Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Gavoi il 14/8/1949
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in data 18/9/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma del difensore dell’imputato depositata in data 30 magg 2025
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nu
in data 7/3/2023, che aveva riconosciuto NOME colpevole del delitto di cui all’ar 640 bis cod.pen., dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione delle condotte commesse fino al 31/12/2016 e rideterminava la pena nella misura di anni due di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. NOME COGNOME il quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione degli art. 316ter, comma 1 e 640 bis cod.pen. Il ricorren sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere le condotte ascritte sussumi nell’ipotesi delittuosa dell’art. 640bis cod.pen. in quanto nella specie difetta l’ele specializzante degli artifici e raggiri idonei all’induzione in errore dell’ente destinatario all’imputato si addebita la trasmissione di una falsa autocertificazione ad Agea al fine ottenere contributi a sostegno dell’agricoltura che sono stati accordati senza che a monte abbia avuto luogo un concreto e reale controllo circa la veridicità dei titoli e dei requisiti dal prevenuto, inseriti in una mera procedura automatizzata. Il difensore sostiene che la Cort territoriale si è discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità c ipotesi di produzione di atti contenenti dichiarazioni non veritiere o di omission informazioni dovute e di assenza da parte dell’ente destinatario di verifiche preventive successive, ritiene la sussistenza del più lieve reato di cui all’art. 316ter cod.pen. Nella s la falsa autocertificazione dell’imputato è stata caricata in un sistema informatizzato ch limita ad un incrocio dei dati ma non è stata oggetto di alcuna concreta verifica;
2.2 la violazione dell’art. 192, comma 1, cod.proc.pen. Secondo il difensore la Corte d merito ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’imputato sia stata sottoposta ad un seppur sommario controllo informatizzato sulla base di un’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME il quale ha affermato che la documentazione prodotta dal ricorrente è stata oggetto di meri controlli formali e ha precisato che quando la pratica vi sottoposta a controlli effettivi le sovvenzioni non vengono pagate e la domanda viene bloccata dal sistema, evenienza che non ha interessato il Mastio;
2.3 la mancanza di motivazione in relazione all’art. 163 cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale omesso di valutare la richiesta di sospensione condizionale avanzat dall’appellante nelle note di trattazione scritta trasmesse a mezzo PEC il 4/9/2024 e gi introdotta in sede di gravame con la richiesta di concessione di tutti i benefici di legge;
2.4 la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., non avendo la sentenza impugnata dato conto del congruo esercizio del proprio potere discrezionale nella commisurazione della pena, omettendo di valutare la concreta offensività dei fatti, comportamento del reo e le sue condizioni soggettive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Devesi preliminarmente rilevare che la memoria difensiva depositata in data 30 Maggio 2025 è tardiva e l’inosservanza del termine di giorni quindici prescritto dall’art. 611, comm 1 cod.proc.pen. esime il giudice dall’obbligo di prenderla in esame (Sez. 3, n. 15486 del 21/03/2025, COGNOME, Rv. 287984-01; Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287766-02).
1.1 Il primo e il secondo motivo sono infondati. La questione della qualificazione giuridica dei fatti contestati al Maisto era già stata affrontata e correttamente risolta dal primo giud sulla scorta delle dichiarazioni del funzionario dell’Agea NOME COGNOME il quale ha riferito c l’iter procedimentale per l’accesso ai contributi agricoli prevede un’istruttoria informatizz in relazione ai dati indicati nelle domande mentre verifiche più approfondite e sul campo erano previste a campione. In particolare il primo giudice rimarcava che la natura delle verifiche consistenti nel riscontro delle asseverazioni di parte con le risultanze delle banche dat esterne, e il carattere informatizzato delle stesse non è di ostacolo alla configurabilità de truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dovendo individuarsi il discrimine tra la fattispecie in questione e quella di cui all’art. 316ter cod.pen. nell’assenz controlli prodromici all’elargizione dei contributi. Siffatta valutazione veniva condivisa d Corte di merito che, a pag. 14, evidenziava che i contributi Agea venivano assegnati non sulla base di una mera presa d’atto della dichiarazione dell’interessato ma all’esito di una valutazione del contenuto della domanda attraverso procedure informatizzate.
1.2 Questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di aiuti comunitari all’agricoltura che deve ravvisarsi il delitto di cui all’art. 640 bis cod.pen. e non quello di indebita percez di erogazioni pubbliche atteso che, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, raccoglimento delle domande non si fonda su semplici dichiarazioni autocertificate ma implica articolati controlli da parte dell’autorità competente per l’accertamento dell’ammissibilità dei contribu (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979-01). Infatti, nelle premesse del regolamento CE 1122/2009, si legge che “nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all’aiuto e deve esse inoltre fornita ogni informazione necessaria” al fine di accertarne l’ammissibilità e lo stes regolamento prevede articolati controlli anche preventivi, prescrivendo che “per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all’aiuto e di effettuare, tra l’altro, verifiche incr le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricolt nonché tra i diversi diritti all’aiuto in quanto tali” oltre che un sistema di controlli a cam mediante telerilevamento e, eventualmente in loco. Si tratta di un insieme di prescrizioni che
attestano la posizione “attiva” dell’ente richiesto rispetto alla formulazione della domanda aiuto, come emerge anche dalla norma istitutiva dei Centri di Assistenza Agricola cui è demandata ex art. 3-bis, comma 3, D. Lgs n. 165 del 1990 “la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, de corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni de regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati” (Sez. 2, n. 6772 de 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287584 – 01).
1.3 Quanto al secondo motivo la difesa tende ad una alternativa lettura delle dichiarazioni del teste COGNOME, preclusa in questa sede a fronte di un apparato argomentativo che ha correttamente apprezzato il contributo dichiarativo fornito in punto di procedure di accesso contributi europei. In particolare il difensore insiste sull’assenza di preventive veri sostanziali in ordine alla veridicità ed autenticità dei documenti prodotti dall’impu trascurando che, ai fini dell’integrazione degli artifici e raggiri idonei all’induzione in rileva la predisposizione di un sistema di controlli comunque finalizzato ad intercetta soggetti privi dei requisiti di accesso ai contributi sicché la produzione di false attest circa la giuridica disponibilità di aree coltivate superiori a quelle effettive integra un co decettiva atta a fuorviare la rappresentazione dell’ente in ordine ai requisiti di accesso incentivi comunitari. Né, ai fini della conclusiva affermazione della responsabilità ricorrente, rileva la circostanza che il deceptus avesse la possibilità di effettuare utilmente i controlli trascurati dal momento che la fraudolenta induzione in errore non viene meno per il solo fatto che l’ente erogatore abbia avuto a disposizione strumenti di difesa, in ipotesi n compiutamente utilizzati, poiché, in siffatta situazione, la responsabilità penale è semp collegata al fatto dell’agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960-01; Sez. 5, n. 17919 del 18/12/2017, dep. 2018, COGNOME, n. m.; Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, COGNOME, n. m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Il terzo motivo è fondato. Il difensore nella memoria trasmessa a mezzo PEC il 4 settembre 2024, contenente conclusioni scritte in vista dell’udienza del 18 settembre seguente, chiedeva espressamente in caso di conferma del giudizio di responsabilità di contenere la pena ai minimi con ammissione dell’imputato al beneficio della sospensione condizionale. Questa Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento
al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen. (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021,
COGNOME
Rv.
281519 – 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/3/2022, COGNOME Rv. 283114 – 01).
2.1 Le censure in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate avendo la Corte dì merito dato conto a pag. 16 delle ragioni alla base del diniego delle
attenuanti generiche e della determinazione della pena base, richiamando le modalità
esecutive degli illeciti, la loro protrazione temporale e l’entità del danno cagionato, valutazione insuscettibile di rivalutazione in questa sede.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la complessiva infondatezza dell’impugnazione in punto di responsabilità e la conseguente instaurazione del
contraddittorio di legittimità impone di rilevare la maturata prescrizione delle condotte ille consumate fino alla data del 12/12/2017, in relazione alle quali la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio. Per i residui illeciti commessi a far data dal 13/12/2017 deve essere invece disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
Appello di Cagliari limitatamente alla valutazione in ordine alla concedibilità del beneficio del sospensione condizionale con contestuale declaratoria d’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 12/12/2017 perché estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dal 13/12/2017 relativamente alla valutazione inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine ai re commessi a partire dal 13/12/2017.
Così deciso in Roma, 12 Giugno 2025
Il Consigliere estensore
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