Truffa Aggravata per i Ristori: La Cassazione sul Dolo e l’Accordo Fraudolento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di truffa aggravata legato all’ottenimento illecito dei cosiddetti ‘ristori’, i contributi pubblici erogati per far fronte a situazioni di crisi. La pronuncia chiarisce aspetti fondamentali riguardo la prova del dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato, e i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni.
Il Contesto del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 640bis del codice penale. L’imputato era accusato di aver partecipato a una frode finalizzata a ottenere i contributi pubblici, noti come ‘ristori’.
In particolare, sul suo conto corrente era confluita una somma di 2.500,00 euro, richiesta da un terzo soggetto nell’ambito di un più ampio schema fraudolento. La difesa dell’imputato sosteneva la sua buona fede: egli avrebbe creduto che quella somma fosse l’accredito di una delle legittime richieste di contributo da lui stesso presentate, e non il frutto di un’attività illecita altrui.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano però ritenuto l’imputato colpevole, riformando parzialmente la pena e concedendo il beneficio della sospensione condizionale, subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
La Decisione della Cassazione sulla Truffa Aggravata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell’imputato inammissibile, confermando di fatto la sua responsabilità. I giudici hanno ritenuto che le censure difensive, incentrate sulla mancanza di dolo, fossero manifestamente infondate.
L’Elemento del Dolo e l’Intesa Fraudolenta
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento psicologico del reato. Per configurare la truffa aggravata, è necessario dimostrare che l’agente abbia agito con dolo, cioè con la consapevolezza e la volontà di partecipare all’inganno per ottenere un ingiusto profitto.
La Corte di Appello, con un ragionamento ritenuto logico e corretto dalla Cassazione, aveva concluso che il versamento dei fondi illeciti sul conto corrente dell’imputato non poteva essere casuale. Al contrario, doveva necessariamente esistere un’intesa, un accordo preventivo tra l’imputato e il soggetto che materialmente richiedeva i ristori. Questa intesa dimostra inequivocabilmente la partecipazione cosciente dell’imputato all’attività fraudolenta, confutando la tesi difensiva della buona fede.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la difesa, contestando la valutazione delle prove sul dolo, stava in realtà tentando di ottenere una rilettura del compendio probatorio, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Poiché l’apparato motivazionale della sentenza d’appello era privo di ‘decisive frizioni logiche’, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza logica della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse adeguatamente risposto alle doglianze difensive, spiegando perché la tesi della buona fede fosse insostenibile. L’esistenza di un accordo per far confluire i rimborsi sul conto dell’imputato è stata considerata un fatto necessario per la realizzazione della truffa. Di fronte a tale costruzione logica, le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione non consentita in sede di Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che nei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il dolo può essere desunto da elementi logici e circostanziali, come l’esistenza di un accordo per l’utilizzo di un conto corrente. In secondo luogo, essa sottolinea come la difesa basata sulla mera ‘buona fede’ o ignoranza sia difficilmente sostenibile quando le circostanze oggettive indicano una partecipazione consapevole all’illecito. Infine, la decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel delimitare le competenze della Corte di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Cosa è necessario per dimostrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche?
Per configurare il reato, è indispensabile provare l’elemento psicologico del dolo, ossia la coscienza e volontà di partecipare all’azione fraudolenta. Come stabilito in questa ordinanza, il dolo può essere dedotto da elementi logici, come l’esistenza di un’intesa affinché i proventi illeciti confluiscano sul proprio conto corrente.
È valida la difesa basata sulla presunta buona fede nel ricevere fondi illeciti sul proprio conto?
Secondo questa decisione, tale linea difensiva è infondata se le circostanze rendono palesemente illogica l’ignoranza della provenienza del denaro. La Corte ha ritenuto che l’accredito di una somma ottenuta con la frode richiedesse necessariamente un accordo preventivo, invalidando la tesi della buona fede.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni difensive non denunciavano vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Questa attività è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2379 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Torino il 30/8/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 23;3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ril’ormava parzialmente l decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 5/11/2021, aveva dichiarato l’imputa colpevole del delitto ex art. 640bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta giustizia, riconoscendo in suo favore il beneficio della sospensione condizionale subordina allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.
Le censure formulate nell’unico, articolato, motivo di ricorso in punto di responsab sono manifestamente infondate. La Corte ha evaso le doglianze difensive in questa sede riproposte, che investono precipuamente la sussistenza del dolo, con argomenti che non paiono palesemente illogici, ritenendo necessitata, nel contesto della divisata truff l’ottenimento dei c.d. ristori, l’esistenza di un’intesa affinché i rimborsi richiesti confluissero sul conto corrente del prevenuto e confutando la tesi sostenuta dal COGNOME aver ritenuto in buona fede che l’importo accreditato di euro 2500,00 fosse conseguenza dell’accoglimento di una RAGIONE_SOCIALE richieste formulate nei suo interesse.
La difesa, attraverso il denunziato vizio di motivazione, tende ad una rilettura compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustifica privo di decisive frizioni logiche.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente