Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9844 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9844 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 7 novembre 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Patti del 17 settembre 2024 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello acriticamente aderito alle conclusioni del giudice di primo grado senza argomentare in ordine alle doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado; si esponeva, in particolare, che il finanziamento erogato ai sensi della legge n. 662 del 1996 non è idoneo ad integrare il presupposto dell’erogazione pubblica di cui
all’art. 640bis cod. pen. poiché le somme vengono concesse non dallo Stato bensì da un istituto bancario privato così che la partecipazione di detto soggetto al sostegno alle RAGIONE_SOCIALE escludeva l’ipotesi criminosa applicata; ancòra, si sosteneva che, per erogazioni pubbliche di cui all’art. 640bis cod. pen., dovessero intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico e non anche quelle concesse per finalità assistenziale o previdenziale;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
1.1. Ed invero, quanto al primo motivo, con il quale si contesta la qualificazione della garanzia concessa dallo Stato nel settore delle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come operazione rientrante nel parametro delle fattispecie previste e punite dall’art. 640 -bis cod. pen., occorre ricordare che, con un’ampia dizione, la norma in esame reprime ogni condotta tesa ad acquisire con artifici e raggiri :’ contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici… ‘; nel caso di specie , la condotta posta in essere dall’imputato è consistita nell’avere richiesto l’accesso a finanziamenti bancari assisti dalla garanzia del RAGIONE_SOCIALE di pacifica pertinenza pubblica.
1.2. Il tema del rilascio di una garanzia a favore di un privato da parte dello Stato o di un ente pubblico risulta già affrontato in alcune pronunce di questa Corte di legittimità che hanno approfondito l’individuazione del concetto di erogazione pubblica richiamato sia dall’art. 640 -bis cod. pen. che dall’art. 316 -ter cod. pen.; va in primo luogo ricordato come una interpretazione ampia del novero delle erogazioni pubbliche sia stata recentemente recepita anche dalle Sezioni Unite secondo cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 316ter cod. pen., l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell’omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4bis , legge 23 luglio 1991, n. 223, senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025,
Tomaificio Zodiaco, Rv. 287649 – 01). Ne consegue affermare che secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite nel novero delle altre erogazioni pubbliche rientrano anche forme di assunzione di obbligazioni che costituiscono risparmi di spesa e non sono integrati dal diretto versamento di somme di denaro al privato.
In tale contesto, con specifico riferimento alla prestazione di garanzie rileva, ancora, quella pronuncia secondo cui rientra tra le erogazioni pubbliche “comunque denominate” di cui all’art. 316ter cod. pen. – nella versione, vigente ” ratione temporis “, anteriore alle modifiche ampliative di cui all’art. 28bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 – la concessione, sulla base di un’autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del RAGIONE_SOCIALE PMI ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. “decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l’erogazione del finanziamento da parte del privato, nell’ambito di un rapporto triangolare che lega RAGIONE_SOCIALE garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato (Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 – 01).
1.3. Fermo quanto precede, premesso che la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 316 -ter cod. pen. è questione non devoluta all’analisi di questo giudizio e, comunque, non prospettabile a fronte di condotte pacificamente costituite nella falsa rappresentazione reiterata della sussistenza delle condizioni per accedere al RAGIONE_SOCIALE pubblico, ritiene il Collegio di dover ribadire il seguente principio di diritto: ‘ La prestazione di una garanzia a favore di un privato rilasciata dallo Stato o un ente pubblico in favore di un privato rientra nel novero delle altre erogazioni comunque denominate di cui al citato art. 640-bis cod. pen. e, trattandosi di condotta che impone l’assunzione di un’obbligazione con l’assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro, determina la creazione di una posta passiva del bilancio pubblico prestata in favore di un soggetto privato e ciò indipendentemente dalla circostanza che il prestito sia concretamente poi erogato da un soggetto privato come un istituto bancario il quale, però, procede al mutuo in favore di q uest’ultimo, solo in quanto assistito da una garanzia pubblica ‘.
1.4. Generica è, infine, la prima parte del primo motivo nella misura in cui lamenta violazione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice di secondo grado che, invece, con le osservazioni svolte a pagina 3-4 ha adeguatamente risposto ai motivi di appello.
Manifestamente infondato è il secondo motivo posto che la negazione delle attenuanti generiche è motivata dalla Corte di appello con le specifiche considerazioni svolte a pagina 5 della motivazione.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME