Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37733 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a GIOIA DEL COLLE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che modificando quelle trasmessa in precedenza, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena previa riqualificazione del fatto i termini di truffa aggravata;
sentito lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO in difesa delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME (questi ultimi due quali eredi di COGNOME NOME), il quale ha
depositato nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese e ha chies
d41 la reiezioneYriCorso. Sentito l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME per l in subordine, come da
ricorrente, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso o i memoria la qualificazione del fatto in truffa.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigraf con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la responsabilità de ricorrente per il peculato alla stessa ascritto, riducendo la pena irrogata i grado dal Tribunale di Busto Arsizio.
In particolare, secondo la conforme ricostruzione in fatto operata dai giu del merito, la ricorrente, dipendente dell’ufficio postale di Castellanza con le
mansioni di addetta agli sportelli aperti al pubblico, in data 19 settembre avrebbe ricevuto dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, alcuni buoni posta fruttiferi con il compito di procedere alla relativa liquidazione, per poi rive controvalore di riferimento in un libretto di deposito postale intestato ai pre
In tale occasione, l’imputata, profittando dell’elevato numero di docume relativi alla detta operazione, avrebbe fatto sottoscrivere a NOME COGNOME COGNOME COGNOME la consegna alla stessa della somma in contanti icorrispondente al controvalore di uno dei buoni postali da estinguere, somma in realtà tratte dalla COGNOME e subito dopo (con una modesta aggiunta) riversata nel con corrente postale del figlio e prontamente utilizzata per procedere a dei pagamen
Con il ricorso si contesta, per ritenuta violazione di legge e vi motivazione, la valutazione probatoria operata dai giudici del merito nel ricostr la vicenda in fatto.
In particolare, avuto riguardo alla emergenza probatoria offerta dalla visi del filmato riguardante le registrazioni relative alli operazione realizzata dal civili in quella occasione, la Corte ha escluso con certezza che le dette imma consentissero di riscontrare il passaggio – dalla COGNOME al COGNOME– della in contanti corrispondente al controvalore del buono postale oggetto dell’asse appropriazione, ipotesi sostenuta dalla difesa; e ciò pur muovendo dalla premes della scadente qualità della definizione delle immagini visionate che, di con piuttosto che consolidare il giudizio di responsabilità avrebbe dovuto portare a apprezzamento probatorio di segno diverso.
In termini di manifesta illogicità, ad avviso della difesa, la Corte del m ha sostenuto che quanto rappresentato dalle immagini (COGNOME che riponeva qualcosa nel proprio portafoglio dopo averla ricevuta dall’imputata) / piuttosto che confermare l’assunto difensivo (per l’appunto la consegna delle banconote COGNOME), dava conto della mera restituzione ( sempre al COGNOME) del documen di identità, precedentemente prelevato e poi riposto nel portafoglio: conclusione, oltre a non trovare conforto nella risoluzione delle immagini messa dubbio dalla stessa Corte del merito, risulterebbe smentita dalla circostanz forza della quale COGNOME ebbe ad effettuare un conteggio, per ben due volte quanto consegnatogli e poi riposto nel portafoglio, aspetto distonico ricostruzione privilegiata in sentenza.
In presenza di valutazioni meramente indiziarie, poi, ad avviso della dife andava rimarcata la recessività delle stesse a fronte del dato documentale off dalla COGNOME pacificamente sottoscritta dalla COGNOME che attestava l’avv ricezione del controvalore in contanti derivante dalla detta liquidazione.
Da qui la ritenuta violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragione dubbio destinata nel caso ad inficiare radicalmente il giudizio di responsab sotteso alla decisione gravata.
4. Fissata per il 27 giugno 2025 l’udienza di trattazione orale in ragione istanza in tale senso depositata dalla difesa del ricorrente, la Corte, ri possibile l’attribuzione al fatto di una diversa veste giuridica, con ordinanza a verbale, ha rinviato, in coerenza con il disposto di cui a’ll’art 611, com -sexíes, cod. proc. pen., il processo alla successiva udienza del 9 ottobre 2025 fine di favorire il contraddittorio sul punto.
All’esito di tale differimento, la difesa del ricorrente ha depositat memoria con la quale oltre ad insistere nell’annullamento della sentenza grava per le ragioni già esposte nel ricorso, ulteriormente ribadite, in subord sollecitato la Corte a riqualificare il fatto in termini di truffa aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ad avviso di questa Corte, il fatto a giudizio, così come ricostruito dai gi del merito con doppia valutazione conforme e senza incorrere in vizi, va qualifica in termini di truffa aggravata.
Ne consegue la definitiva responsabilità dell’imputata avuto riguard all’imputazione mossa alla stessa, una volta inquadrato il fatto nella di fattispecie ritenuta in questa sede; in coerenza, l’annullamento della sent gravata, con rinvio alla Corte del merito, per la rideternninazione della pena luce della diversa veste giuridica ascritta alla condotta a giudizio; in definitiva conferma delle statuizioni civili, atteso che il giudizio di respons che le fonda è rimasto insensibile alla rivista qualificazione del fatto.
Pur in assenza di una doglianza critica sul tema prospettata dal rico giova premettere che, con sentenza del 29 maggio 2025 (n. 34036, Prete), l Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da b postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di in pubblico servizio.
Il che, in tesi, porta a confermare che la condotta appropriativa di costui v deve ritenersi in grado di integrare il reato di peculato ex art. 314 cod. pen. al riscontrato verificarsi degli altri presupposti costitutivi della fattis questione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la decisione gravata non meriti censu rispetto alla operata ricostruzione del fatto, conforme a quella resa dal giudice.
3.1. L’assunto difensivo si fonda su due essenziali caposaldi logico-fattual presenza in atti della COGNOME, sottoscritta dalla COGNOMECOGNOME la cons denaro oggetto della appropriazione in contestazione, frutto della liquidazion uno dei buoni postali consegnati a tal fine dalle parti civili alla ricorrente procedere alla relativa operazione; l’emergenza, offerta dalle riprese reali dalle videocamere dell’ufficio postale, COGNOME, ad avviso della dife consegna del denaro in questione, in linea con il dato documentale tratto d citata COGNOME.
3.2. Tali rilievi, già prospettati con l’appello, risultano disattesi con pu e senza incorrere in vizi logici dalla sentenza impugnata.
Ad avviso di questa Corte, infatti, la decisione gravata ha coerentemen evidenziato il portato meramente fittizio della citata COGNOME, la cui sottos è stata il frutto dell’inganno messo in atto dalla ricorrente, approfittand complessità della operazione resa nell’occasione; ciò al fine specifico di trat indebitamente le somme oggetto della detta liquidazione, simulandone l consegna agli aventi diritto.
Conclusione, questa, che trova adeguato conforto non tanto e solo nell emergenze ricavabili dalle citate immagini tratte dal sistema di videosorveglian la cui modesta consistenza qualitativa, confermata anche dal ricorso, rende di sé stessa poco incisivo il relativo supporto probatorio, così da relegare il delle censure difensive spiegate sul punto dentro i confini delle letture altern non consentite in questa sede.
Piuttosto, la valutazione probatoria contestata nel caso trova decis supporto nella complessiva linearità delle considerazioni svolte dalla Corte merito nel rimarcare alcuni aspetti decisivi puntualmente coerenti all’assu accusatorio (si vedano i riferimenti resi al taglio delle banconote assertiva consegnate al COGNOME secondo la citata COGNOME e alla inverosimile possibili quanto ricevuto e riposto nel portafoglio dal suddetto potesse coincidere co dette banconote, così come sostenuto dalla difesa). Aspetti letti alla luce chiavi di giudizio che il ricorso non mette in crisi: l’anomalia dell’oper sostenuta dalla difesa (la liquidazione in contanti del singolo buono rispett destinazione complessiva di tutti quelli dismessi nell’occasione); nonché il riguardante la sostanziale contestualità tra il momento della detta liquidazi con conseguente conversione in denaro del relativo controvalore- e il versament di importo sostanzialmente coincidente, realizzato dall’imputata sul conto figlio, somma poi immediatamente distratta verso più acquisti.
3.3. Ne emerge un quadro fattuale apprezzato senza manifeste incongruenze logiche, puntualmente argomentato, diretto anche a mettere in luce la sostanzi implausibilità della tesi difensiva.
Il che rende inconferente anche l’affermata violazione della regola di giudi di cui al comma 1 dell’art. 533 cod. proc. pen., il cui riscontro, in sede di leg si lega a doppio filo con la tenuta motivazionale della decisione gravata apprezzare secondo i filtri di verifica definiti dalla lettera e) dell’art 606 c pen.
La situazione in fatto descritta dai giudici del merito, tuttavia, non si alla ipotesi di reato contestata e ritenuta a fondamento del giudiz responsabilità.
to 4.1. Va ribadito che nel caso l’appropriazione ha riguarda non tanto il buo postale bensì il controvalore dello stesso frutto della sua liquidazione. Per p appropriare del relativo importo la ricorrente si è pacificamente avvalsa d stratagemma della sottoscrizione della quietanza fittizia: il che dà conto d ínterversione, sostanziatasi nella distrazione delle somme in questione vers conto del figlio della NOME, scaturita dalla detta condotta decettiva, att diversamente, senza il raggiro messo in atto dalla ricorrente profittando d complessità della operazione in corso, la stessa non sarebbe stata possibile.
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4.2. Ciò premesso in punto di fatto, va ribadito che l’elemento distintivo t delitto di peculato e quello di truffa aggravata, va individuato con riferiment modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incari di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque l disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la sec ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo pro fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del ben termini, ex plurimis, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, da ultimo ribadita da Sez. 6, n. 24096 del 13/03/2025, Rv. 288297).
Nel caso, ricorre la truffa proprio perché la disponibilità del denaro è acquisita ingannando le parti civili quanto alla consegna alle stess controvalore del buono liquidato. Truffa da ritenersi aggravata sia con riferim al comma 2, n. 1, dell’art. 640 cod. pen., per la qualifica di ente pubbl ascrivere a “RAGIONE_SOCIALE” (in te Sez. 2 n. 20683 del 13/05/2022, Rv. 283406, con considerazioni, condivise da Collegio, riprese da ultimo da Sez. 2, n. 583 del 25 marzo 2025 e n. 40015 del ottobre 2024), con conseguente punibilità d’ufficio della condotta ai sensi comma 3 del citato art. 640; sia ai sensi dell’art 61 n. 9 cod. pen., conside
qualifica soggettiva dell’imputata e le modalità dell’azione, rese in evi violazione dei doveri correlati alla detta qualifica.
5.La ricorrente, infine, va condannata alla rifusione delle spese in favore d parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Qualificato il reato ai sensi degli artt. 640, comma 2, n. 1, 61, n. 9, cod annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterm inazione della pena ad al sezione della Corte di appello di Milano. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifus delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle civili COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 09/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME NOME
Il Presidente
NOME COGNOME
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