Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONTECATINI TERME il 13/02/1976
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di truffa aggravata; in particolare, secondo il capo di imputazione, COGNOME si era presentato come procuratore sportivo in grado di far tesserare NOME COGNOME e NOME COGNOME per la società Entella Calcio, facendo corrispondere somme di denaro per il suo interessamento; avverso la sentenza ricorre il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1. manca ta applicazione dell’art. 344 -bis cod. proc. pen. e conseguente impr ocedibilità dell’azione penale;
1.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al primo, secondo e terzo motivo di appello relativi alla mancata assoluzione dell’imputato dai reati di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione ed erronea valutazione della prova; premette che ai sensi dell’art. 21 comma 13 del regolamento degli agenti sportivi della FIGC è ben possibile stipulare un mandato tra un calciatore non professionista ed un agente sportivo, come avvenuto nel caso di specie; relativamente al primo capo di imputazione, era stato dato troppo peso alle parole del teste COGNOME omettendo di scrutinare accuratamente le dichiarazioni rese dai dirigenti della società RAGIONE_SOCIALE, mentre quanto al secondo capo di imputazione era stato lo stesso padre del calciatore NOME a rifiutare l’attività di intermediazione dell’agente sportivo; inoltre, la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi in merito alla doglianza sollevata con il secondo motivo di appello, concernente l’as serita truffa, consistita nel trattenere la somma che sarebbe servita a svincolare RAGIONE_SOCIALE dalla precedente società a cui era contrattualmente legato; dalle risultanze processuali non emergeva quali sarebbero stati gli artifici o raggiri messi in atto dall’imputato che avrebbero indotto in errore le persone offese; del resto, COGNOME non era un truffatore, bensì a tutti gli effetti un agente sportivo e diversi testimoni avevano confermato che COGNOME aveva portato calciatori all’Entella Calcio; COGNOME non aveva creato alcuna falsa rappres entazione, visto che il giovane calciatore NOME aveva svolto il provino per l’Entella , né aveva creato alcuna falsa convinzione nelle persone offese; la questione poteva semmai avere un risvolto civilistico, per quanto atteneva alla eccessiva quantificazione delle competenze chieste dall’agente ;
1.3 erronea applicazione della legge penale in ordine al quarto motivo di appello relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
1.4 manifesta illogicità della motivazione in ordine al quarto motivo di appello, relativo alla eccessiva severità della pena inflitta;
1.5 erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 165 cod. pen. in ordine al quinto motivo di appello, relativo alla erronea subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale; in particolare, era stata completamente omessa la valutazione circa le condizioni economiche dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, l’art. 2 comma 3 della legge n. 134 del 27 settembre 2021 prevede che le disposizioni di cui all’art. 344bis cod. proc. pen. ‘ si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 ‘; poiché i reati per i quali l’imputato ha riportato condanna sono stati commessi a luglio ed ottobre 2019, il motivo è manifestamente infondato.
1.2 Quanto alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr . ex plurimis , Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, il motivo non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello nella parte in cui evidenzia che le somma richieste ad NOME erano relative alla necessità di un contratto a pagamento per gestire i calciatori (necessario solo per i professionisti, ma non per i dilettanti) e per un inserimento nel convitto dove avrebbe dovuto risiedere il ragazzo, ma che in realtà non aveva posti disponibili, e quelle chieste a Lillaz riguardavano il costo della procura federale (che COGNOME non aveva stipulato e che comunque riguarda solo i calciatori professionisti), e per svincolare il giocatore dal Savona Calcio (che la società non ricevette perché la liberazione avvenne gratuitamente).
1.3 Quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag. 4 della sentenza impugnata, è logica e quindi esente da censure.
1.4 Relativamente, infine, alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale, si tratta di motivo non proposto in appello e, come tale, inammissibile; infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 -01) ; nell’atto di appello non si era fatto alcun accenno alle condizioni economiche del ricorrente, essendo stata la censura proposta in modo generico.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . Ai sensi dell’art. 616 c od. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma che, stante la evidente inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto, deve essere fissata in € 5.000,00.
Infine, quanto alla richiesta delle parti civili si deve ribadire che nel giudizio di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni “liberi” prima dell’udienza, previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese; poiché nel caso in esame le parti civili hanno presentato la richiesta di liquidazione delle spese del presente grado di giudizio il 30 giugno 2025, e quindi soltanto otto giorni prima dell’udienza fissata, tale richiesta deve essere dichiarata inammissibile per tardività, posto che il deposito tardivo esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prendere in esame le memorie (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719; conf. Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, De Silvio, Rv. 269673).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile la richiesta delle parti civili costituite di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio per tardività.
Così deciso in Roma il 08/07/2025