCIALE a sostegno RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa disposta provvisionale o RAGIONE_SOCIALEa sua sospensione a seguito RAGIONE_SOCIALEa riammissione da parte di RAGIONE_SOCIALE alla tariffa incentivante in favore degli ultimi due impianti che l’avevano richiesta.
All’odierna udienza è stata rigettata l’eccezione proposta dal difensore RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in ordine alla mancata citazione RAGIONE_SOCIALEe responsabili civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso nell’interesse di NOME è complessivamente infondato e deve essere respinto.
1.1. I motivi del ricorso principale riguardano tutti la affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D) in relazione ai singoli argomenti espressi a suo fondamento.
1.2. Deve essere premessa la censura di fondo formulata dalla sentenza rescindente in ordine al ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza di condanna, che designa il criterio di legittimità, puntualmente seguito dalla sentenza impugnata, nell’esaminare nuovamente i motivi di gravame proposti avverso la predetta sentenza.
A tal riguardo, richiamando il massimo orientamento nonnofilattico, ha affermato che « la riforma in senso assolutorio RAGIONE_SOCIALEa condanna di primo grado comporta per il giudice la necessità di una confutazione completa RAGIONE_SOCIALEe precedenti
argomentazioni, atta a scardinare il percorso logico dimostrativo del primo giudice. Pertanto, il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata né giustificarne l’integrale riforma inserendo nella struttura argomentativa RAGIONE_SOCIALEa pronunzia d’appello RAGIONE_SOCIALEe generiche notazioni critiche o di dissenso; è, altresì, tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione RAGIONE_SOCIALEe difformi conclusioni assunte. Che si intenda o meno ricondurre siffatto obbligo al sintagma “motivazione rafforzata”, che plasticamente sintetizza la necessità di dare compiuta ragione, con un apparato giustificativo autonomo, RAGIONE_SOCIALEa decisione, certo è che in caso di ribaltamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna di primo grado al giudice d’appello si richiede di dar conto RAGIONE_SOCIALEa difforme valenza dimostrativa assegnata alle prove già scrutinate in primo grado e di esplicitare i passaggi logici che rendono giuridicamente e fattualmente sostenibile, con la necessaria forza persuasiva, l’esito decisorio assunto (Sez. 6 , n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep.2017, P.c. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 268948; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, P.c. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altri; Rv. 261327). Nella specie la Corte territoriale non ha assolto all’obbligo di motivazione nei richiamati termini, risultando l’apparato giustificativo affetto i più parti da palesi illogicità e incongruenze valutative, rapportabili all’errone apprezzamento del compendio probatorio, di natura dichiarativa e documentale, acquisito».
In ultimo, la sentenza rescindente ha ricordato che «con riguardo al disposto annullamento agli effetti penali che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova ma quello di stabi se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti, e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che, allorché il vizio che determina l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, sicché gli eventuali elementi di fatto contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine RAGIONE_SOCIALEa individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli, che può ed, anzi, deve procedere ad una completa
rivisitazione del materiale probatorio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto e RAGIONE_SOCIALEe regole RAGIONE_SOCIALEa logica come sopra evidenziati».
1.3. A riguardo del capo D), la sentenza rescindente ha affermato quanto segue.
«La Corte d’Appello ha mandato assolti gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui al capo D) per insussistenza del fatto in relazione ai campi DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, Carlucci, DiLeo7, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per non aver commesso il fatto in relazione ai residui campi di cui all’imputazione. RAGIONE_SOCIALE i giudici d’appello con riguardo ai predetti campi, in ordine ai quali non risulta avanzata richiesta di riconoscimento del c.d. bonus europeo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto la finalità decettiva per effetto RAGIONE_SOCIALEa presentazione di documentazione inveritiera, senza considerare che, anche ammettendo la comunicazione di dati totalmente o parzialmente falsi circa l’origine RAGIONE_SOCIALEe vele fotovoltaiche installate, l’accesso alla tariffa incentiv non è preclusa all’origine extraeuropea dei pannelli, con conseguente impossibilità di configurare il beneficio RAGIONE_SOCIALEa tariffa quale ingiusto profitto del reato. C riguardo ai residui impianti ha argomentato l’integrale attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di NOME COGNOME in ordine ai profili partecipativi alla truffa l’assenza di prove in ordine al coinvolgimento dei prevenuti nell’illecito.[.. RAGIONE_SOCIALE quanto recepito anche dalla sentenza impugnata e ampiamente esposto alle pagg. 179 e segg. RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale, è dato incontroverso l’utilizzo, da parte RAGIONE_SOCIALEe società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito dei campi ammessi ai benefici del RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE, di pannelli fotovoltaici del tipo NEP, dei quali era stata dissimulata l’origine cinese, risultando impiantati principalmente nei siti del Sud Italia (Puglia e la Basilicata), entrati in funzione alla fine del 2011, pannel acquistati con l’intermediazione di RAGIONE_SOCIALE mentre, per quelli entrati in funzione nel 2012, pannelli approvvigionati con l’interposizione fittizia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, usata per dissimulare l’origine extra-europea dei pannelli e creare l’apparenza che le lavorazioni fossero state eseguite in Polonia. Anche a voler accedere alla tesi avvalorata dalla sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria RAGIONE_SOCIALE‘Il settembre 2020 in ordine alla possibilità di scorporare il bonus europeo dalla tariffa incentivante di base, la tesi demolitoria RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale presta il fianco a censura, avendo di fatto incongruamente svalutato la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe plurime ipotesi di falso che costituiscono condotta strumentale rispetto all’illecito conseguimento dei benefici normativi. […] RAGIONE_SOCIALE il costrut accusatorio condensato nell’incolpazione sub D) le condotte strumentali dispiegate dagli imputati sono consistite non solo nella dissimulazione RAGIONE_SOCIALE‘origine cinese dei moduli fotovoltaici installati mediante l’applicazione di targhe RAGIONE_SOCIALE in Ue ma anche nella esibizione di “falsa documentazione, in particolare schede tecniche finali Corte di Cassazione – copia non ufficiale
d’impianto dalle quali si rileva l’origine comunitaria dei moduli installati, flashdei moduli, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, certificati di garan etichette seriali e tecniche incollate sui moduli, schede tecniche dei moduli, certificati di · conformità alle norme tecniche IEC 61215 e 61730 ed attestati di ispezioni di fabbrica ottenuti dalla RAGIONE_SOCIALEsulla scorta di documentazione non veritiera, inducendo l’RAGIONE_SOCIALE ad erogare per i 26 impianti gli importi di cui alla tariffa incentivante e, per n.18 di essi, anche il contrib maggiorato”, così procurandosi ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale di rilevante gravità per le casse pubbliche, mediante accredito di complessivi euro 21.776.772,19. La Corte di merito non ha considerato che le determinazioni del Consiglio di Stato non hanno valore dirimente nella valutazione del compendio probatorio giacché, pur in presenza RAGIONE_SOCIALEa possibilità di scorporo a fini amministrativi del bonus europeo dalla tariffa di base, l’immutazione RAGIONE_SOCIALEa provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l’attitudine eziologica all’induzione in errore rispetto all’ent erogatore e connota d’ingiustizia l’intero profitto conseguito. I principi fissati sede di giustizia amministrativa, in buona sostanza, non refluiscono automaticamente in termini liberatori in sede penale in ragione dei diversi ambiti giurisdizionali e degli autonomi criteri di accertamento del fatto. Nella specie, l’esclusione del reato in relazione ai campi per i quali non risulta formulata la richiesta di bonus non si misura in termini adeguati con le emergenze processuali valorizzate in primo grado a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei plurimi falsi strumentali ascritti in rubrica. In particolare […] risulta preternnessa ogni considerazione ex art. 238-bis cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALEa sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti del concorrente COGNOME NOME, separatamente giudicato con rito abbreviato, e risultano, altresì, trascurate le dichiarazioni rese dal COGNOME stesso in sede di esame ex art. 210 cod. proc. pen. (pag. 188 e segg sent. Trib.) nella parte in cui ricostruisce le operazioni intese a rendere compatibili i moduli importati con i dati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, operazione che coinvolse anche personale RAGIONE_SOCIALE‘ente certificatore TUV RAGIONE_SOCIALE, che COGNOME aveva messo a conoscenza degli intenti fraudolenti che si volevano perseguire con la revisione RAGIONE_SOCIALEe certificazioni: “Con… la mia interfaccia diretta in RAGIONE_SOCIALE avevo rapporto anche molto cordiale insomma e accadde che a valle RAGIONE_SOCIALEa mia …. ennesima richiesta di modifica dei certificati io condivisi con lui quale era motivo… .e cioè era perché c’erano dei moduli fotovoltaici con un numero di serie che non era proprio conforme a quello che era, che erano prodotti da RAGIONE_SOCIALE e bisognava in qualche maniera, mio malgrado gli dissi, bisognava in qualche maniera che fossero coperti da certificazione anche questi moduli”. Né ha tenuto conto che, come segnalato dal primo giudice (pag. 195), lo stesso NOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ha riconosciuto che i moduli installati nei campi, provenienti da NOME, non erano quelli previsti dall’accordo di branding e avevano dimensioni differenti: “Per NOME produrre pannelli con le nostre specifiche era comunque uno sforzo, perché le nostre specifiche erano diverse rispetto alla produzione standard. Quindi i pannelli, finchè glieli abbiamo chiesti con congruo anticipo li producevano con le nostre specifiche, poi a un certo punto,….quando abbiamo avuto successivamente bisogno di pannelli, i pannelli erano quelli che c’erano. Cioè erano pannelli loro, con le loro specifiche”. La Corte territoriale sul punto si è limitata a richiamare [.. le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa consulente COGNOME, senza alcun confronto critico con le plurime ed ulteriori fonti scrutinate dal primo giudice ed attestanti esiti diversi punto di conformità alla normativa dei pannelli installati. Del tutto sottostimato è, dunque, il dato RAGIONE_SOCIALEa generalizzata contraffazione RAGIONE_SOCIALEe targhe e del concorso di esponenti RAGIONE_SOCIALE‘ente di certificazione nelle infedeli attestazioni di conformità. Né può sfuggire che anche il Tribunale ha richiamato detta consulente per far constare come in tutti i campi si sia verificata la manipolazione RAGIONE_SOCIALEe etichette adesive poste sul retro dei moduli, dunque sia quelli acquisiti da NOME tramite NOME mediante la fittizia interposizione di RAGIONE_SOCIALE Six (installati su 8 campi indicati nel ca D), sia quelli provenienti da NOME e originariamente sequestrati presso la Dogana di Taranto, venduti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE ed installati su 18 dei campi indicati nel capo D. COGNOME, consulente di RAGIONE_SOCIALE, nella propria relazione […] ha, infatti, segnalato che su alcuni dei pannelli tipo TARGA_VEICOLO, erano presenti residui di colla, proprio come se fosse stata tolta un’etichetta (attendibilmente quella con la dicitura “RAGIONE_SOCIALE importato da RAGIONE_SOCIALE” apposta da RAGIONE_SOCIALE in sede di regolarizzazione presso l’Ufficio RAGIONE_SOCIALEe Dogane di Taranto), mentre su altri, pur essendo rimasta tale etichetta, ne era presente una seconda riportante la garanzia di provenienza RAGIONE_SOCIALE con il logo RAGIONE_SOCIALE‘azienda di certificazione RAGIONE_SOCIALE e il numero seriale associato al sito di produzione 00009509 Site A (ossia quello italiano). Del tutto irrilevante, invero, s’appalesa la circostanza che non sussistesse alcun obbligo, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni impartite dal G.S.E., di indicare sulle targhette il numero seriale del modulo ma solo del sito di produzione giacché anche detta ultima indicazione infedele è da sola sufficiente a dar conto RAGIONE_SOCIALE‘operata dissimulazione e la stessa ha rilievo decisivo giacché si collega a una certificazione di conformità dei moduli anch’essa infedele per effetto RAGIONE_SOCIALEe artificiose modifiche alle stringhe alfanumeriche congegnata da COGNOME con personale del TUV RAGIONE_SOCIALE.[…] Quanto alla pronunzia assolutoria resa nei confronti degli imputati per il capo D) con la formula per non aver commesso il fatto in relazione ai campi ammessi alla maggiorazione per il bonus europeo, la Corte ha ritenuto di non condividere la valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da COGNOME NOME, esaminato ai Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 197-bis cod. proc. pen., avendo definito mediante patteggiamento la propria posizione processuale. In particolare, i giudici d’appello hanno stimato integralmente attendibili le dichiarazioni del predetto non solo con riguardo alle modalità RAGIONE_SOCIALEa truffa ma anche all’assunto RAGIONE_SOCIALE‘estraneità di NOME, NOME e COGNOME alla sua realizzazione, reputando “vaghi ed astratti” gli elementi posti dal primo giudice a fondamento RAGIONE_SOCIALEa contraria determinazione. La valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito presenta diffuse lacune motivazionali conseguenti alla ricusazione RAGIONE_SOCIALEa prova logica nell’approccio metodologico ai materiali processuali e nella conseguente dissolvenza RAGIONE_SOCIALEa complessiva capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe fonti, esaminate in maniera frammentaria e decontestualizzata. A fronte di fatti di reato che si inseriscono in un complesso reticolo societario, caratterizzato dalla concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati NOME e NOME, che il primo giudice ha scandagliato alle pag. 89 e segg., correttamente reputando la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe cointeressenze societarie una ineludibile condizione per la valutazione dei profili soggettivi di responsabilità, la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di confrontarsi con il tema RAGIONE_SOCIALEa logica di gruppo che, secondo l’impostazione accusatoria, ha governato gli indirizzi e le scelte operative, anche di carattere illecito, RAGIONE_SOCIALEe società coinvolte. Una volta svincolate le concrete vicende in incolpazione dalla puntuale analisi del contesto di riferimento, segnato da una grave crisi imprenditoriale e dalla conseguente necessità di interventi di risanamento economico-finanziario, l’analisi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata muove entro coordinate che misurano i profili di addebitabilità soggettiva secondo canoni meramente formali, con esiti sovente privi di congruenza e persuasività. […] Con riguardo alla ritenuta integrale attendibilità del NOME i giudici d’appello hanno concentrato la loro attenzione su elementi che nell’assetto argonnentativo del primo giudice rivestivano valenza solo rafforzativa, quali la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del dichiarante da parte dei vertici aziendali una volta appurata, in coincidenza con le perquisizioni eseguite presso le sedi di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 19 dicembre 2012, l’esistenza di indagini in ordine ai campi del quarto conto, ovvero l’assunzione del medesimo alle dipendenze di NOME nella primavera RAGIONE_SOCIALE stesso anno. Il primo giudice, al contrario, ha effettuato alle pagg. 204-214 un dettagliato scrutinio RAGIONE_SOCIALEe circostanze ritenute indicative RAGIONE_SOCIALEa personale e diretta consapevolezza degli imputati del meccanismo truffaldino posto in essere, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘intero gruppo, dal COGNOME, con evocazione di specifiche circostanze che, lungi dal configurare mere congetture, meritavano una completa ed esaustiva confutazione critica. Infatti, nella trama giustificativa del Tribunale l solo parziale attendibilità accreditata al COGNOME deriva dall’individuazione di una serie di elementi indizianti che contraddicono l’asserita estraneità dei prevenuti al Corte di Cassazione – copia non ufficiale
progetto delittuoso, che sono stati analiticamente illustrati e la cui rilevanza è stat ampiamente argomentata. A partire da alcuni stralci RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di COGNOME al P.m. in data 23 luglio 2014, da cui risulta che la sua investitura ad amministratore di NOME si accompagnava al mandato di attivarsi “per tenere in piedi la società’, in considerazione RAGIONE_SOCIALE stato di difficoltà RAGIONE_SOCIALEa capogruppo e RAGIONE_SOCIALEe società controllate; dal richiamo al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa delegazione di pagamento, per cui le fatture emesse da NOME nei confronti di NOME venivano pagate da NOME (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da NOME a NOME per euro tre milioni e settecentomila, triangolazione che lo stesso COGNOME ha giustificato riferendo che “faceva parte RAGIONE_SOCIALEe logiche di distribuzione interna del gruppo” in quanto “l’esigenza finale, l’esigenza ultima nostra era quella di passare, di rimetterci in sesto, riscadenziare il debito, tutto questo sarebbe finito – diciamo ne! grosso calderone e si ricominciava”. […] Né si presta alla svalutazione operatane dalla sentenza censurata il dato relativo all’installazione in 18 dei 26 impianti richiamati sub D) di moduli oggetto di compravendita tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE dal momento che il NOME e la NOME sono rimasti estranei alla vicenda relativa all’acquisto, allo sdoganamento e al trasporto presso i campi di detti elementi, sicché la tesi in ordine alla paternità esclusiva RAGIONE_SOCIALEa truffa in cap al COGNOME e ai suoi più stretti collaboratori risulta esposta ad una decisiva frizione ricostruttiva. In proposito, alla stregua di quanto riferito da COGNOME, non avendo la società produttrice cinese inteso trattare con RAGIONE_SOCIALE, era subentrata nell’acquisto RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore delegato NOME, ferma restando la destinazione dei materiali ai campi in corso di costruzione da parte di NOME, che li riacquistava integralmente a stretto giro al prezzo di 6,2 milioni di euro, come emerge dalla consulenza RAGIONE_SOCIALEa Dott.ssa COGNOME. Sulla regolarità di siffatta operazione alcuno ha sollevato dubbi ma non possono, nondimeno, trascurarsene le ricadute in relazione alla complessiva ricostruzione fattuale RAGIONE_SOCIALEa vicenda a giudizio e alle implicazioni logiche in punto di consapevolezza dei prevenuti circa la destinazione e l’utilizzo degli oltre 20mila pannelli importati e sdoganati, previa apposizione su ciascuno di una targhetta indicativa del paese di produzione, tra il 18 e il 29 agosto 2011. E’ questa la data che funge da spartiacque tra la rietichettatura dei moduli previa apposizione di targhe indicanti la loro provenienza cinese e le successive vicende di più stretto interesse processuale relative all’occultamento RAGIONE_SOCIALE‘origine extracomunitaria RAGIONE_SOCIALEe vele installate nei campi. E sulla base di detti dati deve essere valutata l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEe proteste d’innocenza del COGNOME e del COGNOME nonché l’attitudine probatoria RAGIONE_SOCIALEa mail da quest’ultimo inviata il 12 settembre seguente con cui si Corte di Cassazione – copia non ufficiale
comunicava di aver impegnato 40 dipendenti RAGIONE_SOCIALE nella sostituzione RAGIONE_SOCIALEe targhette, pacificamente approvvigionate da NOME e dalla COGNOME di NOME, su indicazione del NOME, contenenti i falsi dati circa la produzione europea dei pannelli. [..] Anche con riguardo ai · moduli acquistati da NOME attraverso · l’interposizione fittizia di RAGIONE_SOCIALE Six la sentenza impugnata ha trascurato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe responsabilità soggettive, elementi di sicura rilevanza probatoria quali l’anomalia costituita dall’esiguità degli importi richiesti RAGIONE_SOCIALE Six per l’asserita attività di assemblaggio di componenti d’origine cinese e il valore esorbitante degli acquisti fatturati da NOME, all’origine di una richie di spiegazioni rivolta al NOME dal Direttore amministrativo di RAGIONE_SOCIALE, dott. COGNOME, bruscamente redarguito, in quanto, come spiegato dal dichiarante, “quello che non capiva COGNOME era che quando falliva NOME falliva anche NOME“. Il COGNOME, come ricordato dal Tribunale a pag. 209, con mail inviata in data 7 maggio 2011 a NOME COGNOMECOGNOME direttore amministrativo finanza e controllo di RAGIONE_SOCIALE, e a COGNOMECOGNOME scriveva che risultava “inaccettabile acquistare pannelli a 0,93 euro a watt (più i costi di trasporto) e rivenderli a 0,83 euro a watt Prego rettificare il vs. ordi d’acquisto e concordare con sig. COGNOME un prezzo corretto per RAGIONE_SOCIALE“. L’assordante silenzio opposto alle rimostranze del COGNOME, vieppiù incomprensibile in un quadro di conclamata difficoltà economica del gruppo, e la stessa protervia del COGNOME nell’invitarlo “a farsi i fatti suoi” mal si conciliano con l’assunto del totale ignoranza da parte dei vertici aziendali di quanto il COGNOME orchestrava per creare le migliori condizioni d’accesso alle incentivazioni del quarto conto energia. […] Con riguardo alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve ulteriormente rilevarsi che la Corte è incorsa in plurime incongruenze ricostruttive e in sostanziali travisamenti RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali laddove, con riguardo alla mail in data 12 settembre 2011, con cui NOME COGNOME informava COGNOME e, per conoscenza anche NOME e COGNOME, che “per la sostituzione RAGIONE_SOCIALEe targhette abbiamo mobilitato 40 operai’, sostiene che “quand’anche NOME avesse preso visione RAGIONE_SOCIALEa mail, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa non disvela in alcun modo la strutturazione fraudolenta RAGIONE_SOCIALEa procedura di sostituzione di etichette” nonché che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa mali in esame è generico e riferito a “targhette e pannelli FV’, mentre, nelle altre comunicazioni, l’oggetto è quasi sempre individuato con espresso riferimento a moduli HEP. Trattasi di argomenti privi di pregnanza logica poiché non considerano che la comunicazione si pone a valle RAGIONE_SOCIALE‘importazione dalla Cina del cospicuo quantitativo di pannelli acquistati da RAGIONE_SOCIALE con contratto firmato proprio da NOME COGNOME, rivenduti a RAGIONE_SOCIALE e destinati ai campi in corso di realizzazione nel Sud Italia; la collocazione temporale RAGIONE_SOCIALEa mail non consentiva alcun equivoco con l’operazione di rietichettatura ai fini RAGIONE_SOCIALE sdoganamento dei moduli, essendo la stessa avvenuta prima RAGIONE_SOCIALE svincolo RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
merce, del quale costituiva precisa condizione; né l’operazione poteva ritenersi routinaria a seguito RAGIONE_SOCIALEe indicazioni regolamentari RAGIONE_SOCIALEa Gse, non giustificandosi in siffatto caso né l’enorme spiegamento di capitale umano né la necessità di informare non solo il COGNOME ma il COGNOME e NOME. V’è da aggiungere che non può riconoscersi valenza significativa al fatto che NOME non sia stato destinatario RAGIONE_SOCIALEe mail di NOME COGNOME e NOME COGNOME, aventi ad oggetto il procacciamento RAGIONE_SOCIALEe etichette RAGIONE_SOCIALE, trattandosi all’evidenza di soggetti che nell’assetto societario di RAGIONE_SOCIALE non avevano un ruolo che giustificasse l’interlocuzione con l’imputato, gestita, come ricordato dallo stesso COGNOME, in via esclusiva dal COGNOME. Costituisce, inoltre, assunto smentito dalle emergenze processuali che alla data del 12 settembre 2011 le targhette RAGIONE_SOCIALE nemmeno fossero pronte. Invero, come peraltro annotato dalla stessa sentenza impugnata, in data 28 Luglio 2011 la COGNOME inoltrava a NOME COGNOME, e per conoscenza a NOME COGNOME e NOME COGNOME, una mail contenente, in allegato, il “frame” RAGIONE_SOCIALEe etichette da apporre sui moduli EOPPLY, recante la dicitura “RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE” mentre il 24 agosto 2011, alle ore 17,05, la stessa COGNOME informava l’amministratore delegato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, di avere la disponibilità di 5000 etichette con logo TUV e “RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE” e di essere in attesa RAGIONE_SOCIALEe indicazioni di NOME COGNOME in ordine alla loro sede di destinazione (sent. Trib. pag. 118). La COGNOME informava, altresì, il NOME del costo, chiedendo conferma circa l’indicazione di “fatturare tale importo a COGNOME. Inoltre, attendo conferma per procedere alla stampa del resto per il totale … di moduli NOME‘. Il COGNOME, in risposta, il 26 agosto seguente inviava all’imputata “il dettaglio dei campi, con a lato il numero di etichette necessarie. Si potrebbero inviare tutte le etichette alla RAGIONE_SOCIALE e dividerle in tante buste quanti sono i campi interessati”. Seguiva, il 29 agosto, una nnail con cui l’imputata COGNOME inviava una richiesta di quotazione ad RAGIONE_SOCIALE per circa 16.000 etichette con la scritta “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, recapitate ad NOME il 2 settembre 2011 e successivamente, come di consueto, inviate a RAGIONE_SOCIALE (pag. 210 sent. Trib.). L’imponente numero di etichette “RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE” (almeno 21mila) disponibili ad inizio settembre, da un lato, contrasta radicalmente la tesi di ipotizzate sostituzioni postume di pannelli o targhe per danneggiamenti, malfunzionamenti o furti e non tiene conto che, pacificamente, le società proprietarie erano tenute a comunicare al RAGIONE_SOCIALE le sostituzioni dei moduli, inviando la relativa documentazione, tra cui l’elenco RAGIONE_SOCIALEe matricole dei pannelli rimossi e di quelli nuovi da installare, adempimenti nella specie non documentati. Inoltre, la sequenza temporale desumibile in atti e ampiamente evidenziata dal primo giudice dimostra l’illogicità RAGIONE_SOCIALE‘apparato motivazionale dispiegato a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘estraneità all’illecito RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘acquiescenza prestata alla tesi accreditata dal COGNOME che la RAGIONE_SOCIALE, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
appaltatrice dei lavori di realizzazione RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei campi i contestazione, non avesse un referente certo nell’operazione di occultamento RAGIONE_SOCIALE‘origine cinesi dei moduli utilizzati, che richiedeva un dispendio di tempo e di capitale umano che non poteva essere ignorato dai responsabili RAGIONE_SOCIALEa società. Né a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertata inesistenza di figure di vertice RAGIONE_SOCIALE a quella NOME COGNOME, concretamente operative nei cantieri appaltati alla RAGIONE_SOCIALE, appare appagante assumerne il mancato coinvolgimento negli illeciti a giudizio esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALEe competenze contrattualmente riconosciutegli, sottovalutando la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE è società d’impronta squisitamente familiare che vedeva l’imputato investito RAGIONE_SOCIALEa gestione e direzione tecnica dei campi mentre al fratello NOME, che sedeva all’epoca nel Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, era assegnato il ruolo di gestione manageriale e finanziaria RAGIONE_SOCIALEa compagine. La definizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME quale “proprietario” RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per quanto non corrispondente all’assetto azionario, coglie un’evidenza operativa e decisionale se NOME COGNOME, ingegnere elettronico che prestava attività continuativa di consulenza nei confronti di NOME, collaborando in particolare con RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e, come ricordato dal primo giudice, fu destinataria di varie mail riguardanti la sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette, ha riferito in dibattimento ch non aveva accesso libero ai cantieri di RAGIONE_SOCIALE, anche per ragioni di sicurezza, chiarendo, tuttavia, che in RAGIONE_SOCIALE si rapportava in particolare con la “parte tecnica” RAGIONE_SOCIALEa società, chiarendo, a ‘specifica domanda su chi coordinasse il gruppo di tecnici, che il responsabile tecnico era “il proprietario, COGNOME l’ingegner COGNOME è il capo tecnico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE” […]. Tanto vale anche con riguardo all’avvenuto disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEe schede tecniche degli impianti giacché con le articolate considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice la Corte non si è misurata, privilegiando un dato formale che non appare coerente con le risultanze processuali acquisite in ordine alla struttura aziendale e alle competenze professionali RAGIONE_SOCIALE‘imputato». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.4. L’esteso richiamo alla sentenza rescindente si rende opportuno in relazione all’obbligo che, a seguito del censurato ampio vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, incombe sul giudice del rinvio che – pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento – è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l’illogici (Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, COGNOME, Rv. 238694) e dovendosi considerare che il sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine alla prova indiziaria
ammissibile solo se riferito alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica, e non al valore di ogni singolo indizio considerato isolatamente (Conf. mass. n 164058)(Sez. 3, n. 48 del 30/09/1985, dep.1986, COGNOME, Ry: 171507 – 01). ·
Rispetto alla complessiva valutazione indiziaria, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo il quale dalla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. e) – secondo cui il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso sotto il profilo de mancanza o manifesta illogicità, emergente dal testo del provvedimento impugnato – si evidenzia il chiaro intento legislativo di ricondurre il giudizio cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Ne deriva che non è prospettabile, sotto l’apparenza formale del controllo logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione, alcuna censura relativa agli accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito sia pervenuto mediante la valutazione del materiale probatorio acquisito, in quanto la verifica del cosiddetto “travisamento del fatto” comporterebbe una “rivisitazione” del suddetto Tribunale, non consentita in cassazione (Sez. 3, n. 8580 del 11/06/1993, P.m. in proc. Cesco, Rv. 195167 – 01); ancora, in virtù RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende omessa considerazione o al travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l’errore revocatorio (sul significante), in quanto il rappor di contraddizione esterno al testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato RAGIONE_SOCIALEa prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il disco giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.4. Le censure articolate attraverso i primi sei motivi del ricorso riguardano la valenza probatoria, in funzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ricorrente, attribuita:
al ruolo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al contributo causale ad esso correlato;
ai pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE al fornitore cinese NOME e alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
alla mail del 12 settembre 2011, avente ad oggetto “sostituzione targhette pannelli FV”;
al comportamento tenuto dal ricorrente dopo il sequestro del 19 dicembre 2012;
alle dichiarazioni di COGNOME e, segnatamente, a quelle liberatorie in favore del ricorrente;
al prezzo di acquisto RAGIONE_SOCIALEa produzione NOME da parte di NOME.
Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla sentenza impugnata si sottraggano alle censure del ricorrente, sostanzialmente reiterative di quelle già censurate dalla sentenza rescindente, avanzandosi inammissibili rivalutazioni probatorie e in violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo sopra richiamato incombente sul giudice del rinvio.
1.4.1. La sentenza affronta il primo tema a pg. 107 e ss. esaminando l’appello di NOME e, a pag. 110, ne rileva la sovrapponibilità alla medesima questione proposta da NOME.
La censura è, da un lato, infondata e, dall’altro, genericamente proposta.
Ritiene questo Collegio che la sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, risponde correttamente alla analoga contestazione mossa in appello, in conformità al dictum rescindente che aveva censurato l’omessa considerazione del tema RAGIONE_SOCIALEa logica di gruppo che, secondo l’accusa, aveva governato le vicende lecite e illecite RAGIONE_SOCIALEe società coinvolte, facenti capo a una concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati NOME e NOME. A tal riguardo condivide l’argomento logico speso dalla prima sentenza – sulla emergenza per la quale 18 dei 26 impianti indicati nel capo D) risultano essere destinatari di moduli TARGA_VEICOLO oggetto di compravendita tra NOME e RAGIONE_SOCIALE, mentre gli altri otto provengono da RAGIONE_SOCIALE six – secondo il quale «se il meccanismo di frode attraverso NOME e RAGIONE_SOCIALE Six si è rivelato solo una RAGIONE_SOCIALEe modalità attuative del piano criminoso, è evidente che questo deve necessariamente essere stato ideato e realizzato da soggetti collocati ad un livello più elevato, rispetto a COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa gerarchia societaria, in grado di coinvolgere e coordinare molteplici società del gruppo: RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE quali acquirenti ed importatori dei moduli cinesi, NOME quale destinataria dei pannelli ed appaltatrice RAGIONE_SOCIALEa costruzione degli impianti, le RAGIONE_SOCIALE veicolo quali committenti e responsabili RAGIONE_SOCIALEe richiesta di tariffa incentivante e RAGIONE_SOCIALE quale sub-appaltatrice degli impianti ed esecutrice degli stessi, cui faceva capo la sostituzione materiale RAGIONE_SOCIALEe targhette»”. Alla stigmatizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione a riguardo da parte RAGIONE_SOCIALEa difesa del NOME (v. pg. 110 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), il ricorso non oppone alcuna considerazione.
1.4.2. La sentenza affronta il secondo tema indiziante a pg. 108 in relazione all’appello di NOME, rilevandone la sovrapponibilità in relazione all’appello di NOME (pg. 110), riportandosi, sul punto in nota 20, la prima sentenza pg.208/209 – in relazione alla incongruità dei prezzi .pagati da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE: eccessivi quelli pagati alla cinese NOME rispetto a una mera fornitura di materiali e eccessivamente ridotti quelli pagati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per una attività di assemblaggio dei pannelli, in realtà simulata.
Anche per questo aspetto la sentenza stigmatizza la genericità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione a fronte di una prova logica ulteriore che coinvolgeva chi stava a capo di NOME (NOME, presidente e NOME, amministratore delegato), società che in quel momento era vincolata ad un piano di risanamento del Gruppo e, pertanto, doveva prestare particolare attenzione agli esborsi e tenuto conto che NOME COGNOME, che si occupava dei pagamenti in RAGIONE_SOCIALE, non poteva non aver manifestato i propri dubbi ai suoi diretti superiori (cfr. mail del 7 maggio 2011 di COGNOME a COGNOME, di COGNOME, e a COGNOME), ricevendo da COGNOME l’invito di “farsi i fat suoi” perché sapeva che sarebbe stato appoggiato ove il COGNOME si fosse rivolto ai suoi superiori.
Ritiene questo Collegio che, ancora una volta, è prospettata una generica parcellizzazione RAGIONE_SOCIALEe deduzioni difensive rispetto ad un contesto in cui i pagamenti erano frutto di accordi, all’interno di dinamiche societarie del gruppo di cui il COGNOME aveva dato conto, introducendosi inaccessibili questioni di fatto volte alla neutralizzazione RAGIONE_SOCIALEa valenza indiziante RAGIONE_SOCIALEe emergenze considerate, ineccepibilmente affermata dalla sentenza impugnata nell’accertato contesto soggettivo sinergico illecito in cui ha operato il ricorrente.
1.4.3. Quanto alla valutazione indiziante RAGIONE_SOCIALEa mail dl 12 settembre 2011 inviata a COGNOME e COGNOME e, per conoscenza al ricorrente, sull’impiego di 40 operai per sostituire le targhette che attestavano la provenienza cinese con quelle che, invece, attestavano la provenienza europea, la sua censura, poggiata sulla negazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, in dibattimento, di aver letto la mali (v. pg. 52), è palesemente generica e in fatto, a fronte RAGIONE_SOCIALEa articolata motivazione espressa dalla prima sentenza sul suo rilievo in ordine al coinvolgimento del ricorrente (v. pg. 209 e sg.), così valendo a proposito – ancora una volta, nell’ottica designata dalla sentenza rescindente e RAGIONE_SOCIALEe stigmatizzate plurime incongruenze ricostruttive e travisamenti sostanziali in cui era incorsa a riguardo la sentenza annullata – la più generale considerazione espressa dalla sentenza impugnata in ordine alla adeguata risposta data dalla prima sentenza.
1.4.4. Quanto alla condotta del ricorrente dopo il sequestro del 19 dicembre 2012, la questione è esaminata a pg. 106 in relazione alla posizione di COGNOME, osservandosi che la difesa si era limitata a confutare che l’assunzione nella
capogruppo fosse stato un vantaggio; inoltre, è esaminata a pg. 114 in relazione alla posizione di NOME, dichiarando irricevibili le critiche al Tribunale – in sede esame RAGIONE_SOCIALEa attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del COGNOME (v. pg. 198 e ss.) – sulla inazione nei confronti del COGNOME che, invece, era stato assunto da NOME, posto che l’ammissione alla procedura di concordato in bianco di NOME non impediva “agli amministratori innocenti di segnalare quelle situazioni a chi quel concordato doveva portare avanti”.
Anche per questo aspetto, rispetto alla complessiva valutazione, priva di vizi logici e giuridici, la censura è genericamente proposta in fatto rispetto alla conducenza indiziaria RAGIONE_SOCIALEa assunzione del NOME – dopo le perquisizioni del 2012 in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE – dalla capogruppo RAGIONE_SOCIALE, e, ancora, quale nuovo amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE, incaricato da NOMERAGIONE_SOCIALE, di attività ispettive nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (v. pg. 112 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata): non illogicamente desumendosi anche da tale circostanza l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa versione difensiva che voleva il COGNOME, AD di NOME, solitario protagonista RAGIONE_SOCIALEa complessa condotta truffaldina perpetrata pochi mesi prima.
1.4.5. Quanto alla inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie di COGNOME, la censura è genericamente proposta per ragioni in fatto. A riguardo, la sentenza rinvia all’esame RAGIONE_SOCIALEa questione effettuata in relazione all’appello di NOME, espressa a pg. 104 e sg., che dà conto specificamente RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza da parte di NOME – con il quale il COGNOME aveva rapporti più stretti – del meccanismo truffaldino e RAGIONE_SOCIALEa sua condivisione. Poi esamina (v. pg. 110 e sg.) la specifica deduzione difensiva sulla credibilità soggettiva del COGNOME, segnatamente con riguardo al dedotto “conflitto di interessi” con COGNOME disattendendola – secondo una ampia e incontestata motivazione – in base alla documentazione prodotta dalla stessa difesa in ordine al tentativo di risanamento del gruppo tentata dal COGNOME, con i rilievi già ricordati al punto precedente.
1.4.6. Quanto, infine, all’acquisto da parte di NOME RAGIONE_SOCIALEa produzione NOME a un prezzo “fuori mercato”, la censura è generica rispetto al dichiarato “favore” fatto da NOME al COGNOME, desunto dalle stesse dichiarazioni di quest’ultimo in ordine alla vicenda non illogicamente valutate (v. pg. 110 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), in un contesto – espresso in occasione RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa posizione di NOME (v. pg. 105 e sg.) – in cui il ricorrente si mostra consapevole RAGIONE_SOCIALEa crisi in cui versava NOME, RAGIONE_SOCIALEa impossibilità per NOME di immettere finanziamenti, RAGIONE_SOCIALEa urgenza di generare produzione per beneficiare degli incentivi, così da ingiungere al COGNOME di “arrangiarsi”, visto che gli assorbiva tutta la produzione “a un prezzo…”, non illogicamente indicato fuori mercato, anche in relazione a quanto accertato dalla prima sentenza sulla base RAGIONE_SOCIALEe fatturazioni rinvenute (v. pg. 183), secondo le quali cui le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME
venivano pagate da NOME (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da NOME a NOME per tre milioni e settecentomila euro.
1.5. Il settimo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto.
Nell’esaminare la posizione di NOME all’interno RAGIONE_SOCIALEe varie società a vario titolo coinvolte, la sentenza esclude che per il predetto imputato si sia fatta valere una responsabilità di posizione, essendosi verificata violazione di specifici doveri impostigli dalla sua veste giuridica (v. pg. 114). Rileva poi che, in questa prospettiva, è priva di pregio la tesi difensiva che occorrerebbe escludere la responsabilità di NOME perché la documentazione falsa era preparata da NOME, avendo il dovere specifico di impedire tale tipo di condotte e “il solo fatto di aver detto a COGNOME di arrangiarsi è espressione RAGIONE_SOCIALE‘accettazione del rischio (dolo eventuale) che questi ponesse in atto anche comportamenti illeciti”.
La censura è generica e si poggia su un rilievo parcellizzato rispetto al consapevole e volontario coinvolgimento del COGNOME, di cui la sentenza dà ineccepibile conto, attraverso l’esame dei molteplici e convergenti elementi considerati, all’interno del delineato obbligo fissato dalla sentenza rescindente.
1.6. Il motivo aggiunto sulla confisca RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro non è ammissibile in quanto esula da quelli presentati con il ricorso principale, secondo il costante orientamento per il quale i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti RAGIONE_SOCIALEa decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343).
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è complessivamente infondato e deve essere respinto.
2.1. Il primo e secondo motivo, riguardando entrambi il fondamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, possono essere trattati congiuntamente e sono complessivamente infondati.
Va premessa la genericità RAGIONE_SOCIALEa deduzione difensiva che riguarda i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile in sede di giudizio penale, in costanza di intervenuta prescrizione del reato, avvenuta nella specie secondo il costante orientamento per il quale nel giudizio di impugnazione, il giudice di appello o la Corte di Cassazione che dichiari l’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ove vi sia stata condanna al risarcimento dei danni, deve accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non essendo sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna al risarcimento del danno, dare atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 comma secondo cod.
proc. pen. (Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Ga ‘ nnbarRAGIONE_SOCIALEa, Rv. 255331 – 01). Con la sua più recente autorevole decisione, questa Corte in composizione allargata ha affermato che “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more. l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciat dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza RAGIONE_SOCIALEa parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito” spiegando in motivazione che « il principio consacrato in Sez. U, Tettannanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza. L’intervento RAGIONE_SOCIALEa Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa disposizione, l’affermazione, sia pur incidentale, RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘autore del danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso da Sez. U, Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d’atto RAGIONE_SOCIALEa causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione nel merito, che rappresenta l’obiettivo primario del diritto di difesa».
L’assunto difensivo, inoltre, non specifica quale incidente disallineamento abbia percorso la sentenza impugnata rispetto al thema probandum e quale pregiudizio sia conseguito al ricorrente nell’esame RAGIONE_SOCIALEa sua posizione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe censure da questi mosse in appello (con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘atto, il cui contenuto è riportato a pg. 55 e sg. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), volte a negare fondamento alla sua responsabilità in ordine ai fatti ascrittigli.
2.1.1. Richiamata la sentenza rescindente sopra riportata sub par. 1.2., la sentenza impugnata nell’ occuparsi RAGIONE_SOCIALEa posizione del ricorrente – ingegnere responsabile tecnico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE società subappaltatrice realizzatrice degli impianti fotovoltaici – a pg. 115 e ss. ha rigettato, innanzitutto l’approccio difensivo espresso nella memoria difensiva, volto a rieditare le valutazioni RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza annullata attraverso censure mosse alla sentenza di legittimità e affermato la genericità dei motivi di appello in tema di responsabilità, rinviando a alle dichiarazioni del COGNOME sullo stesso COGNOME e alla tenuta RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado. Quanto alla dedotta incidenza RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato dal reato di cui al capo E), con riferimento alle schede finali di impianto di cui al capo D), rileva la mancata deduzione RAGIONE_SOCIALEa insussistenza del fatto e afferma la insussistenza RAGIONE_SOCIALEa questione proposta che
· pretenderebbe di vedere negata la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa truffa con riferimento solo ad una RAGIONE_SOCIALEe condotte che hanno concorso a determinarla. Conclude, quindi, la sentenza che «tutte le singole attività, quanto a COGNOME consistite nel redigere falsa documentazione rappresentata dalle schede tecniche (la cui compilazione spettava a COGNOME a prescindere dalla loro sottoscrizione) e nel collaborare alla apposizione RAGIONE_SOCIALEe etichette dissimulanti l’origine cinese dei pannelli, hanno concorso alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa truffa nella consapevolezza del concorso dei correi e con il dolo diretto di addivenire all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEe tariffe incentivanti», richiamandosi le pagine da 214 a 221 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza (riguardanti la posizione del COGNOME), stigmatizzando l’assenza nell’atto di gravame di qualsiasi critica idonea a scalfirne la ineccepibile solidità.
2.1.2. Ritiene questo Collegio che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘obbligo conseguente alla sentenza rescindente con riguardo al coinvolgimento del ricorrente, generiche sono le censure in ordine alla mancata considerazione dei temi indicati nel primo motivo di ricorso e all’incidenza RAGIONE_SOCIALEa intervenuta assoluzione del COGNOME – per la mancata impugnazione del capo in sede di legittimità – dal reato di cui al capo E).
La sentenza impugnata, invero, si è posta all’interno del dictum rescindente rigettando la prospettiva assolutoria RAGIONE_SOCIALEa estraneità del ricorrente all’illecit secondo quella che risulta essere stata la sequenza temporale degli atti, fino all’imponente impiego di manodopera di RAGIONE_SOCIALE per la concordata preordinata sostituzione RAGIONE_SOCIALEe etichette volta a simulare la provenienza europea dei pannelli di cui una diretta ed esplicita emergenza è la mali del 12 settembre 2011 del ricorrente con il quale comunicava l’impiego di 40 operai per operare la sostituzione – correttamente individuato quale referente, con un proprio e qualificato ruolo operativo e decisionale in RAGIONE_SOCIALE, ditta appaltatrice, nella realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Il decisivo rilievo – correttamente posto all’interno RAGIONE_SOCIALEa complessa vicenda concorsuale sottesa all’illecito sub D) – designa la genericità RAGIONE_SOCIALEa dedotta incidenza assolutoria in ordine al capo in esame RAGIONE_SOCIALEa intervenuta assoluzione del ricorrente dalla condotta ascrittagli sub E) relativa alla falsificazione RAGIONE_SOCIALEe schede tecniche finali d’impianto, provenienti da RAGIONE_SOCIALE, attestanti l’origine europea dei moduli.
2.1.3. Quanto alla inincidenza RAGIONE_SOCIALEa apposizione RAGIONE_SOCIALEe etichette, involgente un profilo obiettivo RAGIONE_SOCIALEa complessa condotta, la deduzione riguarda questione di fatto non dedotta dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato in appello (v. pg. 55 e sg.), non potendosi apprezzare la doglianza del ricorrente RAGIONE_SOCIALEa omessa considerazione di argomenti svolti in sede di discussione e nella memoria difensiva (v. pg. 15 RAGIONE_SOCIALE‘atto di ricorso) che certamente non possono allargare il devoluto in appello, fissato dalla proposizione dei motivi di gravame, secondo il condivisibile principio per il quale
nel giudizio di impugnazione, la facoltà RAGIONE_SOCIALEa parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere . doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286729).
2.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto – da un lato – ha ad oggetto questione di fatto non devoluta dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato in appello (come riportato a pg. 55 e sg. RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e – comunque – è genericamente formulata rispetto alle valutazioni espresse a riguardo RAGIONE_SOCIALEa medesima prospettazione difensiva dalla sentenza impugnata in relazione all’appello del coimputato COGNOME (v. pg. 93 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione a pg. 194 e ss. RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza).
2.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto punto RAGIONE_SOCIALEa decisione non devoluta in appello.
2.4. Il quinto motivo ha ad oggetto provvedimento non ricorribile in sede di legittimità, secondo il costante orientamento per il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02).
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è complessivamente infondato e deve essere respinto.
3.1.1. Il primo motivo, riguardante il capo D), è genericamente proposto per ragioni in fatto.
La sentenza impugnata – in ordine alla questione oggi reiterata con il ricorso – ha rilevato che l’appello proposto dall’COGNOME rasenta l’inammissibilità non confrontandosi minimamente con la motivazione del primo giudice (v. pg. 93 e sg.), convalidata dalla sentenza di legittimità come sopra richiamata sub par. 1.2., segnatamente con riguardo alla inincidenza RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 11 settembre 2020 rispetto alle plurime ipotesi di falso che costituiscono la condotta strumentale rispetto all’illecito conseguimento dei benefici normativi.
La censura di genericità RAGIONE_SOCIALE‘appello si apprezza pienamente in relazione a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado che affronta la questione richiamando la sentenza definitiva nei confronti del coimputato COGNOME e
rilevando che «le condotte fraudolente sono stata infatti realizzate con riferimento a tutti i campi per i quali è stata chiesta la tariffa incentivante (e non solo rispet a quelli che hanno chiesto il bonus europeo)”… non potendo valere ” al fine di escludere l’integrazione dei reati in esame, come mette in luce la predetta . sentenza a carico del COGNOME, la dedotta conformità tecnico-qualitativa dei moduli cinesi ai parametri imposti dalla normativa, “attesa la pervasiva falsità RAGIONE_SOCIALEa documentazione, elencata ai capi D) ed E), decettivamente fornita al RAGIONE_SOCIALE e l’incasso del profitto di diretta derivazione causale dalla commissione RAGIONE_SOCIALEe descritte condotte fraudolente”[…] né può influire sulla sussistenza del reato in contestazione il fatto che […] alcune RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE […] sono state recentemente riammesse dal RAGIONE_SOCIALE agli incentivi, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 57-quater RAGIONE_SOCIALEa legge 21.6.2017 n. 96[…]” in quanto “[…]le richieste di riammissione sono state[…]concesse sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘estraneità degli interessati alla truffa ai danni del RAGIONE_SOCIALE» ( v. pg. 196 e sg.).
3.1.2. Il quarto motivo, ancora riguardante la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo D), è genericamente proposto per ragioni in fatto.
La sentenza impugnata esamina la questione RAGIONE_SOCIALEa inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie del NOME a pg. 103 e ss., giustificando la frazionabilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del predetto teste assistito e facendo derivare l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni sull’COGNOME, innanzitutto, da quelle riguardanti NOME – in ordine alla quali si rinvia all’esame del pertinente motivo di ricorso -, considerando non illogicamente indiziante la reticenza del teste il suo tentativo di scagionare sinanche NOME e, infine, considerando che, dalle stesse dichiarazioni del COGNOME, l’NOME – diretto superiore di NOME – non era affatto una figura evanescente, rivestendo un ruolo operativo (v. pg. 106).
Ritiene questo Collegio che incensurabile risulta la valutazione frazionata di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie del COGNOME, riguardanti il profilo distinto coinvolgimento dei vari partecipi alla condotta truffaldina, esprimendo tali dichiarazioni la versione difensiva secondo le quali egli, quale responsabile di NOME, sarebbe stato il solitario autore e regista RAGIONE_SOCIALEa complessa e articolata vicenda illecita sub D).
Il diverso sicuro sinergico contesto, coinvolgente l’operativo intervento degli esponenti apicali NOME e NOME, conferisce logica solidità alla infondatezza RAGIONE_SOCIALEa versione fornita dal COGNOME circa l’estraneità RAGIONE_SOCIALE‘NOME, secondo il doppio conforme accertamento di merito, che ha analiticamente svolto il giudizio su tali dichiarazioni senza incorrere in vizi logici e giuridici, in conformità costante orientamento di legittimità secondo il quale le dichiarazioni liberatorie del coimputato possono essere valutate come prova d’innocenza nei confronti di colui
· in favore del quale sono state rilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6829 del 15/01/2009, Tripodo, Rv. 243197), allorquando ha anche considerato – a sostegno RAGIONE_SOCIALEa inattendibilità liberatoria – l’assenza di riscontri a riguardo.
Nello svolgere la valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME la sentenza impugnata si è, pertanto, conformata al principio di diritto secondo il quale è legittima la valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità RAGIONE_SOCIALE‘inte racconto. (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01)
3.2. Il secondo motivo, riguardante specificamente il profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità in ordine al capo B), il terzo motivo, in ordine alla valenza probatoria dei SRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALE. e il quarto motivo, riguardante la valutazione probatoria RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di NOME COGNOME sono – da un lato – infondati e – dall’altro genericamente proposti per ragioni in fatto.
3.2.1. In relazione al capo B) la sentenza rescindente, dopo aver la richiamata censura di fondo al ribaltamento assolutorio, ha affermato quanto segue.
«Con riguardo all’addebito sub B) non è fuor di luogo premettere che l’impianto accusatorio assume la mancata ultimazione RAGIONE_SOCIALE‘istallazione di 21 impianti fotovoltaici, espressamente richiamati in rubrica, entro la data del 31 dicembre 2010, sulla base di percentuali di completamento ricavate dalle fatture e dai SAL emessi dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2011. Il primo giudice riteneva raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro ascritti limitatamente ai campi fotovoltaici denominati COGNOME (n. 236482), COGNOME (n. 248818), COGNOME NOME (n. 241258), COGNOME NOME (n. 231801), COGNOME (216677),COGNOME (213260), COGNOME (244581), e, con riguardo alla condotte di falso strumentali contestate sub E), per gli impianti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME in relazione alle richieste di concessione RAGIONE_SOCIALEa tariffa incentivante, nel contempo emettendo declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori addebiti sub E) con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali d impianto relative ai campi fotovoltaici sopracennati.
La Corte territoriale ribaltava la pronunzia di condanna, pervenendo ad un esito assolutorio che presta il fianco a censura sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa completezza e congruenza logica RAGIONE_SOCIALE‘apparato motivazionale.[…]Risulta, infatti, parziale ed
incompleta la verifica di attendibilità intrinseca RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME NOME con riguardo alle riferite pressioni subite dal COGNOME per indurlo alla firma dei certificati di ultimazione dei lavori in relazione a sette cam incompiuti a metà dicembre 2010.[…] Né il giudizio di inattendibilità . appare coerente sotto il profilo sostanziale con il dato dichiarativo giacché dalle sentenze di merito consta che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esame dibattimentale reso all’udienza in data 21 novembre 2017, il COGNOME si esprimeva in termini di certezza circa la tempestiva ultimazione dei lavori relativi agli impianti denominati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, asserendo che il COGNOME aveva fatto pressioni perché procedesse ad asseverare positivamente la conclusione dei lavori in relazione a tutti i campi compresi nel secondo conto energia ( pag. 153) sebbene per 6 o 7 degli stessi, la cui realizzazione era stata avviata solo nel novembre precedente, le installazioni fossero incomplete. Aggiungeva che da tali impianti erano esclusi quelli realizzati da EST II, tempestivamente completati. Il Tribunale ha rilevato come certo riscontro alle dichiarazioni del COGNOME si tragga dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe vicende relative ai sette campi per i quali è intervenuta condanna in primo grado in ordine ai quali, sulla base. RAGIONE_SOCIALEe evidenze costituite dagli stati di avanzamento dei lavori al 30 dicembre 2010 ed al 31 maggio 2011, RAGIONE_SOCIALEa documentazione sul trasporto dei moduli nonché RAGIONE_SOCIALEe mail di NOME COGNOME, veniva accertato il mancato completamento nei termini di legge (pagg.155) e parimenti acclarata la regolare esecuzione degli impianti riferibili a EST II. La Corte ha, altresì, stimato che le affermazioni del COGNOME circa la falsità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di fine lavori i relazione ai campi fotovoltaici per cui è intervenuta condanna in primo grado siano smentite documentalmente dalle denunce di inizio lavori presenti in atti, protocollate tra il 9 aprile e il 25 novembre 2009 e non ricomprese nelle ipotesi di falso ascritte al capo E), dovendo per effetto RAGIONE_SOCIALEe stesse concludersi che i lavori sui campi incriminati siano iniziati in epoca significativamente antecedente rispetto al Novembre 2010 (pag. 141). Al riguardo v’è da rilevare che la mancata ricomprensione dei documenti di cui si discute tra quelli tacciati di falsità, all stregua RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione sub E), è un dato del tutto neutro, non essendovi elementi per dubitare RAGIONE_SOCIALE‘infedeltà RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni in questione mentre l’affermato automatismo tra denunzia di inizio attività ed effettivo avvio dei lavori è frutto di una forzatura logica in quanto collega in senso necessitato ad un adempimento di natura amministrativa l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe attività programmate. La Corte di merito non si confronta con i rilievi del primo giudice, il quale aveva espressamente escluso che il concetto di “inizio RAGIONE_SOCIALEa costruzione” potesse essere inteso, secondo la prospettazione difensiva, come coincidente con attività prodromiche quali la richiesta di DIA o il disbrigo RAGIONE_SOCIALEe pratiche amministrative e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
•
non con l’effettiva realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere elettriche e di quelle edilizie necessarie per l’accesso alla tariffa del secondo conto energia (pag. 156).
La sentenza impugnata, in una prospettiva che isola i dati probatori senza coglierne compiutamente le interferenze, ha, inoltre, escluso che il COGNOME; all’epoca dei fatti dipendente di RAGIONE_SOCIALE, avesse il potere di influire ed indirizzare le determinazioni del COGNOME, sebbene il primo giudice avesse, al contrario, evidenziato come l’imputato fosse “l’interfaccia dal lato RAGIONE_SOCIALEa committenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direzione dei lavori” dal momento che il teste NOME COGNOME, inserito nella struttura “strategy and business” di RAGIONE_SOCIALE, aveva indicato NOME COGNOME come figura di riferimento per RAGIONE_SOCIALE nella verifica circa lo stato di avanzamento dei lavori sui campi fotovoltaici, precisando che l’imputato, nella qualità di responsabile del dipartimento tecnico RAGIONE_SOCIALEa società, seguiva i progetti relativi agli impianti del RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE in tutte e tre le fasi fondamentali che li riguardavano: da quella iniziale di selezione del possibile impianto, seguendone la due diligence, alla successiva fase di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori fino a quella finale di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto ultimato (pag.158). Né ai fini del giudizio d’attendibilità del Lo COGNOME la Corte distrettuale ha adeguatamente considerato il ruolo del COGNOME e le connesse connotazioni operative alla luce RAGIONE_SOCIALEe molteplici fonti acquisite in dibattimento che attestano che la società RAGIONE_SOCIALE era, nella sostanza, una struttura destinata a soddisfare le esigenze operative di RAGIONE_SOCIALE, come confermato dallo stesso COGNOME, il quale -pur non avendo cariche nelle compagini, passate sotto il controllo di NOME COGNOME– osservava che “la divisione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era abbastanza artificiale. RAGIONE_SOCIALE era una parte del gruppo RAGIONE_SOCIALE“. Fondati s’appalesano i rilievi dei ricorrenti concernenti l’illogica valutazione degli elementi di prova documentale costituita dai Sal e dai documenti di trasporto, la cui capacità indiziante, secondo le regole che presidiano l’apprezzamento probatorio, doveva essere saggiata singolarmente e in maniera complessiva al fine di una adeguata verifica RAGIONE_SOCIALE‘attitudine a riscontrare l’ipotesi accusatoria formulata al capo B). La Corte territoriale ha ritenuto che “i S.A.L. acquisiti in atti, data la loro natura di documento strumentale alla emissione di fattura e attesa, inoltre, l’incompleta redazione ed incerta provenienza, non possono costituire, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, elemento incontrovertibilmente dimostrativo RAGIONE_SOCIALEa non ultimazione dei lavori alla data imposta dal II Conto RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa tariffa incentivante” (pag. 136/137). Al fine di valutare l’autonoma funzione probatoria del S.A.L., ha fatto ricorso all’ausilio interpretativo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza civilistica, secondo cui, tema di appalto, il certificato sullo stato di avanzamento dei lavori non costituisce prova legale in favore RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, nemmeno quando sia formato dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale
committente o da persona da lui incaricata, RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati, escludendo che le risultanz RAGIONE_SOCIALEa misurazione effettuata dall’appaltatore o subappaltatore RAGIONE_SOCIALEa quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, possano, da sole, costituire prova RAGIONE_SOCIALEa effettive esecuzione dei lavori stessi. I giudici d’appello hanno, inoltre, evidenziato la presenza di anomalie redazionali, quali la mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori o di altro tecnico incaricato e la conseguente impossibilità di individuare chi abbia materialmente compilato i S.A.L. acquisiti in atti, peraltro unilateralmente redatti. Al riguardo va osservato in via prioritaria che i documenti di cui trattasi risultan acquisiti, in assenza di contestazioni, all’udienza del 20 giugno 2017 e non consta alcuna doglianza in ordine all’esistenza di una prassi invalsa tra le parti che vedeva RAGIONE_SOCIALE trasmettere periodicamente le fatture con allegati stati di avanzamento lavori ad RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE attraverso mail RAGIONE_SOCIALEa dipendente NOME COGNOME. Non è condivisibile l’assunto RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito laddove sostituisce ai criteri ordinari d valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova documentale quelli propri del diritto civile in tema di appalti, improntati a standard ben differenti dai parametri processualpenalistici. Se in materia di contratti si controverte di diritti RAGIONE_SOCIALEe parti contrapposte che hanno piena disponibilità RAGIONE_SOCIALEa prova a sostegno RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese, in sede penale il diritto al contraddittorio s’accompagna ai principi di non tassatività dei mezzi d prova e del libero convincimento del giudice […] Al rilevato errore di diritto accompagna nella specie una diffusa illogicità motivazionale nella valutazione del compendio probatorio giacché la Corte territoriale ha operato una non consentita polverizzazione RAGIONE_SOCIALE stesso, segmentandone l’apprezzamento e trascurandone le reciproche inferenze, profilo censurabile in sede di legittimità poiché la valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova logica, desumibile da un quadro indiziario articolato, deve essere complessiva e non frammentata ed è rilevabile in cassazione una sua irragionevole minimizzazione o svalutazione (tra tante, Sez. 6, n. 1979 del 16/05/1997, Rv. 209110). Nel caso a giudizio il primo giudice ha effettuato un’esaustiva ricostruzione dei contenuti dei SAL in relazione a ciascuno dei campi in contestazione, saggiandone l’attitudine probatoria a riscontrare la tesi d’accusa con verifica positiva solo in relazione ai sette campi per cui emetteva condanna nei confronti degli imputati. Ha argomentato che la provenienza di detti documenti da RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi un dato nella sostanza incontestato, essendo la società pacifica subappaltatrice dei lavori di esecuzione dei parchi fotovoltaici alla stregua dei contratti di subappalto acquisiti in atti ed essendo, altresì, provato che i SAL venivano trasmessi per via informatica alle società destinatarie, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, presso la sede milanese, dalla dipendente RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, ha escluso decisivo rilievo alla mancata sottoscrizione dei documenti, risultando Corte di Cassazione – copia non ufficiale
acclarata la provenienza effettiva degli stessi, mai disconosciuta dai rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa compagine, mentre le fatture cui accedevano i computi metrici non risultano essere mai state oggetto di contestazione da NOME, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e sono state regolarmente pagate. Aggiungeva, infine, il Tribunale che la RAGIONE_SOCIALE non aveva all’evidenza alcun interesse a trasmettere alle committenti stati di avanzamento lavori sottostimati e, in esito al confronto con i dati risultanti d documenti successivi, datati 31 NOMEo 2011, inteso a verificare la congruenza RAGIONE_SOCIALEe voci relative alla posa in opera dei pannelli solari, concludeva riconoscendo “una funzione del SAL autenticamente descrittiva RAGIONE_SOCIALEa sequenza dei lavori eseguiti”. Simile struttura argomentativa, strettamente aderente ai dati documentali e pienamente esplicativa del percorso logico seguito dai primi giudici, è stata sovvertita in appello con argomenti giuridicamente erronei e lo svilimento dei singoli elementi probatori dotati di capacità rappresentativa, senza che la trama motivazionale dimostri uno spessore e un rigore logico suscettibili di dar conto in maniera compiuta e persuasiva RAGIONE_SOCIALEe ragioni che fondano gli antitetici esiti decisori attinti in sede d’impugnazione. Invero, la sentenza impugnata, nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa parcellizzazione degli elementi di prova, ha sostenuto che non può attribuirsi valenza probatoria alla esistenza di documenti di trasporto successivi alla data del 31 Dicembre 2010, in mancanza di tempestiva ricognizione del luogo di consegna, RAGIONE_SOCIALEa allocazione dei singoli moduli fotovoltaici trasportati e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE ragioni stesse RAGIONE_SOCIALEa consegna, se di completamento degli impianti, di sostituzione di altri moduli già installati, di mero stoccaggio o di realizzazione di campi afferen ai successivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (pag.137), ignorando del tutto le considerazioni svolte dal Tribunale a confutazione dei cennati profili alle pagg. 118 e segg., da cui risulta che i giudici di primo grado si erano fatti carico RAGIONE_SOCIALEa dettagliata analisi dei ri difensivi in ordine ai documenti di trasporto, asserendo che “per tutti quei carichi pervenuti in Italia tra novembre e dicembre 2010, per cui, a causa RAGIONE_SOCIALEa mancanza del codice identificativo del container, non è possibile procedere ad un abbinamento tra il carico pervenuto a Taranto e la mail di destinazione di NOME COGNOME, permane, a giudizio del Collegio, un’indubbia incertezza sulla possibilità di assegnare a ciascun autonomo documento di trasporto un valore ricognitivo RAGIONE_SOCIALEa sede finale dei moduli. Per tali moduli, infatti, non può in nessun caso affermarsi che la sede riportata nel documento di trasporto sia anche quella di effettiva installazione dei moduli, ben potendosi trattare di centro di provvisorio stoccaggio, in attesa RAGIONE_SOCIALEa destinazione finale del carico definita da mail di NOME“. La sentenza impugnata ha, altresì, ritenuto che le mail di NOME COGNOME non fossero finalizzate ad impartire direttive circa la destinazione dei moduli ma costituissero “una mera comunicazione, a fini ricognitivi e di rendicontazione, in favore RAGIONE_SOCIALE‘originar importatore” (pag. 148). Trattasi di un assunto apodittico che non tiene conto che Corte di Cassazione – copia non ufficiale
il primo giudice, a pag. 120 e segg., aveva affrontato il problema e segnalato che la Guardia RAGIONE_SOCIALE, nella ricostruzione confluita nel quadro sinottico definito allegato 295 bis, aveva individuato l’esistenza di sedi di “prima consegna”, distinte da quelle finali, esemplificando l’iter ·seguito per la consegna dei 644 moduli identificati dalla NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 17 dicembre 2010, giunti il 27 dicembre 2010 presso il porto di Taranto e conferiti al deposito Schenker per essere, infine, destinati all’impianto COGNOME solo con la nnail del 31 gennaio 2011. In questo, come in altri casi, ad escludere la valenza meramente ricognitiva RAGIONE_SOCIALEa mail del COGNOME, vale il carteggio tra il medesimo e il COGNOME del 21 marzo 2011 circa l’effettivo arrivo dei pannelli nel sito già individuato con la mail del 31 gennai precedente».
3.2.2. La sentenza impugnata, dopo aver esaminato la sussistenza del fatto sub B) a pg. 79 e ss., tratta RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del ricorrente a pg. 96 e SS. A tale ultimo riguardo, richiama l’analisi RAGIONE_SOCIALEe premesse introduttive RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE schema societario da cui il Tribunale aveva tratto l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di NOME in relazione alla sussistente “ottica di gruppo” (v. pg. 79 e ss.). Afferma che le questioni dedotte dalla difesa sono estremamente generiche – rispetto ad una sentenza di primo grado, giustamente, definita di “rara completezza” (v. pg. 97) – e riporta la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza a riguardo, secondo la quale la responsabilità del ricorrente non deriva dal ruolo verticistico da lui rivestito ma dalle sue concrete funzioni svolte in seno ad RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, che destituiscono di fondamento l’assunto difensivo secondo il quale “le false attestazioni rese nei rispettivi atti d COGNOME e COGNOME fossero state apposte sulla base di una concertazione intervenuta tra questi ultimi, di cui erano tenuti all’oscuro i vertici di RAGIONE_SOCIALE, allo scopo salvaguardare RAGIONE_SOCIALE dai rischi contrattuali correlati ai ritardi nella consegna dei lavori” (v. pg. 98 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.2.3. Il terzo motivo, logicamente pregiudiziale in quanto riguarda la condotta obiettiva, è genericamente proposto per ragioni in fatto.
La sentenza impugnata – censurando la prossima inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello sul punto, rilievo incontestato nel ricorso – ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE specifico dictum rescindente – RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria dei SAL (v. pg. 82 e ss.) come pure RAGIONE_SOCIALEa certa attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di NOME COGNOME, già destinatario di patteggiannento con sentenza definitiva, direttore dei lavori sugli impianti gestiti da RAGIONE_SOCIALE (v. pg. 85 e ss.) peraltro riscontrato dalle dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME oltre che da documenti (v. pg. 91): il predetto è, pertanto, del tutto correttamente individuato, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘affare milionario, quale persona adatta – per manifesta incompetenza in materia – nel rivestire un ruolo del tutto insignificante e lasciare spazio alla RAGIONE_SOCIALE
nella realizzazione degli impianti, firmando documenti attestanti circostanze non vere, condotta per la quale è reo confesso.
3.2.4. Il secondo motivo, riguardante il profilo soggettivo, non contesta l’accertata . “ottica di gruppo” alla base RAGIONE_SOCIALEa vicenda in esame, reitera l’assunto difensivo in ordine alla mancanza di consapevolezza e volontà del ricorrente in ordine ai fatti in contestazione sulla base del generico assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato riconosciuto responsabile solo per la posizione rivestita all’interno di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe società veicolo, sulla base RAGIONE_SOCIALEe due mail indicate nel ricorso, di cui assume essere stato travisato il contenuto.
La censura, ancora una volta, non si fa carico RAGIONE_SOCIALE stigma di genericità conferito al corrispondente motivo di appello che ha indotto la Corte di merito a riportare l’eloquente, chiara e completa, disamina condotta dal Tribunale a riguardo (v. pg. 97 e ss.) volta a delineare, sulla base RAGIONE_SOCIALEe concrete emergenze considerate, il ruolo direttivo svolto dal ricorrente (e da NOMENOME nell’attiv criminosa dispiegatasi secondo le modalità già sopra richiamate in cui le società coinvolte risultano gestite da NOME e NOME (da questi definito suo “capo”) ai quali, del tutto logicamente, sono ricondotte le falsificazioni oggetto RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa, in base ad un ruolo apicale concretamente svolto «diretto ad assicurare un controllo e un coordinamento su tutte le fasi necessarie RAGIONE_SOCIALE‘iter di formazione degli impianti e garantire un’unitaria linea d’azione».
Il ricorso del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE è complessivamente infondato e deve essere respinto.
4.1. Il primo motivo, riguardante il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, è infondato oltre che genericamente proposto.
RAGIONE_SOCIALE la prima decisione, COGNOME, del cui “Board of Directors” NOME e NOME facevano parte agendo quali “managing directors”, era socio unico di molte RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE veicolo indicate in imputazione, dandosi conto – secondo l’incontestato criterio di legittimità indicato (Cass. civ., sez. I, 24/11/2005, 24834) – del “quidpluris”, secondo i concreti plurimi elementi indicati (v. pg. 281 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), che, individuando “l’abuso RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica” RAGIONE_SOCIALEa controllata, dava luogo alla responsabilità del partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata, con riconduzione alla controllante dei rapporti giuridici facenti capo al soggetto interposto.
Con il quinto motivo di appello ( v. pg. 59 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) la difesa di RAGIONE_SOCIALE deduceva l’insussistenza del ritenuto “abuso RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica” RAGIONE_SOCIALEe società veicolo da parte di COGNOME, la Corte di appello risponde che l’intervenuto rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello del RAGIONE_SOCIALE relativamente all’estensione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, in solido con COGNOME, anche RAGIONE_SOCIALEe società veicolo, per i fatti commessi da NOME e NOME in relazione al capo D) rende non più valutabile
•
l’appello di COGNOME, in quanto non sarebbe più possibile individuare un diverso convenuto rispetto all’azione civile esercitata dal RAGIONE_SOCIALE, comunque affermando l’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALEa censura in ordine al ritenuto abuso di personalità, rispetto alla completa motivazione resa in primo grado.
Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata alcun travisamento ha operato RAGIONE_SOCIALEa deduzione in appello, correttamente escludendo di poter apprezzare la prospettiva difensiva di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe SpV, essendo stata già esclusa l’estensione ad esse RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile in relazione alla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, unico dominus a riguardo. In ogni caso, assorbente risulta il rilievo RAGIONE_SOCIALEa mera reiteratività, secondo una inammissibile declinazione in fatto, RAGIONE_SOCIALEa censura in ordine alla mancanza del quid pluris volto a individuare l’abuso di personalità giuridica da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALEe società controllate, ineccepibilmente affermata dalla prima sentenza e genericamente censurata in appello.
4.2. Quanto al secondo e terzo motivo, riguardante la affermata responsabilità degli imputati, volti a valorizzare le dichiarazioni liberatorie di COGNOME COGNOME uno agl altri elementi indicati in ricorso, sono sostanzialmente proposti secondo una inaccessibile rivalutazione in fatto degli elementi probatori considerati a carico degli imputati e, comunque, infondati secondo quanto già detto in relazione ai sovrapponibili ricorsi proposti – in relazione al capo D) – dai ricorrenti NOME COGNOME, tenuto conto del rinvio operato dalla sentenza alle ragioni del rigetto sulle analoghe questioni – dei rispettivi appelli, non essendone contestata la ritenuta sovrapponibilità.
Il ricorso del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE è solo in parte fondato.
5.1. Il primo motivo è fondato.
La prima sentenza aveva disposto la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in solido con NOME e COGNOME nonché RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ai reati di cui al capo B), al risarcimento del danno in favore di RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata, nell’enunciare il settimo e ottavo motivo di appello riguardanti il delitto sub B), pur annotando che essi riguardano la responsabilità per fatto commesso da COGNOME che non appartiene alla competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte adita (v. pg. 65 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), purtuttavia, ha confermato, in relazione al capo B), le statuizioni civili RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado pronunciate a carico degli imputati e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE in favore di tutte le parti civili costituite.
La decisione deve essere censurata in ragione RAGIONE_SOCIALEa assenza di ragioni e RAGIONE_SOCIALEa decisiva dissonanza con la assoluzione del COGNOME dal reato sub B) nel
precedente giudizio di appello, passata in giudicato per mancato ricorso in sede di legittimità del Procuratore generale.
Ne consegue, in accoglimento del motivo, l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente alla condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente quale responsabile civile in relazione al capo B).
5.2. Il secondo e terzo motivo, riguardanti la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo D), volto a censurare la non credibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni liberatorie del COGNOME e la mancata considerazione del rilievo sulla condotta omissiva sono complessivamente infondati, rinviandosi a quanto già esposto in relazione ai sovrapponibili pertinenti ricorsi proposti dagli imputati COGNOME e COGNOME.
Con riguardo ai motivi di appello la sentenza di appello esamina il nono motivo con riguardo alla limitata verifica su un campione di pannelli e alla non considerata idoneità tecnica di essi, opponendo un insuperato giudizio di genericità RAGIONE_SOCIALEe doglianze rispetto a quanto accertato dal Tribunale, di cui si riportano le eloquenti, chiare e complete, argomentazioni in parte qua, dichiarando gli altri inattuali o già esaminati.
Cosicché, rimasto incontestato il legittimo rinvio all’esame RAGIONE_SOCIALEe analoghe questioni proposte dagli imputati COGNOME e COGNOME, deve, in questa sede, riportarsi quanto già detto – in relazione ai predetti ricorsi – in relazione a incensurabile valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del COGNOME e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe sue dichiarazioni liberatorie nei confronti dei due principa imputati.
Quanto al terzo motivo, la relativa censura si connota per la sua inammissibilità originaria assumendo alla sua base una generica lettura RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa affermazione di responsabilità.
5.3. Il quarto motivo è inammissibile.
Quanto al danno patrimoniale e l’ingiusto profitto sub D), la questione non risulta devoluta in appello (v. pg. 65), non potendosi apprezzare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità – in base alle connotazioni del principio devolutivo già richiamate – lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe relative considerazioni nel corso del giudizio di rinvio.
Quanto alla idoneità tecnica degli impianti, la censura è generica rispetto alla censurata genericità RAGIONE_SOCIALE‘appello a riguardo e alla adesione alla prima decisione (v. pg. 124 e sg.) che esplicita le ragioni RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘assunto difensivo circa la conformità tecnico-qualitativa dei moduli cinesi ai parametri imposti dalla normativa.
Quanto all’utilizzo di elementi provenienti dalla decisione su NOME, la censura è generica non rinvenendosi la devoluzione del tema in appello rispetto,
· peraltro, alla utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza definitiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 238-bis cod proc. pen.
Infine, infondata è la censura di omessa motivazione sul tema RAGIONE_SOCIALEa incompletezza degli accertamenti, fondandosi la ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello sulla mancata confutazione RAGIONE_SOCIALEe richiamate ragioni RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza a riguardo.
5.4 Quanto al rilievo proposto dalla nota difensiva, esso è fondato in quanto – come risulta dalla prima sentenza – la ricorrente non è stata condannata, unitamente agli imputati NOME e alla RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni in favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (v. pg. 295 RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza), cosicché non poteva darsi luogo alla revoca RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (v. pg. 158).
Deve, pertanto, essere disposta – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 130 cod. proc. pen. – la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione alla pronuncia di assoluzione di NOME COGNOME e NOME dal reato di cui al capo F), espungendo la espressione “RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorso del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE è complessivamente infondato e deve essere respinto.
6.1. La sentenza ha ritenuto che i motivi proposti in appello trovavano adeguata valutazione in quelli già valutati in relazione agli atti di gravame degli imputati dei reati di cui ai capi B) e D) e tale giudizio di sovrapponibilità non censurato dalla attuale ricorrente.
6.2. Il primo motivo – riguardante la connessione con la responsabilità di COGNOME in relazione al capo D) – è genericamente proposto secondo quanto si è già esposto in relazione al primo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME, non sottraendosi a tale giudizio il dedotto mancato rilievo alla decisione resa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 11 settembre 2020, in relazione alla quale la sentenza rescindente aveva espresso il proprio dictum sull’errato rilievo conferitogli dalla precedente sentenza assolutoria.
6.3. Il secondo motivo – riguardante la connessione con la responsabilità di NOME in relazione al capo D) e proposto sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa sola rappresentanza legale del predetto in RAGIONE_SOCIALE – è infondato, non avendo la Corte di appello alcun obbligo di specifica considerazione RAGIONE_SOCIALEa indicata censura sia in relazione a quanto già detto in ordine al coinvolgimento di NOME attraverso la concentrazione in capo a lui di cariche apicali ed esponenziali nelle società coinvolte nella condotta truffaldina, sia con riferimento alla genericità RAGIONE_SOCIALEa deduzione rispetto alla specifica motivazione offerta sullo stesso tema, sollevato dalla difesa in primo grado, dalla prima sentenza a pg. 284.
Costituisce, invero, jus receptum che, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarata inammissibile (Sez.. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999 . , Iannotta, Rv. 213230 – 01).
6.4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto la provvisionale, come già detto, non ricorribile in sede di legittimità.
I ricorsi RAGIONE_SOCIALEe parti civili RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sono infondati e devono essere respinti.
«Con riguardo al capo F) la Corte territoriale ha evidenziato che l’esito assolutorio nei confronti dei prevenuti COGNOME COGNOME NOME discende direttamente dalle pronunzie liberatorie rese in relazione ai capi B) e D), escludendo, nel contempo, la ravvisabilità nel comportamento tenuto dall’COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEe trattative con le società RAGIONE_SOCIALE, di “alcuna significante omissione comunicativa”, dal momento che nella data room erano stati inseriti i verbali di operazioni compiute redatti dalla G.D.F. in occasione degli accessi sui campi fotovoltaici, recanti il procedimento penale (44638/13 R.G.N.R.), l’Autorità giudiziaria procedente nonché diverse informazioni sulla natura degli accertamenti ed il tipo di attività svolta; il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 6 Marzo 2013 di revoca del termine per la presentazione del piano concordatario di RAGIONE_SOCIALE, contenente
7.1. La vicenda riguarda il reato di cui al capo F), imputato a NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 640 c.p. e 61 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro, NOME in qualità di AVV_NOTAIO Delegato e in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE con sede in INDIRIZZO, controllata da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, NOME come managing director RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, in occasione RAGIONE_SOCIALEa cessione al prezzo di 36.864.618 euro RAGIONE_SOCIALEe quote di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con artifici e raggiri consistiti nel sottacere la carenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni p l’ammissione al regime RAGIONE_SOCIALEe tariffe incentivanti GSE, procuravano ingiusto profitto ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pari al valore del contratto, inducendo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sede in INDIRIZZO e la controllante finanziatrice, quotata alla borsa di Oslo, RAGIONE_SOCIALE (con sede in INDIRIZZO), ad effettuare bonifici con tre distinti versamenti, così cagionando danno patrimoniale di rilevante gravità in danno di RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, 15 luglio 2014. 7.1.1. La sentenza rescindente, a riguardo, ha affermato quanto segue. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’espresso riferimento alla esistenza di una “indagine penale in corso presso la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE in ordine al reato di cui all’art. 640 secondo comma n. 1 del codice penale”. Segnalavano, inoltre, i giudici d’appello che il c.d. report COGNOME e COGNOME, redatto in due versioni datate 13 e 24 Giugno 2014, aveva espressamente rappresentato la presenza di criticità relative al campo EN.F014, ribadite a seguito di presentazione di un attestato di RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, secondo la Corte di merito, gli imputati -nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe rispettive competenzeavevano assolto agli oneri informativi a loro carico in fase di trattative, a null rilevando l’omessa ostensione del decreto di perquisizione del 19/12/2012 a fronte di una mole di informazioni tale da consentire una consapevole formazione del consenso all’operazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘acquirente. Osserva la Corte che l’esito assolutorio del giudice d’appello si fonda su una valutazione solo parziale dei materiali processuali e sottovaluta la dirimente scansione RAGIONE_SOCIALEe vicende negoziali. Come ricostruito dalla sentenza di primo grado alle pagg. 226 e segg., dopo l’avvio RAGIONE_SOCIALEe trattative, avvenuto nel giugno 2013, il 31 dicembre successivo RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE stipulavano un accordo di vendita (“Share purchase Agreement”), versato in atti dalle ricorrenti, in cui la venditrice, tra l’altro, garantiva che gli im fotovoltaici di proprietà RAGIONE_SOCIALEe società progetto erano già stati costruiti, conness alla rete elettrica di distribuzione nazionale e pienamente funzionanti nel totale rispetto e in conformità ai relativi permessi e che essi risultavano conformi a ogni legge, previsione normativa e regolamento e/o disposizione applicabile; che gli impianti fotovoltaici beneficiavano regolarmente RAGIONE_SOCIALEe tariffe incentivanti, previste dal RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto di tutti i requis richiesti da ogni legge e regolamento ad essi applicabile; che il venditore, le società progetto e i rispettivi amministratori, legali rappresentanti o dipendenti non erano coinvolti in procedimenti penali e non vi erano motivi per ritenere che tali soggetti fossero o potessero essere coinvolti in procedimenti penali con riferimento all’ufficio ricoperto in uno dei suddetti enti; che “tutti i documenti e le informazi j che dovevano essere forniti dal venditore sino alla data RAGIONE_SOCIALE‘effettiva cessione, in relazione agli impianti fotovoltaici, erano e dovevano continuare ad essere veri, completi ed accurati in tutti i loro aspetti” (art. 5.1 contratto cit.). La vendi assicurava, inoltre, che non esistevano fatti o circostanze – conosciute dal venditore e non comunicate all’acquirente o ai suoi consulenti- che, se rivelate, avrebbero ragionevolmente indotto un investitore professionale a non concludere l’accordo o a concluderlo a termini e condizioni diverse da quelle pattuite. Tali clausole contrattuali hanno mantenuto efficacia tra le parti fino alla stesura del contratto definitivo in data 15/7/2014, che le ha espressamente richiamate, stabilendo che “il presente atto di cessione non sostituisce, né annulla, né supera, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
né modifica in alcuna parte ed in alcun modo eventuali pattuizioni, intese o contratti intercorsi tra le Parti in precedenza e aventi il medesimo oggetto[…] La Corte di merito ha proceduto ad una sorta di prova di resistenza al fine di sostenere che l’omessa comunicazione alla controparte del decreto di perquisizione del 19/12/2012 non ha nociuto all’acquirente, essendo desumibili le informazioni contenute nel richiamato documento da altri atti caricati sulla data room. Siffatta interpretazione non è coerente con l’onere informativo a carico RAGIONE_SOCIALEa promittente venditrice né con la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe reciproche prestazioni da parte di colui ch abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (tra molte, Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463). In sostanza, le clausole contrattuali imponevano l’ostensione RAGIONE_SOCIALE‘atto in adempimento all’obbligo di buona fede che permea le relazioni negoziali. L’efficacia decettiva RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento radica, dunque, nell’omissione di un atto dovuto tanto più rilevante a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ostensione di atti successivi che l presupponevano, quali i verbali ispettivi RAGIONE_SOCIALEa G.d.F. Né la sentenza impugnata si è adeguatamente confrontata, al fine RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa contestata omissione, con la stringente sequenza temporale RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni intercorse tra le parti a far data dal febbraio 2014, allorché filtravano notizie d stampa su un’indagine relativa ai campi fotovoltaici appartenenti ad RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha, infatti ricordato, che il 4 febbraio 2014 NOME inviava, una lettera a NOME COGNOME e NOME COGNOME (referente per le comunicazioni), indirizzata per conoscenza anche a NOME, NOME e COGNOME, con cui chiedeva chiarimenti sul coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEe società veicolo, dei venditori azionisti e degli amministratori in procedimenti penali di qualsiasi tipo, invitandoli espressamente a “indicare se il venditore, le società target e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti so attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l’avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi. Si prega di indicare se gli azionisti del venditore e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l’avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi (a condizione che l’eventuale procedimento penale possa potenzialmente avere un impatto sul venditore, sulle società target e sugli impianti) (sent. Trib.pag. 230). Ad evasione RAGIONE_SOCIALEa richiesta, con lettera del 10 febbraio 2014, COGNOME informava NOME che il 18 dicembre 2013 ed il 22 gennaio 2014, COGNOME era stata informata di accertamenti condotti da parte RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE (su richiesta del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) in pari data sugli impianti di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione – copia non ufficiale
(ENS 5), in passato appartenuta ad COGNOME e ceduta al fondo di investimento RAGIONE_SOCIALE nel mese di Agosto 2012, specificando che l’accertamento era “focalizzato su specifiche tecniche (dimensioni, identificazioni ecc.) ed informazioni pertinenti fornite al GSE e alle Autorità” e che “COGNOME non è a conoscenza dei fatti che hanno causato tali indagini e non è altresì a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa mancanza di conformità alle normative pertinenti. Pertanto COGNOME non si aspetta problemi derivanti da tali indagini”. Nella successiva riunione del 4 Marzo, espressamente richiesta da RAGIONE_SOCIALE, secondo le dichiarazioni del teste COGNOME, “il signor COGNOME continuava a reiterare il concetto che non ci fosse alcun rischio di fronte alle mie rimostranze, e al fatto che io chiedessi che non dovessero esserci rischi”. Il 20 marzo 2014 RAGIONE_SOCIALE inviava un’ulteriore nota in cui ribadiva di non voler assumere rischi di natura penale e lamentava l’incompletezza RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite dalla controparte. Le ricorrenti RAGIONE_SOCIALE hanno, peraltro, segnalato che erroneamente la Corte territoriale ha datato la missiva 26 Marzo, sostenendo che le rimostranze di COGNOME erano infondate, essendo già stati caricati sulla data room i verbali RAGIONE_SOCIALEa Guardia di RAGIONE_SOCIALE, adempimento in realtà eseguito solo in epoca successiva alla comunicazione, e comunque, inidoneo a fornire risposta alle richieste RAGIONE_SOCIALEa promissaria acquirente di conoscere con puntualità le origini e le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘investigazione […] E’, dunque, in siffatto contesto che deve essere inquadrato l’esame RAGIONE_SOCIALE‘efficacia decettiva RAGIONE_SOCIALEa mancata esibizione del decreto di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2012, documento che, come segnalato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEe pp.cc ., era l’unico che – attraverso la provvisoria incolpazione esplicitava la natura RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina e i campi coinvolti. L’imputazione provvisoria evidenziava, infatti, in modo chiaro, che si procedeva in ordine “al reato di cui all’art. 640, comma II n. 1, c.p.”, indicando la condotta fraudolenta nella sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘ “etichetta attestante la provenienza extracomunitaria su pannelli solari da installare nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE nazionale con false etichett di origine CE, inducendo l’organismo RAGIONE_SOCIALE del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘Economia, RAGIONE_SOCIALE, partecipata totalmente dall’RAGIONE_SOCIALE, a erogare il contributo maggiorato del 10% di cui all’art. 14 co. I, lettera d) del DM 5.5,2011 (cd, “RAGIONE_SOCIALE Conto RAGIONE_SOCIALE) con conseguente ingiusto profitto e relativo danno patrimoniale per le casse pubbliche”. Né con riguardo alla successiva evoluzione RAGIONE_SOCIALEe trattative può trascurarsi che la verifica condensata nel c.d. report NOME e COGNOME fu effettuata in tempi brevissimi (circa un mese) sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione messa a disposizione dal dipartimento tecnico di RAGIONE_SOCIALE e dei chiarimenti forniti da COGNOME e COGNOME, sicché i consulenti concludevano nel report di sintesi per il possesso da parte RAGIONE_SOCIALEe società ispezionate dei requisiti per l’ottenimento del bonus europeo del 10%, anche sulla base del controllo documentale relativo al Corte di Cassazione – copia non ufficiale
solo costo dei materiali fatturati. Manifestavano un solo, residuale, dubbio circa “la possibilità di riferire l’attestazione di RAGIONE_SOCIALE ai moduli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura “NUMERO_DOCUMENTO” (installati sul sito) (In.fo 14 n.d.r.) o a quelli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura “TARGA_VEICOLO” (non presenti sul sito)”. Pertanto, gli stessi formulavano un giudizio di “formale compatibilità”, pur non escludendo l’astratta possibilità di approfondimenti da parte del GSE e “in caso di acclarata e riconosciuta carenza.. .RAGIONE_SOCIALEa idonea certificazione” il conseguente venir meno del premio del 10% sull’incentivo ed il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme erogate in passato, in forza di quanto previsto dal D.M. 11/05/2011 e dal D.M. 31/01/2014. V’è da chiedersi, inoltre, se il carattere degli accertamenti devoluti ai consulenti terzi fosse idoneo ad attestare non la regolarità formale ma la liceità dei campi verificati, avuto riguardo alla natura RAGIONE_SOCIALEe violazioni strumentali oggetto di contestazione e alle loro modalità di realizzazione. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non si è, dunque, rapportata in maniera corretta ed esauriente all’ampio compendio probatorio versato in atti, enucleando argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘esito assolutorio che non hanno carattere dirimente e trascurando elementi qualificanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’addebito elevato e connessi profili d’imputabilità soggettiva sicché anche in relazione al capo F) deve rilevarsi la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa proposta impugnazione».
7.2. Il primo motivo è infondato.
7.2.1. La sentenza impugnata (v. pg. 130 e ss.), nell’esaminare l’appello di NOME in relazione al reato di cui al capo F) e quello connesso di RAGIONE_SOCIALE, esclude di dover correlare la vicenda sub F) alla precedente affermazione di responsabilità degli imputati sub B) e D) e afferma – dopo aver stigmatizzato la genericità del capo di imputazione in ordine alla condotta truffaldina – che se l’unico vulnus nella correttezza contrattuale è costituito dall’aver taciuto l’esistenza del verbale di perquisizione effettuata presso le sedi RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 11 19 dicembre 2012 – riguardante un’indagine per frode in relazione all’origine europea dei pannelli – «è proprio la comunicazione di altre informazioni alla controparte che conduce a ritenere non raggiunta la prova – oltre ogni ragionevole dubbio – RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina degli imputati» ( v. pg. 132).
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata, la prima decisione non indica il momento in cui l’ostensione del decreto di perquisizione e del relativo verbale avrebbe potuto determinare una diversa scelta RAGIONE_SOCIALE‘acquirente (v. pg. 133). In ogni caso, si sarebbe dovuto provare che l’ostensione avrebbe costituito informazione utile ad RAGIONE_SOCIALE per valutare la convenienza RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEe SPVs a cui venivano successivamente revocati gli incentivi GSE in ragione RAGIONE_SOCIALEe presunte false asseverazioni di fine lavori (v. pg. 134) e, secondo la sentenza, la risposta è
negativa in base all’esame RAGIONE_SOCIALEe vicende successive in quanto “il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa trattativa a fronte di altre e parimenti allarmanti notizie pare suggerire il contrari (v. pg. 136). La Corte appunta la sua attenzione sull’accordo del 31 dicembre 2013, avvenuto nel corso RAGIONE_SOCIALEa due diligence di RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del quale risultano “fornite garanzie di regolarità che poi si riveleranno insussistenti, ma merita osservare che tale condotta non risulta contestata nel capo di imputazione né agli imputati né ad altri soggetti (certamente NOME e NOME non lo sottoscrissero personalmente), assumendo che neppure il Tribunale vi attribuisce valore ingannatorio o decettivo puntando, al contrario, esclusivamente sull’omessa ostensione del verbale di perquisizione” ( v. pg. 137). Prospettiva che non convince la Corte di appello anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa premessa che si legge a pag. 237 del capitolo dedicato alle “valutazioni sul capo F)” dalla quale si evince chiaramente che la responsabilità degli imputati è stata affermata secondo quel paradigma che li vede colpevoli di tale reato in quanto colpevoli dei reati di cui ai capi B), D) E) (v. ibidem).
Conclusione che non soddisfa la Corte, la quale stigmatizza come il primo Giudice abbia omesso di “vagliare e spiegare come, nell’ambito di una trattativa di svariati milioni di euro, NOME e COGNOME, da soli, sarebbero riusciti a frodare RAGIONE_SOCIALE, i suoi professionisti, i suoi legali, gli enti di certificazione d controllo, se comunicare nulla a quelli che, insieme a loro, quella trattativa avevano portato avanti per mesi e mesi (NOME COGNOME e NOME COGNOME) (v. pg. 138).
Così, richiamando Sez. 2, 3 ottobre 2023, n. 46209, nega l’esistenza del quid pluris che deve caratterizzare il “silenzio”(consistente nella predetta mancata ostensione), perché abbia attitudine ingannatoria in quanto gli indicati documenti caricati nella data room avevano una valenza pari se non superiore rispetto al citato verbale (v. pg. 140).
Ancora, la sentenza censura la lettura data dal Tribunale alla corrispondenza tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME (v. pg. 141). A riguardo, le informazioni dovevano essere correlate al verbale di ispezione del 25.3.2014, regolarmente inserito nella data room, palesandosi come esso non rivelava nulla di meno rispetto a quello che si poteva leggere nel verbale di perquisizione del 19.12.2012. Ancora, si valorizza il riferimento, nella missiva del 11.3.2013, alla ipotesi “che GSE sospenda o revochi le tariffe su En. Fo. 14”, quale campanello di allarme per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa ferma volontà di questa di proseguire le trattative; analoga osservazione è formulata in relazione alle lettere del 20 marzo 2014 e 28 marzo 2014 in relazione alla consapevolezza da parte di RAGIONE_SOCIALE di rischi connessi al processo penale.
Ancora, la sentenza esamina la valenza dei report RAGIONE_SOCIALE‘advisor NOME COGNOME (v. pg. 147 e ss.) concludendo che, seppur estraneo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa
condotta truffaldine, rafforza le perplessità RAGIONE_SOCIALEa Corte circa l’induzione in errore di EAM.
Inoltre, si considera la valenza dei lodi arbitrali, considerati irrevocabili, vo ad escludere la · sussistenza del quid pluris rispetto alla . mera inazione «non essendo implausibile che NOME NOME, pur responsabili RAGIONE_SOCIALEe truffe in danno del RAGIONE_SOCIALE, abbiano cercato di portare avanti la trattativa – si ricordi non da soli ma a latere dei vertici di COGNOME, nelle persone di COGNOME e COGNOME – nella speranza che l’interesse di RAGIONE_SOCIALE alla acquisizione le facesse superare anche le criticità certamente presenti e palesemente rilevabili in concreto» ( v. pg. 156).
Infine, la sentenza esamina l’assunto del Tribunale in ordine all’obbligo informativo nascente dal contenuto del decreto di perquisizione, osservando il suo superamento dalla documentazione successiva e l’assenza di obblighi informativi anteriori all’atto in assenza di trattative; come pure l’illogicità del riferimento questione RAGIONE_SOCIALEa ultimazione dei lavori e ai collegamenti tra le società (v. pg. 158).
Di qui l’assoluzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
7.2.2. Ritiene questa Corte che le censure difensive sono generiche e in fatto, facendo leva su un diverso apprezzamento del compendio probatorio, non completamente e non illogicamente valutato dalla sentenza impugnata. In particolare, esse fanno leva sulla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie sub B) e RAGIONE_SOCIALEe condotte sub F), senza considerare l’autonoma valutazione dichiaratamente e correttamente perseguita dalla Corte rispetto alle condotte sub B) D) ed E), in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro strutturale non sovrapponibilità con quella di cui al capo F), e l’individuazione, quale punto cardine RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina, sia da parte del Tribunale che RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, RAGIONE_SOCIALEa omessa ostensione del verbale di perquisizione del 12 dicembre 2012. A tal riguardo, va considerata la condivisa dedotta genericità del capo F), che – secondo la Corte di appello – ha favorito una insidiosa quasi discrezionalità del giudice nella individuazione RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina, in ultimo individuata come sopra, in un contesto articolato e qualificato di trattative condotte da una pluralità di soggetti esperti.
Così si deve rilevare come, sin dalla formulazione del capo F), non si evince affatto la incriminazione RAGIONE_SOCIALEa condotta comnnissiva consistente, secondo la prospettazione difensiva, nella “comunicazione di documentazione radicalmente falsa” ad NOME e a riprova RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALE‘assunto difensivo, vi sono le ragioni RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza di condanna efficacemente compendiate nella sua conclusiva affermazione (v. pg. 253) che individua gli «artifici consistiti, innanzitutt nell’ostensione alla controparte, nel corso RAGIONE_SOCIALEe trattative, di un materiale conoscitivo di natura documentale parziale, attraverso l’inserimento nella virtual data room di atti investigativi e documenti che non segnalavano gli esatti contorni
s
RAGIONE_SOCIALE‘indagine penale, inoltre, nel doloso occultamento RAGIONE_SOCIALEe problematiche correlate alle perquisizioni del 19 dicembre 2012 (da cui avrebbero potuto disvelarsi le irregolarità e le falsità commesse per l’ottenimento RAGIONE_SOCIALEe tariffe del II conto e degl incentivi del IV conto), .nella perdurante manifestazione di rassicurazioni formali attraverso missive a firma COGNOME ed una serie di clausole di cosiddette “representation and warranties”, contenuti nell’accordo del 31 dicembre 2013 e riprodotti fedelmente ancora nell’atto di trasferimento degli impianti», condotte decettive dalle quali «è scaturita la decisione di RAGIONE_SOCIALE di pervenire al trasferimento definitivo RAGIONE_SOCIALEe società».
7.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto giudicato assolutorio in relazione al capo C), al quale l’impianto “Piangevino” è riferito. La manifesta infondatezza del motivo di appello non induce alcuna nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione alla omessa motivazione a riguardo, secondo il condivisibile orientamento per il quale l’omesso esame di un motivo d’appello non è causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza se il motivo è manifestamente infondato (Sez. 5, n. 3952 del 18/02/1992, COGNOME, Rv. P_IVA – P_IVA).
7.4. Il terzo motivo è infondato.
RAGIONE_SOCIALE questa Corte, il Giudice di appello si è conformato all’orientamento di legittimità secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati d fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore RAGIONE_SOCIALEe relative fonti di prova. (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le, Rv. 278629 – 02); ancora, il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02).
La Corte di appello, invero, ha rispettato il vincolo delineato dalla sentenza rescindente che aveva censurato la precedente decisione assolutoria di appello sotto il profilo del vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, segnatamente con riguardo alla idoneità decettiva RAGIONE_SOCIALE‘omessa ostensione del decreto di perquisizione e correlato verbale, rimessa ad una rinnovata valutazione in fatto demandata al giudice del rinvio, e da questi valutata nel contesto RAGIONE_SOCIALEe trattative in cui era collocata, liberamente
rivalutato, ed esclusa in conformità all’indicato orientamento di legittimità in tema di truffa contrattuale.
Cosicché, infondato è l’assunto difensivo volto ad ancorare senz’altro la decisione del giudice del rinvio ad un irrevocabile accertamento RAGIONE_SOCIALEa decettività RAGIONE_SOCIALEa predetta condotta omissiva, escluso dai principi di diritto in tema di obblighi del giudice del rinvio ricordati dalla stessa sentenza rescindente.
7.5. Il quarto motivo è inammissibile in quanto volto ad una rivalutazione del fatto, in costanza di un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe emergenze indicate da parte del Giudice di appello priva di vizi logici e giuridici.
Innanzitutto, la censura di travisamento del fatto alla base del giudizio sulla effettiva comunicazione di atti rilevanti si risolve in una sostanziale proposta di rivalutazione probatoria in costanza di una logica valutazione RAGIONE_SOCIALEa conoscenza, resa possibile dagli atti ostesi, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di indagini penali per una ipotesi d truffa aggravata.
Analogo inammissibile approccio difensivo, che non attinge profili di illogicità, tantonneno manifesta, risulta poi proposto in relazione alla corrispondenza considerata dal giudice del rinvio, fino alla nota di EAM del 20 marzo 2014 in cui sono evocati proprio “rischi di natura penale”, ineccepibilmente riletta dal Giudice di appello ( v. pg. 144/145 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) come emergenza RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza da parte di RAGIONE_SOCIALE di tali possibili rischi per i venditori derivanti dall’indagine penale che è cosa evidentemente diversa dal manifestare l’intenzione di non volersene fare carico. Cosicché, anche la valutazione RAGIONE_SOCIALEa successiva nota del 28 marzo 2014 si colloca del tutto logicamente all’interno RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione di “una partita in c ciascuno gioca sugli equivoci che non una trattativa in cui le parti hanno messo chiaramente le carte in tavola” di cui espressivo indice è la “fantasiosa pretesa” di avere dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE una dichiarazione che “descriva chiaramente i fatti” (v. pg. 147 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Infine, del pari inammissibili sono le censure alle ampie valutazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla inconferenza rispetto al thema probandum del c.d. “RAGIONE_SOCIALE” ( v. pg. 147 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), sulla base di una inaccessibile rivalutazione ipotetica poggiata sulla testimonianza del teste COGNOME.
7.6. Il quinto e sesto motivo sono complessivamente infondati.
7.6.1. Ritiene questo Collegio che non può essere condiviso l’assunto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, circa l’utilizzo dei lodi arbitrali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 238-bis cod. pen. Il richiamo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a fondamento di tale utilizzazione, alla affermazione secondo la quale l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE disciplina complessivamente ricavabile dalla I. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa funzione del giudice ordinario non riguarda il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto probatorio al quale è riferito e non tiene
conto RAGIONE_SOCIALE jus receptum secondo il quale l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili, acquisite ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti in esse accertati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 238-bis proc. pen., riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile (Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Mezzera, Rv. 240316); ancora, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili, acquisite ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti in esse accertati ex a 238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest’ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 268041); infine, in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del fatto in esse accertato, essendo spiegato che, secondo il principio generale fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere d risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l’unica disposizione che attribuisce espressamente “efficacia di giudicato” nel processo penale a sentenze extra-penali è l’art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla “sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza”(Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019; Cavelli, Rv. 275702).
7.6.2. Cosicché i predetti lodi arbitrali (del 2019 e 2024) potevano legittimamente essere posti nell’ambito del compendio probatorio ed essere liberamente valutati, non rilevando la definitività o meno RAGIONE_SOCIALEe decisioni.
Infondata, invero, è la loro pretesa esclusione dal compendio, non valendo a riguardo il riferimento RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente posto a base del quinto motivo di ricorso. La sentenza rescindente, nel censurare le valutazioni probatorie RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza di appello in relazione alla produzione documentale segnatamente i S.A.L. – riguardante il capo B), richiama l’art. 193 cod. proc. pen. (v. pg. 43) per sostenere l’errato parametro valutativo, riferito ai criteri civilis in ordine a detta documentazione e, nell’ambito di tale censura richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione civile nel processo penale, le previsioni contenute in un contratto stipulato tra le parti, che devolvono ad arbitri o assoggettano a particolari procedure l’accertamento di determinati fatti, non vincolano il giudice penale, che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato e a determinare il danno risarcibile, senza che alcun vincolo probatorio di natura convenzionale possa influenzarne le
· determinazioni (Sez. 2, n. 4699 del 16/01/2019, Rv. 276452), annotando che «il principio rileva specificamente per il lodo arbitrale in relazione alla contestazione sub F)».
Ritiene, invero, questo Collegio che tale parentetica indicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente non induce alcun giudizio di inutilizzabilità dei lodi arbitrali né escluda affatto la loro libera valutabilità da parte del Giudice del rinvio, risultando del tu conforme all’orientamento di legittimità appena sopra richiamato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa valenza di mero conforto (v. pg. 152 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) RAGIONE_SOCIALE‘esito di tale valutazione in ordine alla complessiva connotazione RAGIONE_SOCIALEa trattativa quale “partita sugli equivoci” (v. pg. 151, ibidem) rispetto ad un impianto argomentativo perciò del tutto idoneo a giustificare le conclusioni raggiunte.
8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di RAGIONE_SOCIALE quale responsabile civile in relazione al capo B), rigettando nel resto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE. Al rigetto dei ricorsi di NOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE consegue la condanna dei predetti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Gli imputati e i responsabili civili, inoltre, devono essere condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. COGNOME NOME, inoltre, deve essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE S.P.A., che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vanno condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da RAGIONE_SOCIALE, che stimasi equo liquidare in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
9. Deve essere disposta la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione alla assoluzione di NOME e NOME dal reato di cui al capo F) con la eliminazione RAGIONE_SOCIALEe parole “RAGIONE_SOCIALE“.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di
RAGIONE_SOCIALE quale responsabile civile in relazione al capo B). Rigetta nel resto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta i ricorsi di NOME,
NOME, NOME, Eam RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati e i
responsabili civili alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che
liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Condanna NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Dispone la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione alla assoluzione di NOME e NOME dal reato di cui al capo F) con la eliminazione RAGIONE_SOCIALEe parole “RAGIONE_SOCIALE“.
Così deciso il 17/06/2025.