Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41126 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41126 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a La Spezia il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, del 17.11.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Sezione Distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bolzano, in data 22.6.2000, aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di truffa aggravata e continuata e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 800 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore deducendo:
2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al rilevato difetto di giurisdizione: richiama la motivazione con cui, invocando il disposto di cui al secondo comma dell’art. 6 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame articolato in punto di difetto di giurisdizione e rileva che la sentenza si pone in contrasto con la costante giurisprudenza sul carattere istantaneo del delitto in esame che si è consumato, nel caso di specie, con l’accredito della somma sul conto corrente di cui era titolare, in Spagna, il coimputato, assolto; sottolinea come, pertanto, la regola di giudizio che avrebbe dovuto trovare applicazione è quella dell’art. 9 cod. proc. pen. che suppone, tuttavia, la residenza in Italia dell’agente, pacificamente esclusa nel caso di specie, come comprovato dagli atti processuali;
2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in particolare, violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell’imputato: segnala che, dalle dichiarazioni rese dai testi di COGNOME nel corso del giudizio, era emerso che la residenza del COGNOME in Tenerife era perfettamente nota essendo stata ciò non di meno omessa la sua citazione per il processo con conseguente nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado; richiama, a conforto della doglianza, il tenore del provvedimento di restituzione nel termine del 26.5.2022 in cui era stata la stessa Corte di appello ad ammettere che il ricorrente non era stato ricercato in campo internazionale nonostante le iniziali informazioni acquisite dall’RAGIONE_SOCIALE;
2.3 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: segnala il carattere scarno e contraddittorio della sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna del COGNOME nonostante con l’atto di appello e con i motivi aggiunti fosse stato evidenziato il ruolo centrale del coimputato COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE sul cui conto corrente erano confluiti tutti i bonifici eseguiti dalle persone offese e, ciò non di meno, assolto; ribadisce che nessun elemento acquisito al processo ha restituito il ruolo svolto dal COGNOME non solo nella compagine sociale ma, anche, nella commissione del delitto in esame non essendo emersa la sua consapevolezza circa i trasferimenti delle multiproprietà a più soggetti; sottolinea come non sia emersa
alcuna prova dell’arricchimento del COGNOME e che egli fosse stato destinatario delle somme bonificate dalle persone offese;
2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame articolato in punto di intervenuta prescrizione del reato osservando che i giudici hanno ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. impropriamente a suo avviso richiamato dal momento che il COGNOME non era né contumace né irreperibile essendo, al contrario, perfettamente noto il luogo di residenza dove, tuttavia, non era stato citato;
3. la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che l’impugnazione si risolve nella pedissequa ripetizione dei motivi di appello, eludendo un reale confronto con le risposte fornite dalla Corte di appello in termini immuni da violazioni di legge e da manifeste aporie motivazionali;
la difesa del ricorrente, in data 20.9.2023, ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni della procura AVV_NOTAIO; ribadisce, ancora, l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché il reato sarebbe stato consumato interamente all’estero dove pervennero i bonifici effettuati dalle persone offese; ribadisce, altresì, come la residenza del COGNOME in Spagna fosse perfettamente conosciuta; sottolinea, ancora, proprio su tale presupposto, l’impossibilità di applicare il disposto di cui al comma 8 dell’art. 175 cod. proc. pen. e, inoltre, rinnova l’eccezione di nullità derivante dalla mancata notifica, al ricorrente, di tutti gli a processuali a partire dalla informazione di garanzia sino all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ed alla citazione a giudizio come, peraltro, riconosciuto dalla stessa Corte di appello di Trento che aveva proceduto alla restituzione nel termine; evidenzia, ancora, come l’omessa citazione a giudizio integri una nullità assoluta conoscibile in ogni stato e grado del processo; nel merito, rileva inoltre che le somme furono accreditate sul conto corrente della RAGIONE_SOCIALE di cui amministratore era NOME COGNOME e non già il COGNOME, suo mero collaboratore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
1. L’ordine logico e giuridico delle questioni proposte con i motivi di censura articolato nei confronti della sentenza impugnata impone di prendere in esame, per primo, il secondo motivo del ricorso, concernente la dedotta nullità della citazione a giudizio del ricorrente.
Il motivo è infondato.
La questione, più puntualmente dedotta in questa sede, era già stata ventilata nell’atto di appello che la difesa aveva potuto inoltrare all’esito del provvedimento con cui la stessa Corte trentina, con ordinanza del 26.5.2022, aveva accolto l’istanza di restituzione nel termine avanzata nell’interesse del COGNOME il quale aveva sostenuto di non aver mai avuto conoscenza né della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in data 22.6.2000 né, prima ancora, della instaurazione di un giudizio a suo carico e di cui aveva avuto notizia soltanto quando, nel 2022, sarebbe stato tratto in arresto in vista e per la esecuzione di condanne passate in giudicato.
In particolare, il ricorrente deduce (cfr., pag. 4 del ricorso), che la notifica dell’atto di citazione a giudizio era intervenuta con consegna dell’atto al difensore, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.. nonostante gli stessi testi di COGNOME, escussi nel corso del processo, avessero dichiarato che era perfettamente noto il luogo, ovvero Tenerife, in territorio spagnolo, ove egli era all’epoca stabilmente dimorante; su tale presupposto, sostiene la difesa, l’atto avrebbe dovuto essergli notificato personalmente ai sensi e con le modalità di cui all’art. 169 cod. proc. pen..
Ebbene, la deduzione difensiva non soltanto non è comprovata sotto il profilo della autosufficienza del ricorso ma, per altro verso, ed ancor prima, è a sua volta generica perché assumere, come si sostiene, che fosse nota la presenza del COGNOME in quel di Tenerife non poteva equivalere ad avere “notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere” (come recita testualmente il primo comma dell’art. 169 cod. proc. pen.).
D’altra parte, la verifica degli atti, consentita ed anzi imposta alla Corte dalla natura processuale della censura, ha permesso di avere contezza delle richieste di notizie diligentemente inoltrate dalla Questura di Bolzano presso i luoghi di cui all’art. 159 cod. proc. pen.; tra questi, era stato il Comune di Montemurlo, presso i cui registri anagrafici il ricorrente era stato da ultimo iscritto come residente, a segnalarne l’allontanamento del medesimo trasferitosi in Isolda Gran Canaria (E).
Di qui, la puntuale attivazione della Sezione di RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Bolzano, che aveva interessato la RAGIONE_SOCIALE che, nel febbraio del 1998, aveva segnalato come il COGNOME, già residente a Montemurlo, fosse stato colpito da un provvedimento di esecuzione della pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione emesso dalla Procura della Repubblica di Pistoia in data 8.5.1997 a séguito di condanna definitiva per fatti di bancarotta fraudolenta, detenzione di valori bollati falsificati ed altro, e ne fosse stata segnalata la presenza a Tenerife.
Con la stessa nota, l’RAGIONE_SOCIALE aveva fatto presente che l’omologo servizio di polizia iberico, nonostante le sollecitazioni, non aveva tuttavia fornito ulteriori precisazioni.
Correttamente, perciò, con decreto del 17.4.1998, il PM aveva dichiarato la irreperibilità del COGNOME altrettanto ritualmente seguito, per la fase successiva, da quello emesso dal giudice in data 19.1.2000, consentendo in tal modo la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il difensore.
Tanto premesso, va chiarito, in primo luogo, che il rimedio della remissione – strumento nel caso di specie attivato dalla difesa dell’odierno ricorrente – in termini si distingue nettamente da quello dell’incidente di esecuzione trattandosi di strumenti tra loro diversi ed alternativi: il primo, infatti, suppone la rituale de notifica del provvedimento da impugnare e, nel contempo, la esistenza di una situazione configurabile in termini di caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito di rispettare il termine per proporre l’impugnazione; il secondo, invece, si fonda sulla omessa notificazione dell’estratto contumaciale che ha impedito alla sentenza di passare in giudicato (cfr., Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C. Rv. 281547 – 01).
Va rilevato, peraltro, che la sentenza contumaciale era stata ritualmente notificata al difensore in data antecedente alla entrata in vigore della legge n. 60 del 2005 che, intervenendo sull’art. 175 cod. proc. pen., aveva introdotto una sorta di presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ponendo a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui potesse desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non poteva essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.
Nel caso in esame, come accennato, la contumacia dell’imputato e la stessa notifica della sentenza contumaciale erano intervenuti in data ben antecedente la
introduzione della nuova disciplina che aveva sovvertito, con un intervento normativo specifico, il principio previgente secondo cui spetta a colui che chiede di essere restituito nel termine per impugnare l’onere della prova (mai fornita dal COGNOME che, anzi, si era trasferito in Spagna inseguito da un ordine di esecuzione per condanne definitive) di non essersi sottratto volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento e di essersi avvalso di tutti i mezzi fornitigl dall’ordinamento giuridico per venire a conoscenza del processo e per partecipare al giudizio (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 34930 del 27/06/2002, COGNOME, Rv. 222909 – 01; Sez. 5, n. 2693 del 20/11/1995, COGNOME, Rv. 203397 – 01; sulla valenza dell’intervento normativo del 2005, cfr., Sez. 1, n. 14265 del 01/03/2006, COGNOME, Rv. 233614 – 01, in cui la Corte, dopo aver premesso che la legge del 2005 non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto, ha spiegato che, con la nuova norma, “… è stata introdotta una vera e propria inversione dell’onere probatorio, nel senso che non spetta più all’imputato dimostrare di avere ignorato l’esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice dell’esecuzione che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire”).
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il COGNOME era stato tratto a giudizio, e condannato, per il delitto di truffa “. per essersi … con artifizi e raggiri, vendendo apparentemente tramite la società RAGIONE_SOCIALE, in realtà inesistente, a COGNOME NOME e COGNOME NOME, due ville in multiproprietà in località Adeje di Tenerife ed incassando il relativo prezzo rispettivamente di £. 96.000.000 e 33.000.000, inducendo in errore le due acquirenti, procurato l’ingiusto profitto consistito nella somma complessiva di lire 129.000, con pari danno di COGNOME NOME e NOME“.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione la Corte di appello ha sostenuto, in primo luogo, che si tratterebbe, semmai, di una ipotesi di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 9 cod. pen., spiegando, tuttavia, che “… risult documentalmente dai contratti e dall’ordine di bonifico agli atti, nonché dalle dichiarazioni rese dalle due persone offese, che una parte della somma corrisposta per l’acquisto della multiproprietà è stata versata tramite bonifici eseguiti in Italia su un conto estero, risultato poi intestato al coimputato COGNOME NOME“, con la conseguenza per cui, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 cod. pen., si deve
concludere nel senso che un parte della condotta è stata comunque realizzata in Italia.
Questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all’estero, nell’ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti d disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dell Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14744 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269681 – 01, in cui la Corte ha confermato tale principio in un caso di truffa nel quale aveva ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).
Si è infatti condivisibilmente osservato che il delitto di truffa deve essere configurato come un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, destinata necessariamente a protrarsi nel tempo prima che il reato si sia perfezionato in tutti i suoi elementi, da individuarsi negli artifici e raggi nell’induzione in errore del soggetto passivo, nell’atto di disposizione patrimoniale da parte di quest’ultimo e nell’ingiusto profitto conseguito dal soggetto attivo essendo sufficiente, sia ai fini del difetto di giurisdizione che della procedibilit dell’azione penale, che taluno di essi si sia perfezionato e sia avvenuto nel territorio dello Stato.
Il terzo motivo è articolato su censure non consentite in quanto, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito (valorizzando le dichiarazioni delle persone offese le quali avevano riferito di aver trattato sempre con COGNOME) che hanno motivato in maniera congrua e puntuale sulla infondatezza della ricostruzione difensiva concernente il ruolo meramente “ancillare” del COGNOME, sicché il motivo articolato in questa sede finisce con il risolversi in una ulteriore e non consentita contestazione nel merito dell’approdo decisorio cui sono approdate le due sentenze sulla scorta di una conforme valutazione dei medesimi elementi emersi dalla istruttoria.
Il quarto motivo del ricorso è infondato in quanto, di definitiva, sorretto da argomentazioni in fatto ed in diritto già vagliate in precedenza con riguardo ai rilievi concernenti la corretta instaurazione del processo.
Solo per completezza, peraltro, il collegio ribadisce che la “sterilizzazione”, ai fini della prescrizione, del tempo intercorrente tra la notifica dell sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini,
prevista dall’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67) è qualificabile come interruzione, cui non si applica la disciplina del termine massimo di prescrizione di cui all’art. 161, comma secondo, cod. pen., in quanto tale disposizione si riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall’art. 160 cod. pen. (cfr., Sez. 2 – , n. 28722 del 31/05/2022, Stevic, Rv. 283843 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27.9.2023